Cassazione Penale, Ordinanza n. 02279/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per la violazione del provvedimento di DASPO. Il ricorso censurava, in particolare, la pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la decisione di merito avrebbe ricostruito un fatto non perfettamente corrispondente all'imputazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non specifico, perché formulato con deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenerlo; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva chiarito come l'imputazione contenesse tutti gli elementi del fatto poi accertato in sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistenti elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il criterio richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. La condanna di merito per la violazione del DASPO è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 401 del 1989
La norma è richiamata come base della contestazione per la violazione del DASPO.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
principio di correlazione tra accusa e sentenza
Il motivo di ricorso era fondato sulla sua asserita violazione, ma la Corte ha escluso il vizio perché l'imputazione conteneva tutti gli elementi del fatto poi ritenuto in sentenza.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
È il criterio utilizzato per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo quando la parte non sia in colpa; nel caso concreto tale condizione non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza deve essere specifico e deve indicare con precisione le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono la censura; doglianze generiche o assertive sono inammissibili.
- Non sussiste violazione del principio di correlazione quando l'imputazione contenga tutti gli elementi essenziali del fatto poi accertato nella decisione di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02218/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02252/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02254/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02255/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02256/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02257/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →