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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20137/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per rissa aggravata articolando due motivi: (1) vizio di motivazione e illogicita sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo dal filmato di videosorveglianza di essere stato aggredito da tre persone e di avere reagito per legittima difesa, dunque mancherebbero gli elementi oggettivi e soggettivi della rissa; (2) violazione di legge e contraddittorieta della motivazione sulle esigenze cautelari, poiche il Tribunale avrebbe richiamato solo i precedenti penali del ricorrente, risalenti a oltre 15 anni fa e riguardanti reati di stupefacenti ed evasione, senza spiegare perche tali precedenti giustifichino il pericolo di reiterazione per reati della stessa specie; inoltre non sarebbero state valutate le condizioni familiari e lavorative e la proporzionalita della misura rispetto al ruolo avuto nella vicenda (presunta difensiva)

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perche si fondava su una ricostruzione fattuale alternativa non consentita in sede di legittimita . Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo insufficiente la motivazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione ai sensi della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen.: non sono state esplicitate le ragioni per cui precedenti per evasione e reati in materia di stupefacenti, lontani nel tempo, indicherebbero un concreto e attuale pericolo di commettere risse o reati simili. Percio  l'ordinanza impugnata e stata annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    richiamato come base normativa per il riesame della decisione di primo grado che ha applicato la misura cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    stabilisce le esigenze cautelari; la lettera c) riguarda il pericolo di reiterazione e va intesa con riferimento a reati della stessa specie o a gravi delitti caratterizzati dall'impiego di armi o violenza personale

  • Legge n. 47 del 2015

    richiamata come modifica della disciplina sull'individuazione dell'esigenza cautelare di pericolo di reiterazione, richiedendo la valutazione congiunta delle modalita del fatto e della personalita dell'indagato

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015 (Luppino), Rv. 266177

    precedente richiamato per il principio secondo cui la pericolosita sociale si desume congiuntamente dalle modalita del fatto e dalla personalita dell'indagato ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione

Massime di principio

  • La Cassazione non puo rivalutare i fatti e le prove in sede di legittimita se la censura si basa su una diversa ricostruzione fattuale: i motivi che richiedono nuova valutazione probatoria sono inammissibili in questa sede
  • Per applicare misure cautelari pericolose come gli arresti domiciliari invocate sulla base della lettera c) dell'art. 274 c.p.p., il pericolo di reiterazione deve essere collegato a reati della stessa specie o a gravi delitti con uso di armi/violenza; non basta menzionare precedenti lontani o di natura diversa senza spiegare il nesso
  • I precedenti penali datati o di diversa natura non costituiscono automaticamente presupposto per il pericolo di reiterazione; la motivazione deve esplicitare il nesso logico tra i precedenti e il rischio attuale di recidiva per reati analoghi
  • Il giudice delle misure deve valutare e motivare anche elementi personali e sociali (condizioni familiari, lavoro, ruolo effettivo nella condotta) e la proporzionalita della misura rispetto al comportamento contestato
  • Se la motivazione sul punto cautelare e generica o contraddittoria, la misura puo essere annullata e il provvedimento rinviato per un nuovo esame che espliciti il collegamento tra fatti, personalita dell'indagato e rischio di reiterazione
  • In sede di impugnazione, per ottenere l'annullamento della misura, e strategico puntare su vizi giuridici della motivazione (mancanza di specificazione del nesso causale, violazione della normativa che richiede congrua motivazione) piuttosto che chiedere la riconsiderazione dei fatti

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