Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 4 del 12/03/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico la gestione telematica dei risultati contabili dei modelli 730-4, dalla comunicazione della sede telematica del sostituto d’imposta fino ai conguagli, ai dinieghi e ai casi di controllo preventivo. Vengono chiariti l’uso del quadro CT della Certificazione Unica e del modello CSO, le modalità di cessazione o variazione della delega all’intermediario, le ricevute di messa a disposizione dei 730-4, le regole per il reinoltro dei file, nonché i comportamenti da tenere nelle ipotesi di presentazione diretta via web e di sostituto INPS.

Assistenza fiscale 730, flusso telematico 730-4 e conguagli

Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – dichiarazione presentata direttamente – flusso 730-4 – conguagli

La circolare ricostruisce la disciplina applicabile al flusso telematico dei risultati contabili dei modelli 730-4, disciplinando sia i rapporti tra Agenzia delle entrate, sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, sia le regole operative per i conguagli, i dinieghi e i casi particolari connessi alla presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata.

Finalità e quadro generale

Il documento chiarisce che il flusso telematico dei risultati contabili costituisce la fase finale dell’assistenza fiscale relativa al modello 730. Il sistema, a regime dal 2012, si fonda sulla comunicazione, da parte del sostituto d’imposta, della sede telematica presso cui ricevere i modelli 730-4. L’Agenzia delle entrate mantiene l’elenco dei sostituti e delle relative sedi telematiche e rende disponibili i dati necessari per i conguagli.

La circolare tiene conto delle evoluzioni normative e procedurali intervenute negli anni, tra cui:

  • la dichiarazione 730 senza sostituto;
  • la presentazione diretta della dichiarazione precompilata via web;
  • i controlli preventivi sui rimborsi;
  • l’introduzione del flusso di ritorno per i risultati contabili da denegare;
  • l’estensione dell’informatizzazione del sistema telematico;
  • l’inserimento nel flusso di tutti i sostituti, con esclusione dell’INPS, che continua a ricevere i dati direttamente.

Comunicazione per la ricezione telematica dei dati 730-4

L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164 impone ai sostituti d’imposta di ricevere telematicamente i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate. A tale fine il sostituto deve comunicare l’indirizzo telematico, proprio o di un intermediario, dove ricevere i risultati contabili.

Dal 2015 la comunicazione della sede telematica è obbligatoria entro il 7 marzo e deve avvenire unitamente alle Certificazioni Uniche. La circolare indica due strumenti operativi:

  • il quadro CT della Certificazione Unica, riservato alle comunicazioni effettuate per la prima volta;
  • il modello CSO, da utilizzare per variazioni dei dati già comunicati o, in alcuni casi, per la prima comunicazione.

Quadro CT della Certificazione Unica

Il quadro CT è destinato ai sostituti che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non abbiano già presentato, dal 2011 in avanti, il modello CSO. Esso va compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche in cui siano presenti certificazioni di lavoro dipendente; se il sostituto effettua più invii nel periodo ordinario di presentazione, rileva l’ultimo invio valido.

La circolare precisa che, dopo la prima metà di marzo, non è più consentito inserire il quadro CT nella CU, al fine di gestire correttamente l’acquisizione dei dati. Restano rilevanti solo i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il termine utile.

Modello CSO: utilizzo, variazioni e revoca

Il modello CSO, approvato con provvedimento del 22 febbraio 2013, è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia e deve essere trasmesso telematicamente, direttamente o tramite intermediario. È utilizzato dai sostituti che non hanno mai presentato, dal 2011, né il modello CSO né il quadro CT, oppure da quelli che intendono modificare dati già comunicati.

Per il CSO sono richiesti, tra gli altri, il numero di protocollo del modello 770 presentato nell’anno precedente. La circolare distingue tre ipotesi:

  • CSO presentato per la prima volta: produce effetti, di regola, dal giorno successivo alla ricezione della ricevuta di accoglimento, ma solo per i risultati contabili per i quali non sia già stata comunicata la mancata messa a disposizione.
  • CSO di variazione: si utilizza per modificare la sede telematica, cambiare intermediario, passare da Fisconline a Entratel o viceversa, o modificare il rapporto tra intermediario e sostituto. Occorre indicare il protocollo dell’ultima comunicazione valida da variare.
  • CSO di revoca: si usa solo quando il sostituto cessa l’attività con perdita della qualifica e chiusura di tutte le partite IVA intestate.

