Cassazione Civile, Ordinanza n. 25843/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio l'ente locale chiedendo la condanna a eseguire i lavori necessari per rendere transitabile una strada comunale, oppure, in caso di inerzia, l'autorizzazione a eseguirli in via sostitutiva con addebito dei costi all'amministrazione, oltre al risarcimento del danno per la mancata transitabilità della strada con mezzi di trasporto carichi. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo, sulla base della CTU, che gli interventi richiesti non fossero ordinaria manutenzione ma una vera ristrutturazione del tessuto viario, dunque espressione di una scelta amministrativa discrezionale non sindacabile dal giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che la manutenzione del bene pubblico non rientra in scelte amministrative discrezionali e che le opere indicate dal consulente non implicavano ampliamento della strada, ma solo il ripristino della sua funzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che l'omessa manutenzione e gestione di un bene appartenente alla P.A., anche quando gli interventi richiesti abbiano consistenza rilevante e siano qualificabili come manutenzione straordinaria, resta attività soggetta al principio del neminem laedere e può essere censurata davanti al giudice ordinario sia con domanda risarcitoria sia con domanda di condanna a un facere. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come base della responsabilità aquiliana e del principio del neminem laedere nella gestione dei beni della P.A.
art. 2051 c.c.
richiamato dal ricorrente per fondare la responsabilità da cose in custodia in relazione alla strada comunale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
considerato non ostativo alla tutela davanti al giudice ordinario nelle controversie in cui la P.A. non esercita poteri autoritativi
art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205
richiamato nel contesto della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie urbanistico-edilizie
sentenza Corte cost. n. 204 del 2004
richiamata per precisare che la giurisdizione esclusiva non copre le controversie in cui la P.A. non esercita poteri autoritativi
Massime di principio
- La mancata manutenzione di un bene appartenente alla pubblica amministrazione, quando incide sulla sicurezza o funzionalità del bene, è attività soggetta al principio del neminem laedere e può essere fatta valere davanti al giudice ordinario.
- La qualificazione dell'intervento come manutenzione straordinaria, anche se onerosa o tecnicamente complessa, non trasforma automaticamente la controversia in esercizio di discrezionalità amministrativa sottratto al sindacato del giudice ordinario.
- La domanda del privato può avere ad oggetto non solo il risarcimento del danno, ma anche la condanna della P.A. a un facere materiale di manutenzione o ripristino, quando non siano in discussione scelte autoritative ma solo regole tecniche e doveri di diligenza.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia non si estende alle controversie in cui la pubblica amministrazione non eserciti un potere autoritativo finalizzato alla cura di interessi pubblici
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