Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva soltanto rideterminato la pena per un furto aggravato commesso all'interno di un esercizio commerciale. La condotta contestata consisteva nell'impossessamento, in concorso tra loro e al fine di trarne profitto, di un televisore e di un aspirapolvere prelevati dagli scaffali di un punto vendita, con aggravanti legate al travisamento mediante caschi da motociclista e all'avere sottratto cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla querela, sostenendo che fosse stata proposta da soggetto non legittimato, perché il direttore del negozio avrebbe agito come delegato munito di procura speciale rilasciata in asserita violazione dei requisiti formali. Il secondo motivo contestava la sussistenza delle aggravanti: si sosteneva che il solo casco non fosse idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento degli autori, essendo uno di essi stato comunque riconosciuto da un testimone, e che la presenza di videosorveglianza e di personale di sicurezza escludesse la nozione di esposizione alla pubblica fede dei beni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla querela, richiamando il principio per cui, ai fini della procedibilità del furto commesso in un supermercato o esercizio analogo, il direttore è legittimato a proporre querela anche se privo dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una detenzione qualificata del bene compreso nella sfera di protezione della norma. Ha poi ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulle aggravanti: il travisamento sussiste anche con una lieve alterazione dell'aspetto esteriore idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento, mentre l'esistenza di mera videosorveglianza non basta a escludere l'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede, occorrendo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 c.p.
integrano il delitto di furto aggravato contestato; la Corte conferma la tenuta delle aggravanti contestate in relazione al travisamento e alla sottrazione di cose esposte alla pubblica fede.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto commesso all'interno di un esercizio commerciale, il direttore del punto vendita è legittimato a proporre querela anche se non munito di poteri rappresentativi del proprietario, perché titolare di una detenzione qualificata del bene rientrante nell'area di protezione del reato.
- La circostanza aggravante del travisamento può essere integrata anche da una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, purché idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento, senza necessità di un occultamento completo dell'identità.
- Ai fini dell'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede non è sufficiente la sola presenza di un sistema di videosorveglianza o di personale di sicurezza; occorre una vigilanza specificamente efficace a impedire immediatamente la sottrazione del bene.
- La mera possibilità di successivo riconoscimento dell'autore del fatto non esclude il travisamento se, al momento della commissione, la modalità adottata ha reso concretamente più difficoltoso il riconoscimento.
- Quando i motivi di ricorso si pongono in evidente contrasto con principi di diritto consolidati e non introducono argomentazioni idonee a superare il costante orientamento di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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