La sospensione della trasmissione CSO durante il periodo di presentazione delle CU decorre dal 23 gennaio e termina il 25 marzo, con slittamento ai giorni lavorativi successivi se le date cadono di sabato o domenica.

Cessazione dell’incarico di delega all’intermediario

Se il sostituto non comunica con CSO la variazione dell’intermediario delegato, l’intermediario cessato può informare l’Agenzia dell’avvenuta cessazione del rapporto di delega. La comunicazione deve essere inviata da PEC all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it con oggetto "Comunicazione di cessazione dall’incarico di ricevere i modelli 730-4".

La PEC deve contenere:

  • il codice fiscale dell’intermediario;
  • un recapito telefonico;
  • il codice fiscale del sostituto d’imposta;
  • il numero di protocollo della comunicazione CSO o CT contenente la delega;
  • la data di cessazione dell’incarico.

Va inoltre allegata copia della lettera di cessazione indirizzata al sostituto, dalla quale risulti la data certa di trasmissione. Ricevuta la richiesta, l’Agenzia contatta il sostituto all’indirizzo PEC risultante dall’INI-PEC per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.

La circolare esclude che questa comunicazione possa essere effettuata con la sezione di revoca del CSO o con l’istituto del diniego dei risultati contabili, riservato ad altre ipotesi.

Flusso telematico dei dati 730-4

Per ridurre l’invio cartaceo dei modelli 730-4, il modello deve essere sempre allegato al 730, salvo in due ipotesi:

  • dichiarazione presentata in assenza di sostituto d’imposta;
  • dichiarazione con sostituto d’imposta INPS, per il quale i risultati contabili vengono trasmessi direttamente all’Istituto secondo specifiche tecniche proprie.

Anche quando l’assistenza fiscale è prestata direttamente dal sostituto ai propri dipendenti, i dati dei 730-4 devono essere trasmessi insieme alla dichiarazione, poiché il sostituto deve ricevere i risultati contabili dall’Agenzia per effettuare i conguagli.

I modelli 730-4 sono resi disponibili ai sostituti dall’ultima decade di giugno al 10 dicembre. Le forniture destinate ai delegati possono contenere nello stesso file i modelli 730-4 relativi a più sostituti.

Ricevute di disponibilità e ricevute di riepilogo

A partire dalla prima decade di luglio, l’Agenzia rilascia al soggetto che ha prestato assistenza fiscale l’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto, con codice SI.

Se la messa a disposizione non va a buon fine per:

  • assenza di comunicazione CSO/CT;
  • disabilitazione della sede telematica;
  • ambiente di sicurezza non valido,

l’attestazione può essere fornita fino alla produzione della ricevuta mensile di riepilogo, sempre che le cause ostative siano rimosse.

Da fine luglio fino a dicembre l’Agenzia rilascia una ricevuta di riepilogo mensile per ciascuna fornitura di 730, contenente:

  • i dati già attestati con le ricevute precedenti;
  • gli eventuali 730-4 non ancora messi a disposizione.

La ricevuta indica, per ciascuna dichiarazione:

  • SI per i 730-4 già consegnati;
  • NO per i 730-4 non messi a disposizione per le cause sopra indicate;
  • CO per le dichiarazioni soggette a controllo preventivo.

Solo i risultati contabili con codice NO possono essere trasmessi dal Caf o professionista al sostituto con canali tradizionali, come e-mail o fax. In questa ipotesi il sostituto può effettuare il conguaglio sulla base del documento cartaceo ricevuto. Il mancato rispetto di questa regola espone alle sanzioni previste dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

I risultati contabili relativi a dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo non devono invece essere trasmessi al sostituto in alcun caso; la violazione comporta le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 4-ter, del medesimo decreto legislativo.

Mancata messa a disposizione dei 730-4 nelle presentazioni dirette via web

Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web, se i 730-4 non possono essere messi a disposizione per assenza di CSO/CT o per disabilitazione della sede telematica, l’Agenzia informa il contribuente tramite un avviso nell’area autenticata e un messaggio e-mail all’indirizzo obbligatoriamente indicato in fase di invio.

