Cassazione Penale, Sentenza n. 50676/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello della condanna per estorsione aggravata ai danni di Giuseppe Alcuni per somme dovute quale prezzo della cocaina. Petica ha articolato tre motivi: (i) vizio di motivazione e travisamento delle prove relativamente a messaggi ritenuti minatori e successivi alla sparatoria, sostenendo assenza di data e contenuto minatorio e richiamando conversazioni che proverebbero un rapporto amichevole con la vittima; (ii) travisamento quanto all'applicazione dell'art. 629 c.p. e al concorso di persone, lamentando che non sia indicato un contributo causale specifico di Petica e che la sua partecipazione sarebbe solo per reati in materia di stupefacenti; (iii) contestazione dell'aggravante per uso di arma (art. 59, comma 2), percheé Petica sarebbe stato all'oscuro del proposito criminoso di Vispo. Vispo ha proposto un motivo principale: travisamento del contenuto di un'intercettazione (627 RIT 291 del 10/11/2019) sostenendo che il versamento di €90 fosse per un debito anteriore e non per estorsione, con consequenziale richiesta di riqualificazione in tentato; hanno poi prodotto memorie con nuovi rilievi sul significato minaccioso delle conversazioni (sarebbero volte a tutelare quote di mercato della droga e non a estorcere il pagamento) e sull'attendibilità del dichiarante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero proposti per ottenere una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e che fossero generici e aspecifici. Sulla base del massiccio quadro probatorio (intercettazioni ambientali e telefoniche, dichiarazioni della vittima e altri testi, riscontro materiale), la Corte ha ritenuto logicamente motivata la decisione dei giudici di merito che avevano attribuito a Petica il ruolo di esattore per conto dei Vispo, con riferimento a episodi tra cui l'agguato al furgone di Alcuni, le telefonate successive, l'avvicinamento alla vittima e la percepita paura della stessa, i versamenti effettuati dopo l'attentato e il rinvenimento di un'arma in possesso di Petica collegata all'evento. Quanto a Vispo la Corte ha ritenuto che la questione fosse di fatto e rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale risultava dotata di sufficiente persuasività. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; nella sentenza viene richiamata in relazione al concorso di persone e alla necessità di un contributo causale concreto da parte dei singoli partecipanti, ma la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, le dichiarazioni e i riscontri materiali dimostrassero tale apporto per Petica
art. 59, comma 2, cod. pen.
Comma relativo alle circostanze aggravanti; la questione sollevata riguardava l'aggravante per uso di arma da parte del gruppo, e la Corte ha valutato che gli elementi probatori fossero sufficienti per attribuire rilevanza alla circostanza
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda per i ricorsi dichiarati inammissibili
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito nella L. n. 176 del 2020
Norma che ha previsto la possibilità della trattazione scritta del giudizio in Cassazione; il processo si è svolto a trattazione scritta ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rientra nel merito della valutazione probatoria se la motivazione dei giudici di merito appare logica e priva di vizi di manifesta illogicità: i ricorsi che cercano solo una rivalutazione alternativa dei fatti sono inammissibili
- Un insieme coerente di intercettazioni, dichiarazioni e riscontri materiali può costituire base sufficiente per attribuire il concorso in un'estorsione anche se il contributo causale non viene descritto con perfetta puntualità: la valutazione del nesso causale rimane in primo luogo al giudice di merito
- Le questioni relative all'interpretazione delle intercettazioni e all'attendibilità dei testimoni sono tipicamente questioni di fatto e spettano al giudice di merito; la Cassazione le sindaca solo se la motivazione dei giudici precedenti sia manifestamente illogica
- La qualificazione di un atto come estorsivo richiede valutazione del contesto complessivo (minacce, violenza materiale, terrore della vittima, pagamenti successivi): singoli elementi isolati possono essere ricostruiti diversamente, ma se risultano coerenti tra loro convincono il giudice
- Se un ricorrente contesta l'aggravante per uso di arma, la prova della sua consapevolezza o partecipazione può derivare anche da elementi indiziari come il possesso dell'arma, la partecipazione a condotte violente e contatti immediatamente successivi agli episodi offensivi
- Sul piano processuale, ricorsi generici, aspecifici o orientati a una mera riconsiderazione del materiale probatorio vengono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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