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Ordinanza

Ordinanza n. 221/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale recante la mancata attribuzione al ricorrente dei premi proposti dalla Questura di Reggio Emilia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che non ha attribuito i premi proposti dalla Questura di Reggio Emilia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. In sede cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto, mentre il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto, in via di prima delibazione, che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato quanto all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento premiale richiesto, rilevando in particolare la presenza di una condanna definitiva a carico del ricorrente. Ha inoltre ritenuto non comprovata l'esistenza di un imminente e grave pregiudizio irreparabile. Sono quindi risultati insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, necessari per la concessione della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere l'istanza.
  • La motivazione del provvedimento impugnato, quando espone adeguatamente l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un beneficio o premio, può escludere in prima facie il fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora non ricorre quando il ricorrente non dimostri un imminente e grave pregiudizio irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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