La dichiarazione resta validamente presentata. Se emerge un debito, il contribuente deve effettuare i pagamenti con modello F24. Se emerge un credito, il contribuente può:

  • presentare un 730 integrativo con codice 2 nel frontespizio, modificando soltanto i dati del sostituto o indicando l’assenza del sostituto;
  • rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per la dichiarazione integrativa.

In caso di dichiarazione presentata direttamente o tramite Caf/professionista senza sostituto, il secondo o unico acconto eventualmente dovuto deve essere versato con F24 entro il 30 novembre. Gli altri acconti sono trattati secondo le precisazioni richiamate dalla circolare.

Richiesta di re-inoltro dei file 730-4

Le comunicazioni CSO di variazione producono effetti dal giorno successivo alla ricevuta di accoglimento solo per i risultati contabili non ancora messi a disposizione. Non incidono sui 730-4 già recapitati alla sede sostituita.

Se il sostituto vuole ricevere sulla nuova sede anche i risultati già messi a disposizione sulla precedente, può inviare una richiesta via PEC all’indirizzo dell’Agenzia con oggetto "Richiesta re-inoltro file 730-4". La richiesta deve contenere:

  • il codice fiscale dell’intermediario;
  • il codice fiscale del sostituto;
  • la data di variazione della CSO sostitutiva.

L’Agenzia effettua il nuovo inoltro, per le istanze regolari, con quattro invii mensili a partire dalla prima decade di agosto. Non sono considerate le richieste relative a sostituti inseriti per la prima volta nel flusso, poiché la prima comunicazione CSO già produce effetti per i risultati contabili non ancora resi indisponibili.

Controlli preventivi

L’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla legge n. 208 del 2015, consente all’Agenzia di effettuare controlli preventivi quando la dichiarazione, presentata direttamente o tramite sostituto/Caf/professionista, presenti modifiche alla precompilata che incidono sul reddito o sull’imposta e mostra elementi di incoerenza oppure determini un rimborso superiore a 4.000 euro.

I controlli possono essere automatizzati o documentali e si svolgono entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data di presentazione se successiva. Il rimborso spettante è erogato non oltre il sesto mese successivo a tale termine.

Il provvedimento del 9 giugno 2017 ha individuato i criteri di incoerenza per il modello 730/2017. La circolare precisa che i controlli si applicano anche alle dichiarazioni presentate ai Caf e ai professionisti, oltre che a quelle presentate direttamente o tramite sostituto.

Quando interviene il controllo preventivo:

  • il sostituto che presta assistenza diretta deve attendere la disponibilità del risultato contabile prima di effettuare il conguaglio;
  • il contribuente deve versare autonomamente l’eventuale secondo o unico acconto Irpef o cedolare secca entro il 30 novembre.

Presentazione diretta via web

Nel caso di dichiarazioni precompilate presentate direttamente via web, anche con INPS come sostituto, l’Agenzia avvisa il contribuente nell’area autenticata e via e-mail. La comunicazione precisa che il rimborso sarà erogato dall’Agenzia entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione e che l’eventuale secondo o unico acconto va pagato con F24 entro il 30 novembre.

Presentazione a Caf/professionista o al sostituto d’imposta

Se la dichiarazione è presentata a un Caf/professionista o al sostituto e viene inclusa nei controlli preventivi, l’Agenzia non rende disponibile il 730-4 per il conguaglio e informa il soggetto che ha prestato assistenza con codice CO nella ricevuta.

Il Caf/professionista deve informare il contribuente. Inoltre, non può in alcun caso trasmettere il risultato contabile al sostituto. Se l’assistenza è stata prestata direttamente dal sostituto, questi deve avvertire il contribuente che l’eventuale conguaglio effettuato nonostante il controllo preventivo comporta le sanzioni previste dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Sostituto d’imposta INPS

Per l’INPS i risultati contabili non transitano attraverso il flusso telematico dell’Agenzia, ma vengono trasmessi direttamente dai Caf e dai professionisti secondo le regole del provvedimento del 22 febbraio 2013. Ai fini dei controlli preventivi, Agenzia e INPS si scambiano le informazioni necessarie.

