Sentenza del 22/06/2017 n. 3814 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborso - Tributo incompatibile con l'ordinamento europeo - Termine di decadenza dell'azione di rimborso - Dies a quo - Momento del versamento del tributo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dovesse decorrere dal momento in cui il tributo era stato dichiarato incompatibile con il diritto europeo, o comunque dal momento in cui tale incompatibilità era divenuta conoscibile, e non dal precedente versamento o dalla trattenuta alla fonte. La questione riguardava quindi l’individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973.
La decisione
La domanda di rimborso è soggetta al termine decadenziale decorrente dal momento del versamento del tributo o della sua trattenuta alla fonte. Anche se l’incompatibilità con il diritto europeo viene accertata successivamente, tale accertamento non riapre né proroga il termine già decorrente. La soluzione privilegia il principio della certezza dei rapporti giuridici, evitando che i rapporti tributari possano essere rimessi in discussione senza limiti temporali.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La norma disciplina il termine per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate. Il termine decorre dal pagamento o dalla trattenuta del tributo, anche quando l’illegittimità o l’incompatibilità europea del prelievo venga riconosciuta in un momento successivo.
Massime di principio
- Per i rimborsi tributari fondati sull’incompatibilità del tributo con il diritto europeo, il termine decadenziale decorre normalmente dal versamento o dalla ritenuta alla fonte, non dalla successiva pronuncia che accerta l’incompatibilità.
- La successiva dichiarazione di illegittimità del tributo non comporta automaticamente la riapertura dei termini già scaduti per chiedere il rimborso.
- Nel bilanciamento tra effettività della tutela del contribuente e certezza dei rapporti giuridici, può prevalere quest’ultima, per evitare una protrazione indefinita dei rapporti tributari.
- È essenziale verificare tempestivamente la data di ogni versamento o trattenuta e calcolare da tale momento il termine previsto dalla disciplina applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 136 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 143 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →