Cassazione Penale, Sentenza n. 17015/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame della custodia cautelare in carcere. Tre motivi: 1) censura della gravità indiziaria rispetto al delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che le intercettazioni sono poche e frammentarie e non dimostrano né struttura organizzata né ruolo di promotore dell'indagato; 2) censura della valutazione probatoria sul tentativo di estorsione, con richiamo alle dichiarazioni liberatorie della vittima e critica alla mancata contestualizzazione e mancanza di riscontri esterni su ruolo e oggetto della pretesa estorsiva; 3) censura delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale avrebbe fatto eccessivo affidamento sulla presunzione di stabilità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza indicare elementi concreti e attuali di pericolo.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e con doglianze generiche che non evidenziano contraddittorietà o palesi errori logici nell'ordinanza impugnata. La Corte ritiene che il Tribunale abbia formulato valutazioni fondate su un compendio investigativo robusto e abbia adeguatamente motivato le esigenze cautelari, richiamando l'ampiezza dell'organizzazione, il ruolo di vertice del ricorrente, canali di rifornimento stabili, l'impiego del cosiddetto metodo mafioso, la breve distanza temporale dei fatti e la possibilità di reiterazione delle condotte. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; viene inoltre disposto l'inoltro per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
codice di procedura penale - art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha dato rilievo alla presunzione di tendenziale stabilità e continuità dell'adesione a un'associazione criminale di tipo mafioso nel valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione, pur aggiungendo elementi concreti (ampiezza dell'organizzazione, ruolo di vertice, canali di rifornimento)
codice di procedura penale - art. 616
art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
disposizioni attuative cod. proc. pen. - art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio sulla determinazione della causa d'inammissibilità e sulla valutazione dell'assenza di colpa del proponente; qui la Corte ritiene che non sussista l'assenza di colpa e giustifica quindi la misura sanzionatoria
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in sede di legittimità o di riesame occorre contestare specificamente e criticamente le valutazioni probatorie dei giudici di merito, non limitandosi a esprimere dissenso: vanno indicate contraddizioni, omissioni di risultanze decisive o palesi errori logici.
- Le doglianze generiche o meramente assertive sulla insufficienza degli indizi sono normalmente inammissibili: il ricorrente deve proporre argomentazioni puntuali e confrontarsi con i singoli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato.
- Nelle ipotesi di associazione di tipo mafioso il giudice può applicare la presunzione di tendenziale stabilità dell'adesione (art. 275, comma 3 c.p.p.), ma deve comunque motivare in concreto la sussistenza dei rischi di reiterazione e l'attualità delle esigenze cautelari, richiamando elementi come il ruolo organizzativo, canali di rifornimento e modalità criminose.
- Le dichiarazioni liberatorie della presunta vittima non escludono automaticamente la gravità indiziaria: il giudice deve valutare tali dichiarazioni insieme al complesso delle altre prove e indizi, cercando riscontri esterni quando necessari.
- Per ottenere un riesame favorevole rispetto alla custodia cautelare è utile proporre elementi nuovi o dimostrare errori formali/giuridici gravi nell'ordinanza; semplici valutazioni alternative sui medesimi atti istruttori raramente bastano.
- La presentazione di ricorsi infondati o formulati in modo generico può comportare non solo il rigetto per inammissibilità ma anche la condanna alle spese e al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di adire la Cassazione.
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