Se una posizione è comunicata dall’Agenzia, l’INPS non effettua il rimborso e lo comunica al Caf/professionista, che a sua volta informa il contribuente. Anche in questo caso il rimborso sarà disposto dall’Agenzia entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione e l’eventuale secondo o unico acconto va versato con F24 entro il 30 novembre.

Conguaglio risultante dal modello 730-4

Il sostituto d’imposta deve tenere conto del risultato contabile del 730 e aggiungere o sottrarre il relativo debito o credito alle ritenute d’acconto del periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Se il risultato è a credito, il rimborso avviene mediante riduzione delle ritenute Irpef e/o addizionali comunale e regionale del mese di luglio. Se necessario, si utilizza anche l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi del mese di luglio e delle somme derivanti da conguagli a debito per assistenza fiscale. Se la capienza non è sufficiente, i residui vengono rimborsati riducendo le ritenute dei mesi successivi; il dipendente deve esserne informato contestualmente alla prima rata di rimborso.

In presenza di più aventi diritto, i rimborsi devono essere eseguiti mensilmente in misura percentuale uguale per tutti, in base al rapporto tra il totale delle ritenute del mese e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

La circolare chiarisce inoltre che il risultato contabile del 730-4 è espresso come importo unico, corrispondente alla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito del dichiarante e del coniuge dichiarante. Nel 730-4 tale importo compare nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio", nelle caselle "Importo da trattenere" o "Importo da rimborsare".

Diniego di effettuazione del conguaglio

Il diniego è ammesso solo quando il rapporto di lavoro con il contribuente:

  • non è mai esistito;
  • è cessato prima del 1° aprile, considerato dalla circolare come data di avvio della presentazione del modello 730, tenuto conto del termine del 31 marzo per la consegna della CU.

Per le situazioni di cessazione del rapporto o di assenza di retribuzione sopravvenute dopo l’avvio della presentazione ma prima del conguaglio, il sostituto non effettua i conguagli a debito e informa tempestivamente i contribuenti, che devono versare direttamente le somme. Rimane comunque possibile chiedere la trattenuta con interesse dello 0,40% mensile se il sostituto deve erogare emolumenti entro l’anno d’imposta. In caso di credito, il sostituto rimborsa il dipendente cessato o senza retribuzione mediante riduzione delle ritenute sugli altri dipendenti.

Il provvedimento del 14 aprile 2017 impone al sostituto che riceve un 730-4 per cui non è tenuto al conguaglio di comunicarlo telematicamente all’Agenzia entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Sono state rese disponibili specifiche tecniche per indicare anche le motivazioni del diniego.

La circolare evidenzia che non devono più essere restituiti direttamente a Caf o professionisti i risultati contabili relativi a contribuenti non gestibili dal sostituto, ma il diniego deve passare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. Le funzionalità di invio sono disponibili dai primi giorni di luglio fino alla seconda decade di dicembre.

L’Agenzia, dalla metà di luglio e poi settimanalmente, trasmette al soggetto che ha prestato assistenza i dati dei contribuenti per i quali è stato ricevuto il diniego. Il soggetto che ha prestato assistenza deve informare il contribuente, affinché possa effettuare le verifiche del caso e presentare eventualmente una dichiarazione integrativa modificando i dati del sostituto o indicando la mancanza del sostituto.

Il diniego non può essere annullato né rettificato. In caso di diniego errato, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa indicando correttamente i dati del sostituto. Per i sostituti gestiti da NoiPa, la corretta indicazione del "codice sede" nella CU è decisiva per individuare il soggetto tenuto al conguaglio; un errore in tale campo genera il diniego e impone al contribuente l’integrativa correttiva.

Diniego nelle dichiarazioni presentate direttamente via web

Per le dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti, il provvedimento del 14 aprile 2017 rinvia alle modalità previste dal provvedimento del 7 aprile 2017. Il sostituto comunica telematicamente all’Agenzia il codice fiscale del soggetto per il quale non deve effettuare il conguaglio; l’Agenzia ne informa il contribuente con avviso nell’area autenticata e messaggio e-mail.

Anche in questo caso:

  • se emerge un debito, il contribuente deve pagare con F24;
  • se emerge un credito, il contribuente può presentare un 730 integrativo con codice 2 o rivolgersi a un Caf/professionista per l’integrativa;
  • in caso di dichiarazione senza sostituto, il secondo o unico acconto deve essere versato con F24 entro il 30 novembre.

