Circolare n. 3 del 26/02/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra in modo organico il regime fiscale dei PIR introdotto dalla legge di bilancio 2017 e successivamente modificato, chiarendo soggetti ammessi, investimenti agevolabili, limiti di composizione e concentrazione, vincolo quinquennale, modalità di costituzione, trasferimento e chiusura del piano. Vengono inoltre spiegati gli effetti del mancato rispetto dei requisiti, il reinvestimento dopo rimborso o cessione, il trattamento delle minusvalenze, il regime di successione e gli adempimenti richiesti agli intermediari e alle imprese di assicurazione. La circolare dedica particolare attenzione ai casi di investimento tramite OICR e prodotti assicurativi PIR compliant, nonché al coordinamento con i regimi fiscali ordinari e con le attività di controllo.
Applicazione della disciplina fiscale dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR)
Applicazione della disciplina fiscale dei PIR
La circolare esamina in modo sistematico il regime fiscale dei piani individuali di risparmio a lungo termine introdotto dalla legge di bilancio 2017, come modificata nel 2017 e nel 2018. L’obiettivo è chiarire quando i redditi prodotti dagli investimenti inseriti nel piano beneficiano della non imponibilità e quali sono, invece, i casi di decadenza, recapture e chiusura del rapporto.
Finalità della disciplina
La normativa è letta come strumento di politica economica volto a indirizzare il risparmio delle famiglie verso il finanziamento delle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni o meno liquide. Il beneficio fiscale viene subordinato a un vincolo temporale minimo di detenzione pari a cinque anni e a una struttura del portafoglio che limiti rischio, eccessiva concentrazione e permanenza della liquidità.
Ambito soggettivo
Il regime si applica alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che percepiscono redditi finanziari al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale. La residenza fiscale in Italia deve sussistere al momento di costituzione o trasferimento del piano e deve essere autocertificata all’intermediario.
La circolare chiarisce inoltre che:
- ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR alla volta;
- ciascun PIR può avere un solo titolare;
- l’unicità va riferita alla contemporaneità e non all’intera vita del risparmiatore;
- è possibile aprire un nuovo PIR dopo la chiusura di un precedente piano, anche nello stesso periodo d’imposta.
Sono ammessi anche i minori. In tal caso, se i redditi sono soggetti all’usufrutto legale dei genitori, l’usufruttuario deve rispettare il requisito di unicità del PIR. Se il minore non è soggetto a usufrutto, la costituzione è effettuata dal soggetto delegato.
La circolare evidenzia infine la compatibilità del PIR con gli incentivi per investimenti in start-up innovative: le due misure sono ritenute cumulabili perché hanno oggetto e ambito di applicazione diversi.
Ambito oggettivo
Il regime riguarda i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti da investimenti qualificati effettuati nel rispetto della disciplina PIR. Sono esclusi:
- i redditi che concorrono al reddito complessivo del contribuente;
- i redditi derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
La circolare specifica che l’esclusione per le partecipazioni qualificate opera negli investimenti diretti della persona fisica, mentre non si applica se le partecipazioni sono detenute tramite OICR o polizze assicurative. La natura qualificata della partecipazione va valutata tenendo conto anche delle quote possedute da familiari e da società o enti controllati.
Le eventuali imposte estere sui medesimi redditi restano fuori dal regime di non imponibilità italiano e non danno diritto al credito d’imposta ex articolo 165 del TUIR.
Costituzione del PIR
Il PIR si costituisce mediante destinazione di somme o valori a un rapporto di custodia o amministrazione, a un rapporto di gestione di portafoglio, a un altro stabile rapporto con intermediario abilitato, oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione conforme ai requisiti di legge.
La circolare precisa che il “rapporto stabile” può esistere anche in assenza di un contratto formale, ad esempio in presenza di un deposito virtuale o di una rubrica fondi. È quindi possibile costituire il piano anche mediante la semplice sottoscrizione di quote di un OICR PIR compliant.
I soggetti abilitati includono intermediari residenti, stabili organizzazioni di intermediari esteri, imprese di assicurazione residenti e imprese non residenti operanti in Italia tramite stabile organizzazione o libera prestazione di servizi con rappresentante fiscale nominato in Italia.
