Cassazione Civile, Ordinanza n. 19372/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento orale intimato a una lavoratrice il 3 ottobre 2002. Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del recesso, ordinando il ripristino del rapporto di lavoro e condannando il datore al pagamento di somme risarcitorie e di differenze retributive. La Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello principale del datore e ha accolto l’appello incidentale della lavoratrice, modificando solo le statuizioni economiche nel senso di riconoscere tutte le retribuzioni maturate e non percepite dal 3 ottobre 2002 sino al ripristino del rapporto. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso e ha rilevato che la notificazione era avvenuta oltre il termine: la sentenza d’appello era stata notificata a mezzo PEC il 28 gennaio 2020; applicata la sospensione straordinaria COVID-19 prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 e dall’art. 36 d.l. 23/2020, il termine scadeva il 1 giugno 2020, mentre il ricorso era stato notificato il 2 giugno 2020 alle ore 00:15:45. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivamente proposto, rilevando d’ufficio la tardività della notificazione rispetto al termine di impugnazione calcolato anche tenendo conto della sospensione straordinaria per l’emergenza Coronavirus. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del difensore della controparte dichiaratosi antistatario e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 18/2020
sospensione straordinaria per l’emergenza Coronavirus dal 9 marzo all’11 maggio 2020
La sospensione straordinaria dei termini processuali va considerata nel calcolo del termine per proporre ricorso per cassazione.
art. 36 d.l. 23/2020
sospensio ne straordinaria per l’emergenza Coronavirus
Concorre, insieme all’art. 83 d.l. 18/2020, a prorogare il termine di proposizione del ricorso.
art. 360 c.p.c.
ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c.
Norma richiamata quale base del ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale
In caso di inammissibilità dell’impugnazione la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello per il ricorso principale
Costituisce il parametro di misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di sussistenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine di legge è inammissibile e la tardività è rilevabile d’ufficio dalla Corte, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Nel calcolo del termine per proporre impugnazione devono essere computate le sospensioni straordinarie dei termini processuali previste da norme emergenziali, con conseguente differimento della scadenza finale.
- La notificazione effettuata anche solo pochi minuti oltre la scadenza del termine integra tardività processuale e determina l’inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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