Cronoprogramma operativo

L’allegato finale riassume, con scansione temporale, le principali attività: comunicazione di cessazione dell’incarico di ricezione dei 730-4, sospensione della trasmissione CSO durante il periodo CU, pubblicazione degli elenchi dei sostituti con indirizzo noto, apertura dei canali per CU con CT e senza CT, trasmissione di CU e CSO, avvio della messa a disposizione dei 730-4, invio dei dinieghi, trasmissione delle ricevute di disponibilità e di riepilogo, notifiche relative ai dinieghi, re-inoltro dei 730-4 al nuovo delegato e termini finali di messa a disposizione e funzionalità di diniego.

La circolare conclude richiamando la vigilanza delle Direzioni regionali sull’applicazione uniforme delle istruzioni fornite.

Punti principali

Comunicazione della sede telematica per la ricezione dei 730-4

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’indirizzo telematico presso cui ricevere i modelli 730-4 necessari per effettuare i conguagli. La comunicazione può avvenire tramite il quadro CT della Certificazione Unica, se effettuata per la prima volta e nei termini di presentazione della CU, oppure tramite il modello CSO per le variazioni o per la prima comunicazione nei casi previsti. Sono indicati i vincoli di utilizzo del quadro CT, i termini di sospensione della trasmissione del CSO durante il periodo CU e le modalità di reperimento dei protocolli necessari per le variazioni.

Cessazione della delega all’intermediario e re-inoltro dei file

Se l’intermediario incaricato della ricezione dei 730-4 cessa l’incarico e il sostituto non comunica la variazione, l’intermediario può avvisare l’Agenzia via PEC, allegando la lettera di cessazione e i dati identificativi richiesti. Inoltre, se il sostituto cambia sede telematica e intende ricevere anche i 730-4 già messi a disposizione sulla vecchia sede, può presentare una specifica istanza di re-inoltro via PEC. L’Agenzia effettua il nuovo invio secondo una scansione mensile e solo per le istanze regolarmente pervenute.

Flusso telematico, ricevute e casi di mancata messa a disposizione

Il modello 730-4 deve essere sempre allegato al 730, salvo nei casi di dichiarazione senza sostituto e di contribuente con sostituto INPS, per il quale i dati transitano direttamente verso l’INPS. L’Agenzia rende disponibili i 730-4 ai sostituti tra l’ultima decade di giugno e il 10 dicembre e rilascia ricevute di disponibilità dalla prima decade di luglio, con successive ricevute mensili di riepilogo da fine luglio a dicembre. Se la messa a disposizione non riesce per assenza di comunicazione CSO/CT, disabilitazione della sede o ambiente di sicurezza non valido, i dati possono essere comunicati con canali tradizionali solo nei casi di codice NO; per i controlli preventivi, invece, il 730-4 non va trasmesso al sostituto.

Controlli preventivi e impatto sui rimborsi

Per le dichiarazioni presentate direttamente via web, tramite sostituto o tramite Caf/professionista, l’Agenzia può effettuare controlli preventivi quando vi siano elementi di incoerenza o rimborsi superiori a 4.000 euro. In tali casi il rimborso è erogato dall’Agenzia entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione della dichiarazione, mentre l’eventuale secondo o unico acconto deve essere versato con F24 entro il 30 novembre. Il 730-4 non è messo a disposizione del sostituto e il Caf/professionista non deve trasmetterlo al datore di lavoro.

Conguagli, rimborsi e diniego di effettuazione

Il conguaglio si basa sul risultato contabile del 730-4, che riassume in un importo unico tutte le somme a debito e a credito del dichiarante e dell’eventuale coniuge. I rimborsi sono effettuati riducendo le ritenute del mese di luglio e, se necessario, quelle dei mesi successivi, con ripartizione proporzionale tra gli aventi diritto. Il sostituto può negare il conguaglio solo se il rapporto di lavoro non è mai esistito o è cessato prima del 1° aprile; il diniego va trasmesso telematicamente entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del 730-4. Per i sostituti gestiti da NoiPa rileva anche il corretto codice sede indicato in CU.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.