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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28435/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 29/01/2025 della Corte d'appello di Potenza che aveva rigettato l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. volta all'indennizzo per la privazione della libertà subita dal 9/5/2018 al 17/10/2019 in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990. La Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorrente avesse concorso a ingenerare l'errore giudiziario in ragione dell'arresto del febbraio 2018 (per presunto possesso rilevante di stupefacenti ai sensi dell'art. 73) e di alcune conversazioni intercettate. Il ricorrente denunciava la violazione di norme processuali (art. 606 c.1 lett. b) cod. proc. pen. evocato nel ricorso) e deduceva che la Corte d'appello aveva erroneamente attribuito rilevanza a fatti non pertinenti e non valutato le motivazioni dell'assoluzione intervenuta con sentenza irrevocabile del Tribunale di Matera dell'11/4/2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che l'ordinanza impugnata si era fondata unicamente sull'ordinanza applicativa della misura senza confrontarsi con le motivazioni dell'assoluzione e che aveva valorizzato fatti non pertinenti (arresto per art. 73 e conversazioni generiche) senza dimostrare la loro idoneita a costituire una condotta dolosa o gravemente colposa che avesse oggettivamente indotto in errore l'autorità giudiziaria. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Potenza, rimettendo a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione; distingue tra ingiustizia sostanziale (proscioglimento per non aver commesso il fatto o perche il fatto non sussiste) e ingiustizia formale (misura disposta o mantenuta senza le condizioni previste dagli artt. 273 e 280).

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte d'appello la competenza a conoscere dell'istanza di riparazione in appello; la sentenza impugnata era un provvedimento d'appello ai sensi di questa norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione invocato nel ricorso per la violazione di norme di diritto nella motivazione e nella applicazione della disciplina sull'indennizzo.

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso; non è stata decisiva nel provvedimento di legittimità qui esaminato.

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Norme che definiscono le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; rilevanti per la distinzione tra ingiustizia sostanziale e formale secondo art. 314.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 74

    Artt. del testo unico stupefacenti: l'arresto del febbraio 2018 era riferito all'art. 73, mentre la misura cautelare oggetto della domanda riguardava l'art. 74; la Cassazione ha ritenuto che l'arresto per art. 73 non fosse pertinente a dimostrare che il ricorrente avesse dato causa alla misura adottata per fatti diversi.

  • Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Affermata autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale, ma anche la necessità di escludere l'indennizzo quando l'imputato con condotta dolosa o gravemente colposa abbia concorso a dar causa alla privazione della libertà.

  • Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Principio che la valutazione rilevante è ex ante, basata sugli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura; la condotta del ricorrente può essere ritenuta ostativa se idonea a generare oggettivamente l'errore nella struttura giudiziaria, ma non se l'assenza delle condizioni difettava ab origine e il giudice di merito è pervenuto a tale conclusione rivalutando gli stessi elementi.

  • Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Il giudice della riparazione deve attenersi a fatti accertati o non negati nel giudizio di merito quando deduce l'esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa.

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione ex art. 314 è autonomo rispetto al processo penale, ma non può fondarsi su fatti che la decisione di merito ha ritenuto inesistenti o insufficientemente provati.
  • Per negare l'indennizzo occorre provare che l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia oggettivamente indotto in errore la struttura giudiziaria; non è sufficiente richiamare genericamente arresti o intercettazioni non pertinenti.
  • La valutazione è ex ante: si deve verificare se, alla data di adozione della misura cautelare, il quadro indiziario appariva fondato e se l'eventuale comportamento del ricorrente ha contribuito in modo oggettivo a creare tale apparenza.
  • Se l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura è stata accertata sulla base degli stessi elementi che erano già a disposizione del giudice della cautela, ma rivalutati diversamente dal giudice di merito, allora non si può negare l'indennizzo per mera condotta sinergica del soggetto.
  • Non si possono utilizzare ai fini del diniego dell'indennizzo fatti estranei o non pertinenti alla specifica imputazione che ha determinato la misura cautelare.
  • Il giudice della riparazione deve confrontarsi esplicitamente con le motivazioni dell'assoluzione e motivare perché quelle argomentazioni non impediscono di ritenere la condotta del ricorrente ostativa all'indennizzo.
  • Ogni elemento probatorio invocato per escludere il diritto all'indennizzo deve risultare accertato o non negato nel giudizio di merito; altrimenti non può essere utilizzato per affermare una responsabilità colposa o dolosa del detenuto.

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