Il conferimento di strumenti finanziari già posseduti è trattato come cessione a titolo oneroso. L’intermediario applica quindi le regole ordinarie del regime del risparmio amministrato, utilizzando il valore del titolo alla data del conferimento. Per i titoli soggetti al d.lgs. n. 239 del 1996 e per le quote o azioni di OICR si applicano le regole proprie di quei regimi, poiché il trasferimento nel PIR implica un cambio di regime fiscale.
Limiti di importo
Il valore complessivo degli investimenti destinabili al PIR non può superare 150.000 euro, con un limite annuo di 30.000 euro. Il plafond può essere raggiunto in più anni e in più momenti dell’anno, purché non si superino i limiti fissati.
Ai fini del computo rilevano:
- le somme effettivamente affidate all’intermediario;
- il valore degli strumenti conferiti alla data del conferimento;
- il costo fiscalmente riconosciuto degli investimenti;
- per le assicurazioni, l’ammontare dei premi versati.
I redditi prodotti nel piano, se reinvestiti o lasciati nel PIR, costituiscono nuovi investimenti e concorrono alla verifica del plafond, salvo il caso degli OICR e delle imprese di assicurazione per i rendimenti non distribuiti.
Casse di previdenza e fondi pensione
Le Casse di previdenza e i fondi pensione possono investire in PIR entro il limite del 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, in cumulo con gli altri investimenti qualificati previsti dalla disciplina richiamata.
Per questi soggetti:
- non si applicano i plafonds di 30.000 euro annui e 150.000 euro complessivi;
- restano fermi il requisito temporale e gli altri vincoli di composizione, concentrazione e liquidità.
Investimenti qualificati e struttura del portafoglio
Almeno il 70 per cento del patrimonio del PIR deve essere investito in strumenti finanziari qualificati emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.
Di tale quota:
- almeno il 30 per cento del valore complessivo del piano deve essere investito in strumenti di imprese non incluse nel FTSE MIB o in indici equivalenti esteri;
- la quota libera del 30 per cento può comprendere strumenti non qualificati, liquidità, depositi, conti correnti e titoli di Stato.
La circolare richiama anche il trattamento delle società immobiliari: a decorrere dal 1° gennaio 2018, gli strumenti finanziari emessi da società immobiliari possono rientrare tra gli investimenti qualificati. Per il 2017, invece, continua a valere la presunzione di società immobiliare secondo i criteri descritti nella circolare.
La verifica delle soglie deve essere effettuata per almeno i due terzi di ciascun anno solare, o della frazione di anno se il PIR è costituito nel corso dell’anno.
Limite di concentrazione e limite alla liquidità
Il comma 103 impone che non più del 10 per cento del valore del PIR sia investito:
- in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con società appartenenti al medesimo gruppo;
- in depositi;
- in conti correnti bancari e postali.
Le Linee Guida richiamate dalla circolare precisano che i depositi vanno distinti dai conti correnti per la diversa funzione economica. Il limite si applica anche ai certificati di deposito.
Anche questi vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi dell’anno.
Divieto di investimento in Paesi non collaborativi
Le somme destinate al piano non possono essere investite in strumenti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori non inclusi nella white list. La circolare rinvia al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni.
Il mancato rispetto di tale divieto comporta la decadenza dall’agevolazione.
OICR PIR compliant e look through
Le quote o azioni di OICR residenti in Italia, UE o SEE sono considerate investimenti qualificati se l’OICR investe almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti qualificati e rispetta i vincoli di concentrazione e il divieto di investimento in Paesi non collaborativi.
La circolare distingue tra:
- approccio “opaco”, quando l’OICR è considerato nel suo complesso;
- approccio look through, quando si guarda agli investimenti sottostanti, soprattutto nei casi di OICR non pienamente PIR compliant o di fondi di fondi.
Se il PIR è costituito interamente da quote di un unico OICR PIR compliant, i vincoli risultano soddisfatti in capo al titolare. Se invece la partecipazione nell’OICR PIR compliant è inferiore al 70 per cento del patrimonio del piano, la restante parte deve essere investita in altri strumenti qualificati fino al raggiungimento delle soglie previste.
La circolare fornisce esempi numerici per mostrare come gli investimenti in OICR PIR compliant e in altri strumenti qualificati concorrano alle soglie del 70 per cento e del 21 per cento.
Polizze assicurative PIR compliant
Il PIR può essere costituito anche tramite contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. In questo caso, i vincoli di composizione e concentrazione devono essere verificati sugli investimenti sottostanti il contratto.
