Sentenza del 21/06/2018 n. 2834 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Agente della riscossione - Capacità di stare in giudizio - Assistenza tecnica - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto ammissibile che l'agente della riscossione stia in giudizio sia tramite un proprio funzionario sia mediante il patrocinio di un avvocato esterno. La legge non impone infatti all'agente della riscossione un obbligo di difesa interna mediante propri funzionari; al contrario, gli riconosce la facoltà di scegliere liberamente le modalità più opportune per la propria tutela giudiziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della difesa dell'agente della riscossione tramite un avvocato esterno, anziché esclusivamente mediante un proprio funzionario. La questione nasce dall'interpretazione delle regole sull'assistenza tecnica nel processo tributario e sulla rappresentanza in giudizio degli agenti della riscossione.
Norme richiamate
Disciplina dell'assistenza tecnica nel processo tributario
La legge non detta un obbligo di assistenza mediante un funzionario interno per gli enti impositori e gli agenti della riscossione.
Gli agenti della riscossione, così come l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono scegliere se farsi rappresentare da un proprio funzionario oppure da un avvocato esterno. L'obbligo di difensore abilitato riguarda invece le parti diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione.
Massime di principio
- Gli agenti della riscossione e gli enti impositori possono normalmente scegliere tra la difesa tramite propri funzionari e il patrocinio di un avvocato esterno, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- La presenza in giudizio di un avvocato esterno per conto dell'agente della riscossione non è, di per sé, causa di inammissibilità della difesa.
- Le regole sull'assistenza tecnica applicabili ai privati non possono essere automaticamente estese agli enti impositori e agli agenti della riscossione, che beneficiano di una disciplina più flessibile.
- In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto la natura della parte processuale e la normativa speciale applicabile alla sua rappresentanza, prima di contestare la validità della difesa.
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