Cassazione Civile, Ordinanza n. 11010/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la tassa automobilistica provinciale dovuta per un veicolo targato BZ 495378, costruito nel 1989 e originariamente immatricolato con la dicitura "trasporto promiscuo" / "uso promiscuo di persone/cose". Il contribuente aveva ottenuto in appello il riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8-bis della legge provinciale n. 9 del 1998, che riduce del 50% la tassa per i veicoli con venti anni dalla costruzione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 8-bis L.P. n. 9/1998 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 39/1953, sostenendo che: (1) non tutti i veicoli un tempo immatricolati come ad uso promiscuo possono essere considerati automaticamente destinati esclusivamente al trasporto di persone ai fini dell’agevolazione; (2) la CTR avrebbe trascurato che i dati fiscalmente rilevanti derivano dalla carta di circolazione, nella quale il mezzo risultava come veicolo promiscuo, e che tale indicazione lasciava impregiudicata la possibilità di un uso professionale, incompatibile con il beneficio. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la soppressione della vecchia classificazione dei veicoli promiscui, a seguito del recepimento della direttiva 98/14/CE, impedisse di negare il beneficio sulla base della sola vecchia dicitura e che, in assenza di prova di un uso professionale, l’agevolazione spettasse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che l’agevolazione provinciale si collega a requisiti oggettivi di anzianità e destinazione del veicolo e che, nel caso concreto, la destinazione ad uso professionale non risultava dalla carta di circolazione né da altri elementi probatori. La precedente classificazione del veicolo come "trasporto promiscuo" non è stata considerata sufficiente a fondare una presunzione di uso professionale, poiché tale uso dipende non dalle caratteristiche intrinseche del mezzo, ma dal suo impiego concreto. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per difetto di difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8-bis L.P. n. 9/1998
gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all’art. 8, nella misura ridotta del 50 per cento
L’agevolazione spetta ai veicoli che abbiano i requisiti oggettivi previsti dalla norma; l’esclusione opera solo se risulti un effettivo uso professionale, non desumibile in via automatica dalla vecchia classificazione del veicolo.
art. 2 d.P.R. n. 39/1953
i dati fiscalmente rilevanti devono essere contenuti nella carta di circolazione
Ai fini della tassa automobilistica rilevano le caratteristiche e la destinazione del veicolo risultanti dal documento di circolazione; non è sufficiente una mera ipotesi dell’ente impositore sull’uso professionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
direttiva 98/14/CE
Il recepimento ha superato la precedente classificazione dei veicoli ad uso promiscuo, ma tale soppressione non consente, da sola, di presumere un uso professionale del mezzo.
d.lgs. n. 285/1992, art. 54
La precedente categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo è stata considerata superata dal nuovo sistema di classificazione dei veicoli.
d.P.R. n. 393/1959, art. 57
Richiamato solo come precedente disciplina della categoria degli autoveicoli ad uso promiscuo.
Massime di principio
- Per ottenere un’agevolazione fiscale collegata alla destinazione del veicolo, l’amministrazione deve confrontarsi con i dati risultanti dalla carta di circolazione e non può negare il beneficio sulla base di mere supposizioni.
- La soppressione di una vecchia categoria amministrativa di classificazione dei veicoli non basta, di per sé, a far presumere un diverso uso del mezzo o a escludere un beneficio fiscale previsto per categorie oggettivamente individuate.
- L’esclusione dei veicoli adibiti ad uso professionale da un regime agevolato richiede la prova di un utilizzo concreto del mezzo nell’ambito di un’attività economicamente organizzata; tale uso non può essere desunto automaticamente dalle sole caratteristiche storiche o formali del veicolo.
- In presenza di un’agevolazione fiscale, chi contesta la spettanza del beneficio deve allegare e provare i fatti impeditivi dell’agevolazione, se questi non emergono dal titolo documentale rilevante.
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