La circolare precisa che:
- le polizze unit-linked collegate a quote di OICR PIR compliant possono essere considerate PIR compliant;
- i fondi interni e le gestioni separate devono essere valutati secondo le regole della disciplina PIR, oltre che secondo la normativa assicurativa;
- le gestioni separate, in presenza di assenza di rischio per l’investitore, non sono soggette al limite di concentrazione del 10 per cento quando non costituiscono investimenti qualificati.
Durata minima, cessioni, rimborsi e reinvestimenti
Gli strumenti finanziari inseriti nel PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni. Il termine decorre dalla data effettiva di acquisto o sottoscrizione, cioè dal momento in cui le somme sono versate, non dalla mera assunzione dell’impegno.
Il mancato rispetto del quinquennio comporta la tassazione ordinaria dei redditi realizzati con la cessione o percepiti durante il periodo di detenzione. La circolare applica il metodo FIFO e il costo medio ponderato per gli strumenti omogenei.
È prevista la possibilità di reinvestire il controvalore del rimborso entro 90 giorni in strumenti finanziari indicati dai commi 102 e 104. In tal caso:
- il periodo di possesso del titolo rimborsato si somma a quello del nuovo titolo;
- il nuovo investimento eredita l’anzianità del precedente;
- il reinvestimento non rileva ai fini del plafond annuale e complessivo.
Una disciplina analoga vale per il corrispettivo conseguito in caso di cessione prima del quinquennio, purché il reinvestimento avvenga entro 90 giorni.
Recapture e versamento delle imposte
Le imposte dovute per la perdita del beneficio fiscale devono essere versate dall’intermediario, unitamente agli interessi e senza sanzioni, con modello F24 e con un codice tributo apposito. Il versamento va effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione o, in caso di rimborso, entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza del termine di 90 giorni per il reinvestimento.
Se il titolare non fornisce la provvista, l’intermediario può procedere a disinvestimenti adeguati. Il disinvestimento per il pagamento delle imposte o dell’imposta di bollo non genera di per sé ulteriore tassazione sui redditi dei titoli, anche se non è maturato il quinquennio.
Decadenza dal regime
La decadenza si verifica quando non sono rispettate le condizioni dei commi 102, 103, 104 e, secondo l’interpretazione della circolare, anche il divieto del comma 105.
Gli effetti sono:
- recupero a tassazione dei redditi medio tempore percepiti sugli strumenti detenuti da meno di cinque anni;
- applicazione delle regole ordinarie ai redditi futuri prodotti dopo la decadenza;
- chiusura del piano.
Restano esclusi dalla recapture i redditi relativi agli altri strumenti che abbiano già maturato il quinquennio.
Trasferimento del PIR e fuoriuscita di strumenti
Il trasferimento del PIR da un intermediario a un altro non interrompe il computo del quinquennio, purché il rapporto di destinazione resti intestato al medesimo titolare. Il nuovo intermediario deve ricevere tutte le informazioni fiscali e contabili necessarie dal precedente gestore.
Il prelievo di liquidità o il trasferimento di strumenti ad altro rapporto riducono il valore del PIR del corrispondente importo o costo di acquisto. È comunque possibile reintegrare il piano con nuove risorse nel rispetto dei limiti annuali e complessivi.
Se lo strumento è trasferito ad altro rapporto intestato al medesimo soggetto, non si verifica una fattispecie realizzativa; se il trasferimento avviene a rapporto con intestazione diversa, si applicano le regole ordinarie della cessione onerosa.
Chiusura del piano e perdita della residenza
La circolare indica che il PIR non ha una durata massima predeterminata, ma può chiudersi per varie ragioni, tra cui la perdita della residenza fiscale italiana, il rimborso totale con revoca del piano, il trasferimento a rapporto non PIR compliant o il decesso del titolare.
In caso di perdita della residenza fiscale:
- si consolida l’esenzione per i redditi già realizzati e per quelli maturati fino alla data di efficacia del trasferimento, se il soggetto mantiene gli strumenti nell’ambito di un rapporto ordinario senza cambio di intestazione;
- il titolare può mantenere gli investimenti PIR compliant per completare il quinquennio, ma la successiva cessione o rimborso non consente di proseguire la detenzione ai fini dell’agevolazione;
- l’intermediario deve conservare le informazioni utili a distinguere i redditi esenti da quelli soggetti a tassazione.
