Cassazione Civile, Ordinanza n. 35457/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emessi nei confronti di una società agricola e relativi a IRES, IRAP e IVA, con recupero a tassazione di costi di sponsorizzazione ritenuti non deducibili per difetto dei requisiti di legge. In primo grado i ricorsi della società erano stati respinti; in appello la CTR aveva invece annullato gli avvisi, valorizzando l’effettiva esistenza delle sponsorizzazioni, i pagamenti eseguiti con bonifici, la corretta registrazione contabile delle fatture e la ritenuta irrilevanza di rilievi concernenti la polisportiva destinataria e il suo presidente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2697 e 2729 c.c.: secondo l’Ufficio, la CTR aveva errato nel ritenere assolto dal contribuente l’onere di provare la deducibilità dei costi e l’inerenza delle spese, perché i documenti prodotti non bastavano a dimostrare l’effettiva entità dei costi e non superavano gli elementi presuntivi raccolti in verifica, che indicavano fatture parzialmente o totalmente fittizie e importi sovrafatturati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse invertito l’onere della prova, ponendo a carico dell’Amministrazione la dimostrazione dell’effettiva entità dei costi di sponsorizzazione, mentre, una volta contestata dall’Ufficio l’inerenza e la congruità della spesa sulla base di elementi anche presuntivi, spettava al contribuente provare l’esistenza, la natura e la concreta destinazione dei costi all’attività d’impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 T.U.I.R.
La deducibilità dei costi richiede che essi siano inerenti all’attività d’impresa; l’inerenza è giudizio qualitativo e, in caso di contestazione dell’Ufficio, il contribuente deve provarla documentando esistenza, natura e destinazione del costo.
art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA non prescinde dalla regolarità formale delle scritture, ma, se l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni.
art. 21 del d.P.R. n. 633/1972
La fattura è documento idoneo a rappresentare un costo d’impresa, ma non è di per sé sufficiente quando l’Ufficio ne contesti la falsità o l’inesistenza dell’operazione sottostante.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova dell’inerenza e della deducibilità del costo grava sul contribuente; l’Amministrazione, una volta allegati elementi anche presuntivi, può contestare la spesa e il contribuente deve fornire prova contraria.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall’Amministrazione per dimostrare l’oggettiva inesistenza o la sovrafatturazione delle operazioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette, il principio di inerenza dei costi deducibili si traduce in un giudizio qualitativo di correlazione del costo all’attività d’impresa concretamente esercitata, non in una verifica di utilità o di convenienza economica della spesa.
- La prova dell’esistenza, natura, giustificazione e destinazione del costo all’attività d’impresa grava sul contribuente che intenda dedurlo; la mera regolarità formale della fattura, della contabilità o del pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare l’inerenza.
- Quando l’Amministrazione contesti, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni o la sovrafatturazione, il contribuente deve fornire prova concreta dell’effettività e dell’entità dei costi contestati.
- L’incongruità o antieconomicità della spesa non coincide con la mancanza di inerenza, ma può costituire un indice sintomatico idoneo a sostenere la contestazione fiscale e a spostare sul contribuente l’onere della prova contraria.
- In tema di IVA, la detrazione non può essere riconosciuta solo sulla base della fattura o dei mezzi di pagamento, perché tali documenti possono essere impiegati anche per rendere apparente un’operazione fittizia.
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