Ordinanza n. 13355/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DEL DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-/R)/-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il diniego è stato adottato perché, nel corso dell'istruttoria amministrativa, sarebbero emersi elementi riferiti al richiedente tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di ricorso, ma rileva la necessità di acquisire la relazione riservata dei servizi di sicurezza sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, per consentire al Collegio e al difensore l'esame degli elementi posti a base del diniego, con le cautele necessarie alla tutela delle fonti informative e dell'attività di intelligence.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando al Ministero dell'Interno di depositare entro il 5 ottobre 2026 la relazione dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego, oppure una relazione dalla quale risultino le specifiche ragioni che rendano ragionevole la mancata trasmissione degli atti. Il deposito deve avvenire con modalità riservate, mediante doppia busta, e con l'adozione di eventuali stralci e omissis o di altre cautele idonee a proteggere le fonti e a non compromettere l'attività di intelligence. L'esame della documentazione è stato riservato esclusivamente al Collegio e al difensore nella camera di consiglio istruttoria fissata per il 7 ottobre 2026, senza estrazione di copia, per consentire l'espletamento dell'attività difensiva. La causa non è stata definita nel merito ed è stata rinviata per il prosieguo della trattazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disciplinano i poteri istruttori del giudice amministrativo e costituiscono la base normativa per l'acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza o, in alternativa, delle ragioni della sua mancata trasmissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un diniego di concessione della cittadinanza è fondato su elementi riservati dei servizi di sicurezza, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione della relazione informativa posta a base del provvedimento, adottando modalità di deposito e consultazione idonee a bilanciare il diritto di difesa con la tutela delle fonti e dell'attività di intelligence.
- Qualora l’amministrazione ritenga di non poter trasmettere la documentazione riservata posta a fondamento di un provvedimento, deve indicare specificamente le ragioni che rendono ragionevole tale mancata trasmissione; la mera riservatezza dell’atto non è, secondo quanto emerge dall’ordinanza, sufficiente a esaurire l’incombente istruttorio.
- La documentazione riservata acquisita dal giudice può essere esaminata con modalità limitative, anche mediante visione senza estrazione di copia da parte del difensore, quando tali cautele siano dirette a proteggere le fonti informative senza escludere l’attività difensiva.
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