Ordinanza n. 2748/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto l’istanza cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Veneto n. 282/2026, che aveva respinto la domanda cautelare formulata nell’ambito del ricorso di primo grado. Dalla motivazione dell’ordinanza d’appello emerge che la controversia riguarda l’individuazione, da parte della Regione Veneto nella Carta Ittica Regionale, delle aree ritenute idonee all’attività di venericoltura. L’appellante contestava, in sostanza, la valutazione regionale e l’ordinanza cautelare di primo grado, sostenendo implicitamente l’illegittimità o l’irragionevolezza dell’individuazione delle aree; tuttavia, il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il prescritto fumus boni iuris ai sensi dell’art. 62 c.p.a. In particolare, l’appello non è riuscito a intaccare l’apparato motivazionale dell’ordinanza cautelare del TAR. Inoltre, l’individuazione delle aree idonee all’attività di venericoltura contenuta nella Carta Ittica Regionale è stata ritenuta il risultato di un esercizio ragionevole e non sproporzionato della discrezionalità tecnica regionale. Non ravvisando i presupposti per la riforma cautelare dell’ordinanza appellata, il Collegio ha respinto l’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
L’appello cautelare non risulta assistito dal prescritto fumus boni iuris.
L’appello cautelare è respinto quando non sussistono i presupposti per la riforma della misura cautelare di primo grado, in particolare per l’assenza di fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la riforma dell’ordinanza di primo grado richiede che l’appellante dimostri l’idoneità delle proprie censure a incidere sull’apparato motivazionale della decisione appellata.
- Le valutazioni tecniche dell’amministrazione possono essere sindacate dal giudice amministrativo, ma non sono censurabili in sede cautelare quando risultino ragionevoli e non sproporzionate rispetto all’oggetto della decisione.
- L’individuazione amministrativa delle aree idonee allo svolgimento di un’attività tecnica o produttiva costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, il cui esito è legittimo se fondato su una valutazione ragionevole e non sproporzionata.
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