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Sentenza

Sentenza n. 10314/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia Romagna e dei relativi allegati, con cui sono stati individuati l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i connessi importi di ripiano da queste dovuti alla medesima Regione, comunicata alla ricorrente in data 13 dicembre 2022, nella parte in cui è stato previsto, a carico dell’odierna ricorrente, il pagamento di una quota di ripiano pari ad € 21.575,18; nonché, per quanto possa occorrere: - del decreto del 6 luglio 2022, adottato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo della suddetta Determina Dirigenziale n. 24300/2022, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, comunicato dalla Regione Emilia Romagna al Ministero della Salute con nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019; - di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, finalizzato, direttamente o indirettamente, a richiedere alla società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi inclusi, ove occorrer possa: (i) l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; (ii) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; (iii) l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; (iv) l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle Amministrazioni convenute: - all'esibizione, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ovvero ai sensi degli artt. 63 e 65, comma 3, c.p.a., di tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento che ha condotto all'adozione degli atti impugnati e/o comunque posti a base degli atti impugnati, con particolare riguardo alle fatture ricevute (non solo dalla ricorrente, ma) da tutti i fornitori per l'acquisto di dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018; - alla restituzione delle somme eventualmente pagate, nelle more, dalla società ricorrente, o trattenute a suo carico, per i titoli di cui sopra e che, all’esito del ricorso, dovessero risultare, in toto o in parte, non dovute, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute dalla resistente a titolo di interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202303357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale che poneva a carico dell'impresa una quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, oltre agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici, contestandone profili di illegittimità e chiedendo, altresì, l'esibizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del procedimento nonché la restituzione delle somme eventualmente versate o trattenute, con interessi e rivalutazione. In vista dell'udienza, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di avere versato alla Regione la quota ridotta del payback prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, valorizzando il riferimento espresso dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 alla competenza del TAR Lazio per i giudizi relativi al payback. Non ha tuttavia dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione interessata non aveva depositato le attestazioni previste dalla medesima disposizione circa il tempestivo versamento della quota ridotta; la Regione, inoltre, non si era costituita in giudizio. Il Collegio ha invece accolto la richiesta subordinata della ricorrente, ritenendo sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione nel merito in ragione del versamento della quota ridotta, e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per l'eccezionalità delle ragioni, la peculiarità delle questioni e l'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023

    Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite

    Il riferimento espresso al TAR Lazio è stato ritenuto decisivo per affermare la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al payback; la cessazione della materia del contendere richiede però la produzione delle attestazioni regionali previste dalla norma.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice ha applicato tale disposizione poiché la ricorrente, dopo il versamento della quota ridotta del payback, non aveva più interesse alla decisione di merito.

  • art. 73 c.p.a.

    La questione relativa alla giurisdizione è stata sottoposta alle parti mediante avviso in udienza.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni; il TAR le ha ravvisate nella peculiarità delle questioni e nell'andamento della vicenda processuale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al payback sui dispositivi medici, il riferimento espresso del legislatore alla competenza del TAR Lazio è idoneo a fondare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 presuppone la produzione in giudizio delle attestazioni regionali relative al tempestivo versamento della quota ridotta; in assenza di tali attestazioni, non può essere pronunciata d'ufficio sulla sola base del pagamento dedotto dal ricorrente.
  • Il versamento della quota ridotta del payback può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e, ove tale carenza sia fatta valere dal ricorrente, conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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