Ordinanza n. 4259/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 262 del 04 maggio 2026, del parere della Commissione Tecnica Via e Vas 164 del 23 marzo 2026, del NULLA OSTA della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, espresso con nota prot. 14735-P, nonché di ogni atto connesso, conseguente e presupposto con quello impugnato, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso nel merito della legittimità degli atti impugnati e non ha disposto la sospensione della loro efficacia. Ha ritenuto che l'esigenza cautelare potesse ricevere adeguata tutela mediante la fissazione, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata al 4 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del 4 maggio 2026, parere della Commissione Tecnica VIA e VAS n. 164 del 23 marzo 2026, nulla osta della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura e atti connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto direttoriale, il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS e il nulla osta paesaggistico e culturale relativi a un intervento non ulteriormente specificato nel testo. Il giudice ha rilevato che l'esigenza cautelare prospettata è connessa alla questione della valutazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) III Ciclo 2027-2033, da approfondire nella fase di merito.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
attraverso la fissazione della data dell’udienza di trattazione del merito della controversia
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva autonoma, quando tale soluzione è ritenuta adeguata rispetto all'esigenza prospettata.
Massime di principio
- Quando l'esigenza cautelare può essere adeguatamente soddisfatta dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando tale udienza senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sull'illegittimità degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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