Cassazione Penale, Sentenza n. 2037/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore propose ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis disp. att. cod.proc.pen., deducendo che il Liori, alla data del fatto contestato (4 agosto 2010), aveva cessato la carica di consigliere regionale (scaduta il 18/03/2009) e dunque non poteva essere considerato pubblico ufficiale né ritenuto responsabile del reato di peculato.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile perché la questione dedotta attiene alla qualificazione giuridica e al contenuto valutativo della decisione (non riconducibile all'errore di fatto rimediabile con il ricorso straordinario). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, ai fini del peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità della somma si siano verificati per ragioni d'ufficio o di servizio e che sia irrilevante che l'appropriazione sia avvenuta dopo la cessazione della qualità di pubblico agente se la condotta è funzionalmente connessa all'ufficio precedentemente esercitato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disposizioni sul ricorso straordinario per errore di fatto (disp. att. cod. proc. pen.)
art. 625 bis disp.att. cod.proc.pen.; art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Il ricorso straordinario per errore di fatto non è idoneo a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di fatto compiute dal giudice; è ammesso solo per errori materiali o fatti pacifici non considerati.
Regole sul delitto di peculato (giurisprudenza interpretativa)
Secondo la Corte (richiamando Sez. 6, n. 2230/2019) per configurare il peculato è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile siano derivati da ragioni di ufficio o di servizio; è irrilevante che l'appropriazione sia avvenuta dopo la cessazione della qualità di pubblico agente se l'atto è funzionalmente connesso all'ufficio precedentemente esercitato.
Norme di procedura penale sull'inammissibilità e sanzioni
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; art. 616 cod.proc.pen.
Art. 606(3) giustifica la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; art. 616 autoriza la condanna alle spese processuali e il pagamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere usato per rimettere in discussione questioni di diritto o valutazioni giuridiche/valutative già compiute dal giudice; è limitato a errori di fatto chiari e non controversi.
- Nel reato di peculato conta la provenienza del possesso o della disponibilità della somma/beni per ragioni d'ufficio o di servizio; l'elemento soggettivo della qualità di pubblico agente al momento materiale dell'appropriazione può essere irrilevante se la condotta è funzionalmente legata all'ufficio precedentemente svolto.
- Per contestare la qualifica di pubblico ufficiale o agenti e la rilevanza della cessazione della carica è necessario sollevare il tema nei gradi di giudizio ordinari (difesa nel merito), non con un ricorso straordinario per errore di fatto.
- In caso di ricorso straordinario manifestamente inammissibile si rischiano condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; valutare attentamente la natura della censura (fatto vs. diritto) prima di proporre tale rimedio.
- La giurisprudenza consolidata può rendere inammissibili rimedi straordinari quando la questione sollevata è già stata trattata come questione di qualificazione giuridica e non come errore materiale o di fatto.
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