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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26138/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colombo impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto penalmente responsabile per: A) bancarotta fraudolenta distrattiva (per presunta sottrazione/occultamento di somme/cassa della Se.Co. s.r.l. fallita) e B) bancarotta preferenziale (pagamento a favore della Monte Bre Costruzioni Sagl). Ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento del fatto sulla bancarotta distrattiva, chiedendo che le giustificazioni sull'ammanco (pagamenti a fornitori, carburante, rimborsi spese) fossero ritenute congrue e supportate dalle deposizioni; (2) insufficiente prova della bancarotta preferenziale, in particolare dell'insolvenza al momento del pagamento e dell'elemento soggettivo; (3) estinzione per prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, essendo trascorsi oltre 7 anni e 6 mesi dalla consumazione; (4) omesso bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (manifestamente infondato), richiamando il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni mancanti consente di desumere la distrazione; ha però accolto il terzo motivo: il termine massimo di prescrizione per la bancarotta preferenziale (art. 161, ultimo comma, c.p.) è di anni 7 e mesi 6 decorrenti dalla dichiarazione di fallimento (23/09/2015), pertanto la prescrizione è maturata il 23/03/2023, prima della sentenza d'appello del 14/09/2023. Ne è conseguito che il capo B) è stato dichiarato estinto per prescrizione e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo B). L'accoglimento del terzo motivo ha assorbito i motivi 2 e 4. Per il capo A) (bancarotta fraudolenta distrattiva) la Cassazione ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della durata delle pene accessorie (ultimo comma art. 216 R.D. n. 267/1942).

Norme richiamate

  • art. 87 legge fallimentare

    La Corte ha richiamato il principio che l'obbligo di verità e la responsabilità dell'amministratore giustificano un'inversione apparente dell'onere della prova: se mancano beni aziendali o il loro ricavato, l'amministratore deve dare conto della destinazione; mere dichiarazioni generiche non sono sufficienti.

  • art. 161 cod. pen.

    art. 161, ultimo comma, cod. pen.

    Fissato il termine massimo di prescrizione per il reato di bancarotta preferenziale in anni 7 e mesi 6 dalla consumazione (la dichiarazione di fallimento), termine decorso nel caso concreto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte doveva dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione (art. 129, c.1) in assenza di cause ostative o di proscioglimento previste dal comma 2.

  • art. 216 R.D. n. 267/1942

    ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942

    Le pene accessorie previste dalla norma vanno rideterminate in sede di nuovo giudizio di merito a seguito della rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il capo A).

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016 (Aucello, Rv. 267710)

    Cassazione conferma orientamento secondo cui la mancata documentazione della destinazione di beni aziendali può legittimare la presunzione di distrazione; non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione libera del materiale probatorio.

Massime di principio

  • In ipotesi di mancato rinvenimento di beni aziendali o di loro ricavo, l'amministratore deve fornire una giustificazione documentata e dettagliata della destinazione: la sola affermazione generica non è sufficiente e può concorrere a formare il convincimento di distrazione.
  • La prova testimoniale a supporto delle giustificazioni contabili non vale automaticamente a escludere la distrazione se mancano documenti fiscali/contabili che dettaglino gli importi e le destinazioni.
  • La prescrizione del reato decorre dalla consumazione e, per i reati con consumazione coincidente con la dichiarazione di fallimento, va calcolata dalla data di tale dichiarazione; se il termine è maturato il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione globale e libera del materiale probatorio: può sindacare la motivazione se manifesta illogicità o falso travisamento, ma non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
  • Se parte della condanna è estinta per prescrizione il resto del procedimento (altre imputazioni) può richiedere una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, con possibile rinvio ad altra sezione per riequilibrio di attenuanti/aggravanti e pene accessorie.

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