Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2775/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1168/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1168/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. Ha insistito per la condanna del Ministero alle spese, sostenendo che il ricorso fosse stato regolarmente proposto sulla base di un titolo esecutivo correttamente notificato e rimasto ineseguito al momento dell’instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo accertato dalla documentazione prodotta dal Ministero che la sentenza era stata eseguita nelle more del giudizio, come risultava dal cedolino dello stipendio di luglio 2026. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, considerata la regolare proposizione dell’ottemperanza sulla base di un titolo esecutivo passato in giudicato e correttamente notificato. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • d.m. 55/2014

    Ritenuto che le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo in favore dei difensori distrattari, avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 s.m.i., per le “procedure esecutive mobiliari”, tenuto conto della intervenuta esecuzione nel corso del giudizio e della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate, debbano seguire la soccombenza (virtuale – tenuto conto della regolare proposizione del giudizio avente ad oggetto titolo esecutivo correttamente notificato alla p.a. in proprio e passato in giudicato), e vadano poste a carico del Ministero.

    Per liquidare le spese dell’ottemperanza, il giudice ha utilizzato analogicamente i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari, tenendo conto della bassa complessità della controversia.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione esegue il giudicato durante il giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L’esecuzione del titolo giudiziale nelle more del giudizio non esclude la condanna alle spese dell’Amministrazione se, in base alla soccombenza virtuale, l’ottemperanza era stata regolarmente proposta su un titolo esecutivo passato in giudicato e correttamente notificato.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza, i parametri relativi alle procedure esecutive mobiliari possono essere assunti analogicamente, considerando la complessità delle questioni e l’intervenuta esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.