Nel caso di decesso del titolare, la chiusura non comporta recapture per i redditi maturati o realizzati fino alla data del decesso.
Ritenute non dovute e minusvalenze
Se sui redditi del PIR sono state applicate ritenute o imposte sostitutive non dovute, il titolare ha diritto a ricevere una somma corrispondente, che l’intermediario o l’impresa di assicurazione recuperano in compensazione tramite F24, anche con il codice tributo 1629. Tali somme non vanno indicate nel modello 770 se compensate con tale codice.
Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati nel PIR sono deducibili dalle plusvalenze e dagli altri redditi successivi del medesimo piano, nel periodo d’imposta di realizzo e nei quattro successivi. Alla chiusura del piano, l’eventuale residuo può essere utilizzato in altri rapporti intestati al medesimo soggetto o in dichiarazione dei redditi secondo le regole ordinarie.
Imposta di successione
Il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel PIR non è soggetto all’imposta sulle successioni e non va indicato nella dichiarazione di successione. La circolare esclude espressamente che tale esenzione possa valere anche per trasferimenti inter vivos, come le donazioni.
Adempimenti degli intermediari e controlli
Intermediari e imprese di assicurazione devono:
- acquisire le autocertificazioni su residenza, unicità del PIR e assenza di partecipazioni qualificate;
- tenere separata evidenza, per ciascun anno, delle somme e degli investimenti effettuati;
- restituire le ritenute e imposte non dovute;
- recuperare le imposte dovute in caso di recapture o di necessità di disinvestimento.
La circolare affida all’Amministrazione finanziaria il controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e sul corretto adempimento degli obblighi di titolari e intermediari.
Punti principali
Finalità e struttura del regime PIR
Il regime prevede la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da investimenti effettuati tramite un piano individuale di risparmio a lungo termine, purché siano rispettati i vincoli normativi. L’obiettivo è convogliare il risparmio delle persone fisiche verso il finanziamento delle imprese, mantenendo al tempo stesso un livello adeguato di tutela dell’investitore retail attraverso limiti di composizione, concentrazione e durata.
Ambito soggettivo e unicità del piano
Possono essere titolari di un PIR le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che operano al di fuori dell’attività di impresa commerciale; sono ammessi anche minori, secondo le regole sull’imputazione dei redditi. La titolarità è soggetta al principio di unicità: ciascun soggetto può avere un solo PIR per volta e ciascun piano non può avere più di un titolare. Il contribuente deve autocertificare residenza e assenza di altri PIR; il trasferimento della residenza all’estero fa venir meno l’agevolazione.
Ambito oggettivo e investimenti esclusi
Il regime si applica ai redditi di capitale e ai redditi diversi di cui agli articoli 44 e 67 del TUIR derivanti da investimenti qualificati, ma esclude i redditi che concorrono al reddito complessivo e quelli da partecipazioni qualificate, salvo che l’investimento sia effettuato tramite OICR o polizze assicurative. La circolare chiarisce anche il coordinamento con le partecipazioni detenute da familiari e società controllate e ribadisce che il beneficio non si estende alle imposte eventualmente dovute all’estero.
Costituzione del PIR e intermediari abilitati
Il PIR può essere costituito tramite rapporto di custodia o amministrazione, gestione di portafoglio, altro stabile rapporto con intermediario abilitato, oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione PIR compliant. La circolare individua i soggetti abilitati e chiarisce che, in presenza di rapporti già esistenti presso lo stesso intermediario, è necessaria una separazione contabile delle somme e degli impieghi destinati al piano. Il conferimento di strumenti già posseduti è trattato come cessione a titolo oneroso.
Limiti di importo e plafonds annuali
Gli apporti al PIR non possono superare 150.000 euro complessivi, con un limite annuale di 30.000 euro. Il plafond può essere raggiunto anche in più anni e con versamenti in momenti diversi dell’anno. Ai fini del calcolo rilevano il costo fiscalmente riconosciuto degli strumenti conferiti e, per le polizze, i premi versati; i rendimenti reinvestiti o mantenuti nel piano sono considerati nuovi investimenti e contano ai fini dei limiti, salvo il caso di OICR e imprese di assicurazione per i rendimenti non distribuiti.
