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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1374/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Patti ha impugnato la sentenza d'appello deducendo violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt.192 c.p.p. e 588 c.p.), sostenendo che dalle risultanze emerge la reciprocità della condotta violenta fra vicini (Patti e Muraca) e che la Corte avrebbe dovuto ricondurre la fattispecie al delitto di rissa (art. 588 c.p.), invece di frazionare le condotte e imputare a lui autonomamente il reato di lesioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistano ragioni di proscioglimento "ictu oculi" ai sensi dell'art.129 c.p.p.; tuttavia ha rilevato d'ufficio l'illegittimità della pena irrogata (sei mesi) perché la lesione, guaribile in otto giorni, rientrava nella competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.274/2000 e avrebbe dovuto essere applicata una sanzione di cui all'art.52 del medesimo decreto. Inoltre è intervenuta la prescrizione del reato (termine massimo maturato) e quindi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è stato invece respinto quanto agli effetti civili (la responsabilità civile è stata confermata in sede di merito).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nella rubrica per la contestazione di concorso di persone nell'ipotesi di minaccia aggravata; utilizzato come riferimento alla partecipazione di più soggetti all'evento delittuoso

  • art. 612 c.p.

    Norma delittuosa relativa alla minaccia; era il capo E originariamente contestato ma la Corte d'appello aveva assolto il ricorrente per questo capo

  • art. 582 c.p.

    Norma sulle lesioni personali; è il reato per il quale Patti è stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado e per il quale è stata inflitta la pena poi dichiarata illegale e poi estinta per prescrizione

  • art. 588 c.p.

    Norma sulla rissa; il ricorrente chiedeva la riclassificazione in rissa per la reciprocità delle condotte, ma la Corte ha ritenuto la questione nuova e ha precisato che, in ogni caso, la rissa non esclude la configurabilità del reato di lesioni per i singoli corrissanti

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso (presunta violazione di legge in relazione a valutazioni probatorie e qualificazione del fatto); la Corte ha valutato che le censure non erano fondate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); è quella richiamata dal ricorrente per impugnare la qualificazione del fatto e le valutazioni della Corte territoriale

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina la declaratoria d'ufficio delle cause di non punibilità (per es. prescrizione): la Corte ricorda che l'obbligo di declaratoria immediata sussiste solo se la ragione di proscioglimento emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile

  • D.Lgs. n.274/2000, art. 4

    Indica la competenza del Giudice di Pace per talune lesioni di ridotta gravità; la Corte ha rilevato che le lesioni guaribili in otto giorni erano di competenza del Giudice di Pace e non potevano dar luogo alla pena inflitta

  • D.Lgs. n.274/2000, art. 52

    Prevede le sanzioni applicabili per le fattispecie di competenza del Giudice di Pace; la Corte ha ritenuto che la pena applicata in violazione di quella competenza fosse illegale e ciò ha concorso all'annullamento senza rinvio per effetto della prescrizione

Massime di principio

  • La declaratoria d'ufficio di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art.129 c.p.p. è obbligatoria solo se la causa di non punibilità emerge dagli atti in modo chiaro e incontestabile; altrimenti il giudice non può sostituire il proprio accertamento a quello del merito.
  • Quando la pena inflitta è incongrua rispetto alla competenza del giudice (es. reato di competenza del Giudice di Pace), si configura un vizio di illegittimità della pena che può portare all'annullamento della sentenza anche con effetti estintivi (se nel frattempo è maturata la prescrizione).
  • La riclassificazione in rissa (art.588 c.p.) richiede elementi chiari di pluralità di partecipanti e di una condotta comune e reciproca; la semplice reciprocità di colpi non sempre legittima la riformulazione automatica in rissa e la questione, se non tempestivamente dedotta, può essere considerata nuova e non esaminabile in cassazione.
  • La qualificazione giuridica delle condotte (lesioni vs rissa) può avere effetti diversi sui singoli partecipanti: la rissa non esclude la responsabilità per lesioni di singoli corrissanti; dunque anche se fosse configurabile la rissa, ciò non garantisce automaticamente l'esclusione di responsabilità del singolo autore di lesioni.
  • Gli effetti civili possono essere distinti da quelli penali: l'estinzione del reato per prescrizione o l'annullamento della sentenza agli effetti penali non comporta necessariamente la revoca delle statuizioni civili decise in sede penale.

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