Cassazione Civile, Ordinanza n. 19785/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico del 30 giugno 2006 per lavori di restauro e ristrutturazione di parte della copertura di una scuola elementare e di un istituto magistrale. Durante l’esecuzione l’impresa iscriveva varie riserve per sospensioni dei lavori, maggiori oneri di sicurezza, prolungato uso del ponteggio, uso limitato della gru e ulteriori compensi; il Comune domandava inoltre l’applicazione di una penale per il ritardo nell’ultimazione. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda dell’impresa e la riconvenzionale del Comune; la Corte d’appello riduceva equitativamente la penale a euro 20.000 e, in compensazione, condannava il Comune a pagare euro 96.494,68. Il Comune ricorreva per cassazione con sette motivi: (1) contestava la tempestività della riserva relativa alla sospensione dei lavori dal 21 maggio all’11 giugno 2007; (2) lamentava l’erroneo riconoscimento di somme per il protratto uso del ponteggio, sostenendo che anche tali oneri richiedessero riserva tempestiva e che nel merito fossero infondati; (3) censurava il riconoscimento di oneri di sicurezza non previsti; (4) contestava il riconoscimento per l’uso limitato della gru, deducendo difetto di autosufficienza nel motivo; (5) impugnava il ristoro per il prolungato uso del ponteggio in relazione a una riserva iscritta nel V SAL; (6) deduceva omesso esame di fatti decisivi in tema di annullamento di parte dei lavori e compensazione con lavorazioni extra; (7) contestava la riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c. La società resistente proponeva ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la penale fosse stata applicata tardivamente o irregolarmente e che fosse errata la sua quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo fondate le censure di violazione di legge sulla disciplina delle riserve negli appalti pubblici e sull’onere di iscrivere riserva anche per i maggiori costi di sicurezza e per il prolungato uso del ponteggio. Ha dichiarato inammissibili il quarto, il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, perché rispettivamente carente di autosufficienza, non riferito a un fatto storico decisivo specificamente omesso, e diretto a una rivalutazione del merito sulla riduzione della penale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società appaltatrice. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 165 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
La Corte lo ricava, insieme alle altre norme della disciplina degli appalti pubblici, come base dell’onere di iscrizione della riserva per tutte le pretese che incidono sul compenso dell’appaltatore, incluse quelle relative a maggiori oneri e costi aggiuntivi.
art. 31 d.m. 19 aprile 2000 n. 145
È richiamato come norma regolatrice del rapporto d’appalto pubblico ratione temporis, nella parte in cui disciplina riserve, penali e contabilità finale.
art. 5 d.lgs. 163/2006
È citato dal ricorrente come norma del sistema degli appalti pubblici rilevante per la disciplina delle pretese economiche dell’appaltatore.
art. 133, ottavo comma, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
"Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori"
La Corte afferma che la contestazione della sospensione deve essere iscritta, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e ripresa, non nel solo SAL successivo.
art. 53 r.d. 25 maggio 1895 n. 350
Richiamato come antecedente storico della disciplina delle riserve, utile a confermare il carattere generale dell’onere di iscrizione.
art. 54 r.d. 25 maggio 1895 n. 350
Richiamato come parte del sistema originario delle riserve poi trasfuso nella disciplina regolamentare successiva.
art. 64 r.d. 25 maggio 1895 n. 350
Richiamato come parte del sistema originario che impone l’iscrizione delle riserve per le pretese economiche dell’appaltatore.
art. 1384 c.c.
È evocato con riferimento alla riduzione equitativa della penale; la Corte però reputa inammissibile la censura che mira a contestarne la quantificazione perché attiene a valutazione di merito.
art. 112 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente incidentale a sostegno di una dedotta ultrapetizione, ma la Corte esclude la violazione perché la questione della penale non integra una pronuncia extra petita.
art. 360 c.p.c.
È richiamato per qualificare i vizi denunciati nei motivi di ricorso principale e incidentale; la Corte distingue tra violazione di legge e censure inammissibili perché dirette al merito.
art. 380-bis c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 117 d.m. 19 aprile 2000 n. 145
È richiamato quale norma che precisa che capitolati speciali e contratti devono indicare le penali per il ritardato adempimento.
art. 22, terzo comma, d.m. 19 aprile 2000 n. 145
È richiamato per affermare la competenza del responsabile del procedimento in materia di penali.
art. 45, lettera a), d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
È richiamato per dire che lo schema di contratto deve prevedere termini di esecuzione e penali.
art. 56, terzo comma, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
La Corte lo cita per affermare che le penali sono stabilite dal responsabile del procedimento in sede di elaborazione del progetto a base di gara.
art. 22, quinto comma, d.m. 19 aprile 2000 n. 145
È richiamato per evidenziare che la disapplicazione della penale è subordinata a specifica istanza dell’appaltatore e a un atto della stazione appaltante.
art. 253, terzo comma, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Serve a giustificare l’applicazione del d.m. n. 145/2000 al contratto stipulato nel 2006.
art. 357, quarto comma, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
È richiamato per il rinvio al previgente d.P.R. n. 554/1999 nelle fattispecie anteriori.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici soggetti alla disciplina previgente, l’onere di iscrivere riserva ha portata generale e riguarda tutte le pretese economiche dell’appaltatore che incidono sul corrispettivo, non solo le contestazioni su lavori eseguiti o sulla loro quantità e qualità.
- La riserva deve essere iscritta nel primo atto utile previsto dalla disciplina speciale: per le sospensioni dei lavori, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa, non potendo essere validamente rinviata al successivo SAL quando il pregiudizio sia già conoscibile.
- Anche i maggiori costi relativi alla sicurezza del cantiere e al prolungato utilizzo di apprestamenti come il ponteggio sono soggetti all’onere di tempestiva riserva; non rileva che derivino da carenze progettuali, da sospensioni o da condotte della stazione appaltante.
- Quando la censura di legittimità investe la tempestività di una riserva o la quantificazione di maggiori oneri, il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico e il momento processuale rilevante; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La riduzione equitativa della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. è apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una nuova valutazione della gravità del ritardo o dell’assetto economico del rapporto.
- La mera mancata richiesta della penale in una sede contabile non equivale, di per sé, a rinuncia tacita, specie quando la disciplina contrattuale e regolamentare attribuisca l’iniziativa applicativa al responsabile del procedimento e preveda forme specifiche per la disapplicazione.
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