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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19950/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione di un avviso di accertamento e relative sanzioni per presunto sottovalore delle importazioni di ombrelli dalla Cina (anni 2013-2014). Questioni principali: (i) violazione del confronto (contraddittorio) preventivo previsto dall'art. 181-bis del Reg. CEE n. 2454/1993 e modalità di acquisizione delle "informazioni complementari"; adeguatezza e tempestività della comunicazione preventiva (nota del 5 aprile 2016) e del termine di 30 giorni concesso; (ii) corretto utilizzo dei criteri per la determinazione del valore in dogana secondo l'art. 30 del Reg. CEE n. 2913/1992; (iii) profilo processuale relativo alla possibilità per la parte, totalmente vittoriosa in primo grado e che aveva proposto appello solo sulla statuizione delle spese, di riproporre in appello le questioni che il giudice di primo grado aveva considerato assorbite, mediante memoria successiva alla proposizione dell'appello incidentale dell'altra parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha affermato che l'art. 181-bis non impone l'obbligo preventivo di richiedere informazioni complementari prima di informare il dichiarante dei "fondati dubbi", atteso che la richiesta di informazioni è lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione; ha inoltre ritenuto che la nota del 5 aprile 2016 integrasse la comunicazione preventiva prevista e che il termine concesso fosse congruo, rilevando l'assenza di riscontro da parte della società nel termine utile. Il profilo relativo alla violazione dell'art. 30 non è stato esaminato in diritto di merito perché il gravame aveva escluso l'esame per ragioni processuali. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto errata la decisione della Commissione regionale che aveva escluso la possibilità per la società, totalmente vittoriosa in primo grado e che aveva impugnato solo sulle spese, di riproporre le questioni assorbite con la memoria presentata dopo l'appello incidentale dell'Agenzia; la ricostruzione della Corte è che l'interesse a riproporre tali questioni sorge solo dopo la proposizione dell'appello incidentale e che, in tale ipotesi, la riproposizione può essere compiuta nel primo atto successivo all'appello incidentale (es. memoria). Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame anche sulla liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 181-bis

    Prevede che, in presenza di fondati dubbi sul valore di transazione, le autorità doganali possono richiedere informazioni complementari e, se i dubbi persistono, devono informare per iscritto la persona interessata concedendo una ragionevole possibilità di risposta. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la richiesta di informazioni è facoltativa ("possono"), mentre l'obbligo di attivare il contraddittorio sorge quando si intende adottare l'atto impositivo; non è dunque necessario aver preventivamente richiesto informazioni complementari prima di fornire la comunicazione dei dubbi.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 29 e 30

    L'art. 29 fissa il principio del valore di transazione; l'art. 30 elenca criteri alternativi per la determinazione del valore in dogana. La Corte ha ritenuto che la censura relativa alla violazione dell'art. 30 attiene al merito e non è stata esaminata poiché il giudice d'appello ha deciso di non entrare nel merito per motivi connessi al contraddittorio preventivo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 56

    Stabilisce che le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate. La Corte ha precisato che questo onere di riproporle riguarda l'appellato e richiede tempestività e specificità, ma ha distinto la situazione in cui l'appellato, totalmente vincitore in primo grado, ripropone le questioni dopo la proposizione di un appello incidentale: in tale ipotesi la riproposizione può essere fatta nel primo atto successivo all'appello incidentale (es. memoria) e non è preclusa.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 23, 32, 54

    Richiamati per la disciplina dei termini e degli atti di costituzione e delle funzioni delle memorie illustrative e delle controdeduzioni nel giudizio d'appello tributario; la Corte ha utilizzato tali disposizioni per spiegare quando e come l'appellato debba esprimere la volontà di riproporre questioni assorbite.

  • Art. 346 c.p.c. (richiamato per analogia)

    Richiama il principio secondo cui le questioni non riproposte si intendono rinunciate; la Corte ha chiarito che la norma, come l'art. 56 del d.lgs. 546/1992, si riferisce all'appellato nelle ipotesi ordinarie, ma va interpretata alla luce delle peculiarità del processo tributario e delle vicende processuali che possono far nascere l'interesse a riproporre questioni solo dopo l'appello incidentale.

  • Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, sentenze Sopropé, Kamino, Preqù)

    Ribadisce il principio del diritto al contraddittorio e al rispetto del diritto di difesa ogni qualvolta l'amministrazione adotti un atto lesivo nell'ambito del diritto dell'Unione: i destinatari devono poter esporre utilmente il proprio punto di vista sugli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la decisione. La Corte italiana ha richiamato tali principi per interpretare l'art. 181-bis e l'obbligo del contraddittorio preventivo.

Massime di principio

  • L'autorità doganale non è obbligata a richiedere informazioni complementari prima di attivare la comunicazione preventiva dei "fondati dubbi": la richiesta è discrezionale; ciò che è obbligatorio è il contraddittorio prima dell'adozione dell'atto impositivo quando si intende discostarsi dal valore di transazione.
  • La comunicazione preventiva che informa il contribuente dei motivi dei "fondati dubbi" può essere soddisfatta anche da una nota amministrativa se essa contiene le ragioni sostanziali dei dubbi e venga inviata prima della decisione definitiva; termini ragionevoli devono essere concessi per consentire una difesa efficace e l'assenza di riscontro del contribuente può essere considerata elemento rilevante.
  • Le censure relative alla corretta applicazione dei criteri di valutazione del valore in dogana (art. 30 Reg. 2913/1992) sono questioni di merito che saranno esaminate solo se il giudice riterrà regolare il procedimento endoprocedimentale (contraddittorio); il mancato esame per ragioni processuali non implica valutazione sul merito.
  • Nel processo tributario d'appello l'appellato che intende riproporre questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado deve manifestare tempestivamente e specificamente tale volontà: normalmente nella controdeduzioni di costituzione; tuttavia, se l'appello incidentale della controparte fa sorgere l'interesse a riproporre le questioni, la riproposizione può essere fatta con il primo atto successivo all'appello incidentale (es. memoria), senza preclusione automatica.
  • Per preservare i diritti di difesa conviene rispondere tempestivamente alle richieste/avvisi doganali e, se si è vittoriosi in primo grado ma l'altra parte propone appello incidentale, riproporre subito le questioni assorbite per evitare incertezze sull'ammissibilità in appello.

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