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Sentenza

Sentenza n. 689/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla istanza inoltrata, a mezzo p.e.c. in data 6.10.2025, avente ad oggetto: “Richiesta di accesso agli atti”, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere sulla istanza.

Giustizia amministrativa202506246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso agli atti trasmessa tramite PEC il 6 ottobre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente, interessata allo scorrimento della graduatoria di una gara per lavori pubblici dopo la revoca dell'aggiudicazione al precedente aggiudicatario, aveva ricevuto dal Comune l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della gara a causa della comunicazione dell'amministrazione finanziaria relativa a una violazione fiscale grave e definitivamente accertata, di importo particolarmente elevato. Avendo chiesto all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla notifica della cartella di pagamento e agli atti interruttivi della prescrizione, ed essendo stata indirizzata all'ADER quale ente detentore degli atti, la società presentava un'istanza di accesso agli atti alla sede territoriale competente. Non ricevendo inizialmente riscontro, proponeva ricorso contro il silenzio-inadempimento, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, l'ADER riferiva di avere evaso l'istanza con apposita nota, dopo la trasmissione della richiesta da parte dell'ufficio territoriale di Casoria. La ricorrente dichiarava quindi il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, insistendo soltanto per la condanna alle spese in ragione del ritardo e sostenendo di avere correttamente inoltrato l'istanza alla sede di Casoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva conseguito l'utilità sostanziale perseguita, ossia il riscontro sull'istanza di accesso. Il Collegio non ha accolto la richiesta di condanna dell'amministrazione alle spese secondo la soccombenza virtuale. Ha disposto la compensazione integrale delle spese, valorizzando il comportamento dell'ADER: l'istanza era stata evasa prontamente, entro dieci giorni dalla ricezione da parte dell'ufficio competente, dopo la trasmissione della richiesta dall'ufficio territoriale inizialmente destinatario. La compensazione è stata ritenuta equa anche alla luce del principio di lealtà processuale e del comportamento processuale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato consente di dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 88 c.p.c.

    alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, potendo essere premiato il comportamento processuale dell’Amministrazione, conforme al principio di lealtà

    Il comportamento processuale leale dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese anche quando l'istanza sia stata soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio sull'istanza di accesso, l'amministrazione fornisce il riscontro richiesto e il ricorrente consegue l'utilità sostanziale perseguita, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese secondo la soccombenza virtuale: il giudice può compensarle valutando il comportamento processuale leale dell'amministrazione e la tempestività del riscontro, anche quando questo sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
  • Ai fini della regolazione delle spese in un giudizio di accesso divenuto improcedibile per soddisfazione dell'interesse, rileva l'ufficio effettivamente competente a evadere l'istanza e il tempo decorso dalla sua ricezione, non necessariamente quello trascorso dalla presentazione della richiesta presso un diverso ufficio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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