Sentenza del 25/09/2017 n. 3836 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ici - Contratto di leasing - Intervenuta risoluzione - Inadempimento all'obbligo di riconsegna del bene - Prevalenza del principio di effettiva disponibilità - Legittimazione passiva del locatario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo ICI dopo la risoluzione anticipata di un contratto di locazione finanziaria. L'art. 3, comma 2, del d.lgs. 504/1992 stabilisce che, per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto. In base a una lettura meramente letterale, con la risoluzione il locatario cesserebbe di essere soggetto passivo e l'obbligo fiscale ricadrebbe sulla società di leasing. Tuttavia, il locatario aveva omesso di riconsegnare il bene e ne conservava l'effettiva disponibilità. La questione è stata quindi risolta valorizzando la disponibilità materiale ed effettiva dell'immobile, anziché la sola cessazione formale del contratto.
La decisione
È stata ritenuta corretta l'interpretazione secondo cui il locatario resta legittimato passivamente e obbligato al pagamento dell'ICI finché conserva l'effettiva disponibilità del bene, anche se il contratto di leasing è stato formalmente risolto. Diversamente, il locatario inadempiente beneficerebbe ingiustificatamente della risoluzione, continuando a utilizzare l'immobile ma venendo liberato dagli obblighi fiscali. La domanda o la contestazione della società di leasing è stata quindi accolta sotto il profilo della permanenza della responsabilità fiscale del locatario.
Norme richiamate
Art. 3, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La norma deve essere interpretata considerando l'effettiva disponibilità dell'immobile. In caso di risoluzione del leasing, il locatario che non riconsegna il bene e continua a goderne resta soggetto passivo ICI, nonostante la cessazione formale del contratto.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, la risoluzione formale del contratto non determina automaticamente il trasferimento dell'obbligo fiscale alla società proprietaria.
- Quando il locatario non riconsegna il bene dopo la risoluzione e continua a utilizzarlo o a disporne, l'obbligo tributario può restare a suo carico in applicazione del principio di effettiva disponibilità.
- L'interpretazione delle norme tributarie deve evitare che un inadempimento produca un vantaggio ingiustificato, quale la possibilità di continuare a godere del bene senza sostenere gli oneri fiscali.
- Per individuare il soggetto passivo occorre verificare non solo la situazione contrattuale formale, ma anche chi abbia concretamente la disponibilità del bene nel periodo d'imposta.
- La società di leasing diventa normalmente esposta all'obbligo fiscale quando il bene viene effettivamente restituito o rientra nella sua disponibilità, non necessariamente alla sola data di risoluzione del contratto.
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