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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40347/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) presunta difformità tra il fatto emerso in istruttoria e quello contestato (si sostenne l'inesistenza di invasione sulle particelle indicate e un "banale disallineamento catastale" a Nord-Est); 2) violazione dell'art.516 c.p.p. per diversa qualificazione giuridica (si riteneva che la fattispecie dovesse essere esercizio arbitrario delle proprie ragioni); 3) intervenuta prescrizione del reato (la denunciante avrebbe avuto l'ultima disponibilità del fondo nel 2012, anticipando il dies a quo); 4) omessa o non valutata assunzione di prove a discarico dalla difesa e carenza motivazionale della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Nel merito tecnico: il primo motivo è stato ritenuto derivare da una errata lettura della perizia (la recinzione rimossa e l'invasione riguardavano la parte nord, mentre l'inesistenza di recinzioni si riferiva alla parte sud); il secondo motivo è aspecifico e non confuta la motivazione del giudice d'appello che aveva ritenuto insufficiente la prova della convinzione di proprietà dell'imputato; il terzo è inammissibile in cassazione perché solleva fatto non adeguatamente dedotto in appello e richiederebbe accertamenti che esulano dalla legittimità; il quarto è manifestamente infondato essendo, in sostanza, una critica di merito alla valutazione probatoria. La Corte ha inoltre richiamato il principio della "doppia conforme" (concordanza delle decisioni di primo e secondo grado) e ha ritenuto la motivazione dell'appello immune da manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 631 cod. pen.

    Norma sostanziale oggetto del procedimento (invasione di terreno/recinzione). La Corte non ha riformulato la qualificazione del fatto ma ha ritenuto congrua la valutazione probatoria che ha delineato l'invasione nella porzione nord del fondo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione all'assoluzione per la particolare tenuità del fatto pronunciata in appello: la valutazione ha escluso la rilevanza penale della condotta ai sensi della norma che disciplina l'esclusione della responsabilità per fatto di particolare tenuità.

  • art. 516 c.p.p.

    Contestata dal ricorrente per diversa qualificazione in rubrica; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché non ha confutato la motivazione dell'appello che aveva valutato la mancanza di elementi per ritenere la convinzione di proprietà da parte dell'imputato.

  • art. 606 lett. c) e lett. e) c.p.p.

    Richiamati nel contestare la correttezza della struttura dei motivi di cassazione. La Corte ha osservato che le censure prospettate dal ricorrente tentano di rimettere questioni di merito (valutazione probatoria) che non rientrano nell'ambito della verifica di legittimità.

  • art. 546 lett. e) c.p.p.

    Citato nel ragionamento sulla tipologia delle censure; la Corte ha distinto le ipotesi e rilevato incongruenze nella formulazione del motivo che pretendeva di invocare violazioni motivazionali e di legge non adeguatamente specificate.

  • art. 23.8 d.l. 137/20

    Richiamato come norma procedurale relativamente al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; ha inciso sulle modalità di trattamento del ricorso in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) per colpa nella determinazione della inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sindacabile la valutazione del fatto e delle prove se sostenuta da logica e motivazione congrua: i motivi che si riducono a una diversa lettura della prova sono inammissibili o manifestamente infondati.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o aspecifiche vengono dichiarate inammissibili.
  • Questioni di fatto o fatti nuovi (es. dies a quo della prescrizione) non adeguatamente dedotti nei gradi precedenti non possono essere valorizzati in Cassazione; l'eccezione di prescrizione va formulata chiaramente e con i riferimenti temporali nei gradi di merito per essere esaminabile in sede di legittimità.
  • La presenza di una "doppia conforme" (concordanza di primo e secondo grado) rafforza la portata probatoria del convincimento dei giudici e ostacola la riesame in Cassazione.
  • Quando si propone ricorso per cassazione conviene: a) individuare chiaramente il vizio di diritto; b) confutare testualmente i passaggi motivazionali fondamentali della sentenza impugnata; c) evitare critiche che si riducano a una diversa interpretazione del materiale probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto colposamente infondato.

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