Sentenza n. 866/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza di questa sezione staccata 7 maggio 2024 n. 329, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio - Latina n. 329 del 7 maggio 2024 e mancata conclusione del procedimento sulla segnalazione di errata perimetrazione del vincolo boschivo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 329 del 7 maggio 2024, passata in giudicato, con la quale era stata annullata per difetto di motivazione la nota comunale che aveva dichiarato non procedibile l’istanza di segnalazione dell’errata perimetrazione del vincolo boschivo gravante su un terreno. Dopo la sentenza, i ricorrenti hanno diffidato il Comune a concludere il procedimento e a conformarsi al giudicato, sostenendo che una porzione del terreno, pur rappresentata nella cartografia regionale come area boscata, fosse qualificata come zona territoriale omogenea B alla data rilevante. Il Comune ha successivamente comunicato l’avvio del procedimento e le ragioni ostative, richiamando l’incendio che avrebbe interessato il terreno nel 2022 e la permanenza del vincolo sino al 2037. Tuttavia, anche dopo l’ordinanza istruttoria del TAR, l’amministrazione ha riferito sulle attività svolte senza dimostrare di avere concluso il procedimento con un provvedimento finale. La contestazione è stata quindi circoscritta all’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento in esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando che il Comune non aveva ancora integralmente eseguito la sentenza passata in giudicato, poiché, dopo la comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, non risultava adottato alcun provvedimento conclusivo sulla istanza del 21 aprile 2022. Ha assegnato al Comune di Latina sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato, incluso il pagamento delle spese legali. In caso di ulteriore inerzia, ha previsto l’intervento sostitutivo, nei successivi sessanta giorni, del Prefetto di Latina o di un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e l’adozione degli atti necessari a conformarsi al giudicato.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato con riguardo alla comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza nell’ambito del procedimento riavviato dal Comune.
art. 10, comma 1, l. 353/2000
Richiamato dal Comune per sostenere la permanenza del vincolo sul terreno sino al 2037 in ragione dell’incendio verificatosi nel 2022.
art. 16 NTA del PTPR
Individua la disciplina richiamata nell’istanza di segnalazione dell’errata perimetrazione del vincolo.
d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione dell’area come zona territoriale omogenea B alla data del 6 settembre 1985.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non adempie al giudicato mediante la sola riapertura o prosecuzione del procedimento: quando la sentenza impone di riesaminare un’istanza, occorre adottare un provvedimento conclusivo conforme ai vincoli derivanti dalla pronuncia.
- La comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi non equivalgono alla conclusione del procedimento e non escludono l’inadempimento dell’amministrazione se manca il provvedimento finale.
- Quando l’amministrazione non conclude il procedimento entro un termine ragionevole neppure dopo la diffida e l’ordine istruttorio del giudice dell’ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di adottare gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
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