Regime speciale per Casse di previdenza e Fondi pensione
Gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono investire in PIR, entro il limite del 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, in cumulo con gli altri investimenti qualificati di cui alla normativa richiamata. Per tali soggetti non si applicano i plafonds di 30.000 e 150.000 euro, ma restano fermi gli altri vincoli normativi, inclusi quelli di durata e composizione.
Investimenti qualificati, quota obbligatoria e quota libera
Almeno il 70 per cento delle somme del piano deve essere investito in strumenti finanziari qualificati emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia. Di questa quota, almeno il 30 per cento del valore complessivo del PIR deve essere investito in strumenti di imprese non incluse nel FTSE MIB o in indici equivalenti esteri, con l’intento di sostenere le PMI e soggetti meno liquidi. La quota libera del 30 per cento può includere strumenti non qualificati, liquidità, depositi, conti correnti e titoli di Stato.
Vincoli di concentrazione, liquidità e Paesi non collaborativi
Non più del 10 per cento del valore del PIR può essere investito in strumenti emessi o stipulati con lo stesso emittente o con soggetti del medesimo gruppo, e non più del 10 per cento può essere detenuto in depositi, conti correnti bancari e postali. È inoltre vietato investire in strumenti emessi da soggetti residenti in Stati o territori non inclusi nella white list. La circolare chiarisce che i vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi dell’anno solare.
Investimenti tramite OICR e look through
Le quote o azioni di OICR residenti in Italia, UE o SEE sono considerate investimenti qualificati se l’OICR investe almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti qualificati e rispetta i vincoli di concentrazione e il divieto di investire in Paesi non collaborativi. La circolare distingue tra approccio "opaco" e approccio look through: nei fondi di fondi o in presenza di OICR non PIR compliant possono rilevare gli investimenti sottostanti per verificare le soglie richieste. Restano escluse le quote di OICR i cui proventi concorrono al reddito complessivo del sottoscrittore.
Investimenti tramite polizze assicurative PIR compliant
I PIR possono essere realizzati anche tramite polizze vita o di capitalizzazione. In tali casi, i vincoli di composizione e concentrazione vanno verificati sugli attivi sottostanti, includendo fondi interni, OICR e gestioni separate, secondo i criteri indicati per gli OICR. Per le gestioni separate, data l’assenza di rischio per l’investitore, il limite di concentrazione del 10 per cento non si applica quando tali gestioni non siano qualificabili come investimenti qualificati.
Vincolo quinquennale, cessioni, rimborsi e recapture
Gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno cinque anni. La cessione o il rimborso prima del quinquennio comportano, salvo reinvestimento entro 90 giorni nel caso previsto, la ripresa a tassazione dei redditi maturati e non assoggettati a imposta. La circolare disciplina il metodo FIFO, il criterio del costo medio ponderato, gli effetti del reinvestimento del controvalore e le modalità di versamento delle imposte dovute a seguito della recapture.
Trasferimento, fuoriuscita e chiusura del PIR
Il trasferimento del piano tra intermediari non interrompe il periodo di detenzione, purché il nuovo rapporto sia intestato allo stesso titolare e siano trasferite le informazioni fiscali necessarie. La fuoriuscita di strumenti dal piano o il prelievo di liquidità riducono il valore del PIR ma consentono, nei limiti di legge, nuovi apporti. La chiusura può derivare da perdita della residenza fiscale, rimborso totale, trasferimento a rapporto non PIR compliant o decesso; gli effetti fiscali dipendono dal maturare o meno dell’holding period.
Minusvalenze, ritenute non dovute e successione
Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati nel PIR sono deducibili dalle plusvalenze e dagli altri redditi successivi del medesimo piano, entro il quarto periodo d’imposta successivo. Le ritenute e imposte sostitutive non dovute danno diritto a un rimborso al titolare, con recupero da parte dell’intermediario tramite compensazione in F24. Il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel PIR è esente da imposta di successione e non va indicato nella dichiarazione di successione.
Obblighi degli intermediari e controlli
Gli intermediari e le imprese di assicurazione devono acquisire le autocertificazioni del titolare, mantenere separata evidenza delle somme e degli investimenti per anno, restituire le ritenute e imposte non dovute e provvedere al versamento delle imposte in caso di recapture o disinvestimento necessario. La circolare attribuisce un ruolo rilevante alla conservazione delle informazioni e alla vigilanza sulla corretta permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, che saranno oggetto di specifici controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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