Cassazione Penale, Sentenza n. 28435/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 29/01/2025 della Corte d'appello di Potenza che aveva rigettato l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. volta all'indennizzo per la privazione della libertà subita dal 9/5/2018 al 17/10/2019 in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990. La Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorrente avesse concorso a ingenerare l'errore giudiziario in ragione dell'arresto del febbraio 2018 (per presunto possesso rilevante di stupefacenti ai sensi dell'art. 73) e di alcune conversazioni intercettate. Il ricorrente denunciava la violazione di norme processuali (art. 606 c.1 lett. b) cod. proc. pen. evocato nel ricorso) e deduceva che la Corte d'appello aveva erroneamente attribuito rilevanza a fatti non pertinenti e non valutato le motivazioni dell'assoluzione intervenuta con sentenza irrevocabile del Tribunale di Matera dell'11/4/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che l'ordinanza impugnata si era fondata unicamente sull'ordinanza applicativa della misura senza confrontarsi con le motivazioni dell'assoluzione e che aveva valorizzato fatti non pertinenti (arresto per art. 73 e conversazioni generiche) senza dimostrare la loro idoneita a costituire una condotta dolosa o gravemente colposa che avesse oggettivamente indotto in errore l'autorità giudiziaria. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Potenza, rimettendo a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione; distingue tra ingiustizia sostanziale (proscioglimento per non aver commesso il fatto o perche il fatto non sussiste) e ingiustizia formale (misura disposta o mantenuta senza le condizioni previste dagli artt. 273 e 280).
art. 315 cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte d'appello la competenza a conoscere dell'istanza di riparazione in appello; la sentenza impugnata era un provvedimento d'appello ai sensi di questa norma.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Ground di cassazione invocato nel ricorso per la violazione di norme di diritto nella motivazione e nella applicazione della disciplina sull'indennizzo.
art. 643 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso; non è stata decisiva nel provvedimento di legittimità qui esaminato.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Norme che definiscono le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; rilevanti per la distinzione tra ingiustizia sostanziale e formale secondo art. 314.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 74
Artt. del testo unico stupefacenti: l'arresto del febbraio 2018 era riferito all'art. 73, mentre la misura cautelare oggetto della domanda riguardava l'art. 74; la Cassazione ha ritenuto che l'arresto per art. 73 non fosse pertinente a dimostrare che il ricorrente avesse dato causa alla misura adottata per fatti diversi.
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Affermata autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale, ma anche la necessità di escludere l'indennizzo quando l'imputato con condotta dolosa o gravemente colposa abbia concorso a dar causa alla privazione della libertà.
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio che la valutazione rilevante è ex ante, basata sugli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura; la condotta del ricorrente può essere ritenuta ostativa se idonea a generare oggettivamente l'errore nella struttura giudiziaria, ma non se l'assenza delle condizioni difettava ab origine e il giudice di merito è pervenuto a tale conclusione rivalutando gli stessi elementi.
Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Il giudice della riparazione deve attenersi a fatti accertati o non negati nel giudizio di merito quando deduce l'esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa.
Massime di principio
- Il giudizio di riparazione ex art. 314 è autonomo rispetto al processo penale, ma non può fondarsi su fatti che la decisione di merito ha ritenuto inesistenti o insufficientemente provati.
- Per negare l'indennizzo occorre provare che l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia oggettivamente indotto in errore la struttura giudiziaria; non è sufficiente richiamare genericamente arresti o intercettazioni non pertinenti.
- La valutazione è ex ante: si deve verificare se, alla data di adozione della misura cautelare, il quadro indiziario appariva fondato e se l'eventuale comportamento del ricorrente ha contribuito in modo oggettivo a creare tale apparenza.
- Se l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura è stata accertata sulla base degli stessi elementi che erano già a disposizione del giudice della cautela, ma rivalutati diversamente dal giudice di merito, allora non si può negare l'indennizzo per mera condotta sinergica del soggetto.
- Non si possono utilizzare ai fini del diniego dell'indennizzo fatti estranei o non pertinenti alla specifica imputazione che ha determinato la misura cautelare.
- Il giudice della riparazione deve confrontarsi esplicitamente con le motivazioni dell'assoluzione e motivare perché quelle argomentazioni non impediscono di ritenere la condotta del ricorrente ostativa all'indennizzo.
- Ogni elemento probatorio invocato per escludere il diritto all'indennizzo deve risultare accertato o non negato nel giudizio di merito; altrimenti non può essere utilizzato per affermare una responsabilità colposa o dolosa del detenuto.
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