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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24232/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del deposito di rinuncia al ricorso, notificata al Ministero, e ha dichiarato estinto il procedimento. Ha precisato che la rinuncia estingue il processo a prescindere dalla sua accettazione. Nulla è stato disposto sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente, cittadina ucraina, aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Bologna che aveva negato ogni forma di protezione. Dal racconto riportato emergeva che ella era venuta in Italia per sfuggire a una grave difficoltà economica seguita alla morte del marito, con spese sanitarie da sostenere e ulteriori esborsi per la situazione lavorativa dei figli, fino ad accumulare debiti e ricevere minacce dai creditori. Il Tribunale aveva ritenuto in parte verosimile il racconto, ma aveva escluso la protezione perché la vicenda era stata qualificata come meramente economica, priva di rilevanza politica o umanitaria. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi, oltre a questioni di legittimità costituzionale, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, perché la parte ricorrente ha poi rinunciato al ricorso prima della decisione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.

  • Cass. 10140/2020

    Richiamata come precedente per affermare che la rinuncia estingue il processo a prescindere dall'accettazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta validamente depositata e notificata, comporta l'estinzione del processo anche se la controparte non accetta la rinuncia.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non provvede sulle domande di merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, può disporsi la compensazione o la liquidazione a zero delle spese secondo il contenuto del provvedimento, qui con statuizione di "nulla spese".

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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