Sentenza n. 2775/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1168/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1168/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. Ha insistito per la condanna del Ministero alle spese, sostenendo che il ricorso fosse stato regolarmente proposto sulla base di un titolo esecutivo correttamente notificato e rimasto ineseguito al momento dell’instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo accertato dalla documentazione prodotta dal Ministero che la sentenza era stata eseguita nelle more del giudizio, come risultava dal cedolino dello stipendio di luglio 2026. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, considerata la regolare proposizione dell’ottemperanza sulla base di un titolo esecutivo passato in giudicato e correttamente notificato. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
d.m. 55/2014
Ritenuto che le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo in favore dei difensori distrattari, avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 s.m.i., per le “procedure esecutive mobiliari”, tenuto conto della intervenuta esecuzione nel corso del giudizio e della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate, debbano seguire la soccombenza (virtuale – tenuto conto della regolare proposizione del giudizio avente ad oggetto titolo esecutivo correttamente notificato alla p.a. in proprio e passato in giudicato), e vadano poste a carico del Ministero.
Per liquidare le spese dell’ottemperanza, il giudice ha utilizzato analogicamente i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari, tenendo conto della bassa complessità della controversia.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione esegue il giudicato durante il giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L’esecuzione del titolo giudiziale nelle more del giudizio non esclude la condanna alle spese dell’Amministrazione se, in base alla soccombenza virtuale, l’ottemperanza era stata regolarmente proposta su un titolo esecutivo passato in giudicato e correttamente notificato.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza, i parametri relativi alle procedure esecutive mobiliari possono essere assunti analogicamente, considerando la complessità delle questioni e l’intervenuta esecuzione.
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