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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33297/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Porto di Lavagna impugnava la sentenza della CTR Liguria che aveva confermato l'avviso di accertamento comunale relativo alla Tarsu 2007 sulle superfici acquee destinate a posti-barca nel porto turistico. I mezzi di doglianza contestavano: 1) l'operatività del principio di affidamento e un accordo/denuncia Tarsu del 2004 che escluderebbe la tassazione delle superfici acquee per l'annualità 2007; 2) carenza di motivazione della sentenza di merito; 3) errata individuazione del soggetto passivo (sostenendo che molti posti-barca erano venduti in proprietà superficiaria a terzi e dunque la tassa sarebbe dovuta ai proprietari superficiari, non alla società); 4) nullità dell'avviso per carenza motivazionale e per l'uso di una planimetria CAD non allegata e non comunicata alla società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della Porto di Lavagna improcedibile. Il motivo formale è la mancata riunione di più impugnazioni proposte autonomamente contro la stessa sentenza: essendo stato presentato un altro ricorso autonomo (del Comune) senza che la pluralità di impugnazioni fosse portata a conoscenza della Corte per la loro riunione, il ricorso successivo è divenuto improcedibile per violazione del principio di unità del processo di impugnazione (art. 335 c.p.c. e giurisprudenza consolidata). La decisione di merito non è stata così esaminata nel merito dalla Cassazione. Le spese sono compensate; la sentenza registra inoltre l'obbligo per il ricorrente di un eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Principio di unità del processo di impugnazione: tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza devono essere riunite; la mancata riunione quando le impugnazioni sono state proposte separatamente può rendere improcedibile la successiva impugnazione.

  • art. 333 c.p.c.

    Regola l'effetto dell'impugnazione proposta per prima e la decadenza dell'impugnazione incidentale successiva se non esercitata nelle forme e nei termini previsti.

  • Cass. sez. un. n. 15843/2009 (giurisprudenza)

    Fa applicazione del principio che la parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, se propone un proprio ricorso separato anziché incidentale, deve mettere il giudice in condizione di conoscere la simultanea pendenza affinché si proceda alla riunione; altrimenti la successiva impugnazione è improcedibile.

  • art. 360 cod. proc. civ. (lett. 3 e 4)

    Norma invocata dal ricorrente per i motivi di cassazione (violazione di legge e nullità per mancata motivazione), ma la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per ragione processuale senza entrare nel merito delle doglianze di merito.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di affidamento: la società sosteneva che il Comune, avendo concordato e accettato la denuncia/accordo del 2004, non poteva poi riproporre il tributo per il 2007; la Corte non ha deciso sul punto per motivi di improcedibilità procedurale.

  • art. 63 D.Lgs. 507/1993

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla disciplina della Tarsu e alla qualificazione degli spazi tassabili. Anche su questo profilo la Corte non ha approfondito il merito a causa dell'improcedibilità.

  • art. 73 D.Lgs. 507/1993

    Richiamata in relazione alla contestazione della legittimazione passiva e della determinazione della superficie imponibile; non è stata invece esaminata nel merito dalla Cassazione per motivo di improcedibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare presunta insufficienza della motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto la doglianza non esaminabile per carenza di procedibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma citata in relazione alla nullità degli atti per carenza di motivazione; non è stata applicata sul merito per effetto dell'improcedibilità.

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    Norma richiamata in ordine alla compensazione delle spese processuali: la Corte ha compensato le spese in ragione della singolarità della vicenda.

  • art. 1 co. 162 L. 296/2006

    Richiamato dal ricorrente tra le norme evocate a sostegno delle censure sull'avviso di accertamento; la Corte non ha risolto le questioni di merito correlate a tale norma per ragioni di improcedibilità.

Massime di principio

  • Se contro la stessa sentenza sono proposte più impugnazioni autonome, è obbligatorio porre il giudice in grado di conoscerne la simultanea pendenza per consentire la riunione: in difetto la seconda impugnazione può essere dichiarata improcedibile.
  • Quando si è destinatari dell'impugnazione altrui, chi propone separatamente un proprio ricorso deve valutare di proporsi in via incidentale oppure segnalare la pluralità di ricorsi per evitare la decadenza/ improcedibilità.
  • Le questioni sostanziali (es. interpretazione di norme tributarie, qualificazione del soggetto passivo, validità dell'avviso) non vengono esaminate se sussiste un vizio di procedibilità formale: la correttezza processuale ha priorità rispetto all'esame del merito.
  • In materia tributaria, prima di impugnare è opportuno verificare l'esistenza di accordi amministrativi o denunce presentate in precedenza e documentarli adeguatamente in grado di produrre effetti di affidamento; tuttavia, tali profili vanno dedotti nel giudizio principale in modo da non restare esclusi per ragioni procedurali.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda presenta profili particolari di difficoltà procedurale o incertezza che rendono equo non gravare l'una o l'altra parte delle spese.

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