Cassazione Civile, Ordinanza n. 30133/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiore IRPEF e irrogato sanzioni per due annualità d'imposta. La contribuente aveva impugnato gli atti; in primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte e, in appello, la decisione era stata sostanzialmente confermata, con rigetto sia dell'appello principale della contribuente sia di quello incidentale dell'Ufficio. In cassazione la contribuente aveva proposto ricorso affidato a tre motivi, mentre l'Agenzia aveva resistito e proposto ricorso incidentale con un unico motivo. Nella fase di legittimità, però, la contribuente ha depositato memoria attestando di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con produzione della domanda, della quantificazione dell'importo da parte dell'agente della riscossione e della prova dell'integrale pagamento. Con successiva memoria ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la parte ricorrente aveva documentato sia la presentazione dell'istanza di definizione agevolata sia l'integrale pagamento delle somme dovute. Richiamando il precedente di legittimità indicato in ordinanza, ha ritenuto che, in presenza della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata e del pagamento integrale, il giudizio di cassazione debba essere dichiarato estinto e che, quando il pagamento risulti avvenuto prima della decisione, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Poiché la documentazione era stata prodotta e non contestata dall'Agenzia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la definizione del processo è dipesa da fatti sopravvenuti e dalla disciplina condonistica, non dall'esito del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La presentazione della domanda di definizione agevolata è stata valorizzata come fatto sopravvenuto idoneo a incidere sul processo pendente.
L. 1 dicembre 2016, n. 255
Norma di conversione del decreto sulla definizione agevolata richiamata quale base della procedura condonistica.
art. 391 c.p.c.
In presenza della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
La Corte valorizza la mancata contestazione dell'Agenzia rispetto ai documenti prodotti in memoria, ritenendoli utilizzabili nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'estinzione dipende da motivi sopravvenuti e non dall'esito del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il debitore documenti di essersi avvalso di una definizione agevolata e di avere integralmente pagato quanto dovuto, il processo va dichiarato estinto o, comunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
- La documentazione prodotta con memoria può essere apprezzata se non vi sia contestazione della controparte e se non sia eccepita la sua irrituale mancata notificazione nei casi in cui ciò sia dedotto come vizio processuale.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'esito estintivo del giudizio dipenda da fatti sopravvenuti estranei alla soccombenza nel merito, come l'adesione a una procedura condonistica e il pagamento integrale del debito.
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