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Sentenza

Sentenza n. 5164/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento -della deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Melito di Napoli n. 309 del 27 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202505362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione recante la non ammissione alla massa passiva del credito vantato dalla società

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (organo di liquidazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione con cui l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Melito di Napoli ha negato l'ammissione alla massa passiva del credito derivante dai servizi asseritamente erogati al Comune. Ha dedotto eccesso di potere e difetto di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 252, 254, 256, 258 e 167 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che la documentazione prodotta comprovasse l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, anche in ragione di precedenti decreti ingiuntivi non opposti e di pagamenti parziali. L'Organo Straordinario di Liquidazione ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre al difetto di legittimazione passiva e alla carenza di interesse ad agire.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e richiamando l'art. 11, comma 2, c.p.a. ai fini della riproposizione della domanda. Il giudice ha individuato il petitum sostanziale sulla base della causa petendi e della natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, nonostante la formale impugnazione di una deliberazione amministrativa. La controversia riguardava infatti la stessa esistenza, certezza ed esigibilità del credito vantato dalla società, dunque un diritto soggettivo, e non la lesione di un interesse legittimo relativo allo svolgimento della procedura. L'Organo Straordinario di Liquidazione, nella fase di ammissione alla massa passiva, svolge una funzione di rilevazione e accertamento priva di discrezionalità amministrativa o di poteri autoritativi; i suoi atti hanno natura paritetico-ricognitiva. Qualsiasi verifica sulla bontà del credito è pertanto riservata al giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 252 d.lgs. 267/2000

    Disciplina la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione; il suo richiamo è posto a fondamento della funzione di accertamento della massa passiva.

  • art. 254 d.lgs. 267/2000

    Richiamato quale disposizione relativa all'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella rilevazione della massa passiva.

  • art. 256 d.lgs. 267/2000

    Richiamato quale disposizione concernente l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

  • art. 258 d.lgs. 267/2000

    La disciplina dell'ammissione alla massa passiva, anche nelle procedure semplificate, non attribuisce all'Organo Straordinario di Liquidazione poteri discrezionali o autoritativi.

  • art. 167 e ss. d.lgs. 267/2000

    Richiamati dalla ricorrente con riferimento all'obbligo di accantonamento dei crediti derivanti da sentenze esecutive; il TAR non ne esamina il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato attraverso la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, non sulla base della qualificazione formale della domanda o dell'atto impugnato.
  • La controversia relativa all'esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità di un credito vantato nei confronti di un ente locale dissestato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché attiene a un diritto soggettivo patrimoniale.
  • Nella fase di ammissione dei crediti alla massa passiva dell'ente locale dissestato, l'Organo Straordinario di Liquidazione esercita una funzione di rilevazione e accertamento oggettivo, priva di discrezionalità amministrativa e di poteri autoritativi; i relativi atti hanno natura paritetico-ricognitiva.
  • Qualsiasi verifica, anche parziale, sulla fondatezza o sulla bontà del credito di cui sia chiesto l'inserimento nella massa passiva è riservata al giudice ordinario e non può essere svolta dal giudice amministrativo.
  • Quando la controversia non concerne vizi procedurali lesivi di un interesse legittimo, ma direttamente la compromissione del diritto di credito conseguente alla non ammissione alla massa passiva, il ricorso davanti al giudice amministrativo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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