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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50676/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello della condanna per estorsione aggravata ai danni di Giuseppe Alcuni per somme dovute quale prezzo della cocaina. Petica ha articolato tre motivi: (i) vizio di motivazione e travisamento delle prove relativamente a messaggi ritenuti minatori e successivi alla sparatoria, sostenendo assenza di data e contenuto minatorio e richiamando conversazioni che proverebbero un rapporto amichevole con la vittima; (ii) travisamento quanto all'applicazione dell'art. 629 c.p. e al concorso di persone, lamentando che non sia indicato un contributo causale specifico di Petica e che la sua partecipazione sarebbe solo per reati in materia di stupefacenti; (iii) contestazione dell'aggravante per uso di arma (art. 59, comma 2), percheé Petica sarebbe stato all'oscuro del proposito criminoso di Vispo. Vispo ha proposto un motivo principale: travisamento del contenuto di un'intercettazione (627 RIT 291 del 10/11/2019) sostenendo che il versamento di €90 fosse per un debito anteriore e non per estorsione, con consequenziale richiesta di riqualificazione in tentato; hanno poi prodotto memorie con nuovi rilievi sul significato minaccioso delle conversazioni (sarebbero volte a tutelare quote di mercato della droga e non a estorcere il pagamento) e sull'attendibilità del dichiarante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero proposti per ottenere una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e che fossero generici e aspecifici. Sulla base del massiccio quadro probatorio (intercettazioni ambientali e telefoniche, dichiarazioni della vittima e altri testi, riscontro materiale), la Corte ha ritenuto logicamente motivata la decisione dei giudici di merito che avevano attribuito a Petica il ruolo di esattore per conto dei Vispo, con riferimento a episodi tra cui l'agguato al furgone di Alcuni, le telefonate successive, l'avvicinamento alla vittima e la percepita paura della stessa, i versamenti effettuati dopo l'attentato e il rinvenimento di un'arma in possesso di Petica collegata all'evento. Quanto a Vispo la Corte ha ritenuto che la questione fosse di fatto e rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale risultava dotata di sufficiente persuasività. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; nella sentenza viene richiamata in relazione al concorso di persone e alla necessità di un contributo causale concreto da parte dei singoli partecipanti, ma la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, le dichiarazioni e i riscontri materiali dimostrassero tale apporto per Petica

  • art. 59, comma 2, cod. pen.

    Comma relativo alle circostanze aggravanti; la questione sollevata riguardava l'aggravante per uso di arma da parte del gruppo, e la Corte ha valutato che gli elementi probatori fossero sufficienti per attribuire rilevanza alla circostanza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda per i ricorsi dichiarati inammissibili

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito nella L. n. 176 del 2020

    Norma che ha previsto la possibilità della trattazione scritta del giudizio in Cassazione; il processo si è svolto a trattazione scritta ai sensi di questa disposizione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rientra nel merito della valutazione probatoria se la motivazione dei giudici di merito appare logica e priva di vizi di manifesta illogicità: i ricorsi che cercano solo una rivalutazione alternativa dei fatti sono inammissibili
  • Un insieme coerente di intercettazioni, dichiarazioni e riscontri materiali può costituire base sufficiente per attribuire il concorso in un'estorsione anche se il contributo causale non viene descritto con perfetta puntualità: la valutazione del nesso causale rimane in primo luogo al giudice di merito
  • Le questioni relative all'interpretazione delle intercettazioni e all'attendibilità dei testimoni sono tipicamente questioni di fatto e spettano al giudice di merito; la Cassazione le sindaca solo se la motivazione dei giudici precedenti sia manifestamente illogica
  • La qualificazione di un atto come estorsivo richiede valutazione del contesto complessivo (minacce, violenza materiale, terrore della vittima, pagamenti successivi): singoli elementi isolati possono essere ricostruiti diversamente, ma se risultano coerenti tra loro convincono il giudice
  • Se un ricorrente contesta l'aggravante per uso di arma, la prova della sua consapevolezza o partecipazione può derivare anche da elementi indiziari come il possesso dell'arma, la partecipazione a condotte violente e contatti immediatamente successivi agli episodi offensivi
  • Sul piano processuale, ricorsi generici, aspecifici o orientati a una mera riconsiderazione del materiale probatorio vengono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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