Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/12/2018 n. 9259 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Elusione - Obbligo del contraddittorio preventivo - Inosservanza - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata osservanza del contraddittorio procedimentale è stata ritenuta lesiva delle garanzie del contribuente. La richiesta di chiarimenti deve contenere l’indicazione dei motivi dell’ipotizzata elusione; in assenza di tale adempimento, l’avviso di accertamento è nullo. L’esito è quindi favorevole al contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis. Il contribuente ha contestato la validità dell’accertamento perché l’Amministrazione non avrebbe rispettato l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dai commi 4 e 5 della norma. In particolare, prima di emettere l’avviso, avrebbe dovuto inviare una richiesta di chiarimenti specificamente motivata, indicando le ragioni per cui riteneva applicabili le disposizioni antielusive di cui ai commi 1 e 2.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973

    L’applicazione della disciplina antielusiva richiede il previo contraddittorio con il contribuente. L’Amministrazione deve formulare una richiesta di chiarimenti indicando in modo puntuale le ragioni per cui ritiene applicabili le disposizioni antielusive; l’omissione o l’insufficienza di tale adempimento determina la nullità dell’avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Quando una rettifica fiscale si fonda su una specifica disciplina antielusiva che prevede il contraddittorio preventivo, l’Amministrazione deve rispettare rigorosamente la procedura prevista dalla legge prima di emettere l’accertamento.
  • La richiesta di chiarimenti non può essere generica: deve rendere comprensibili al contribuente le operazioni contestate e le ragioni giuridiche e fattuali dell’ipotizzata elusione.
  • La violazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 37-bis può comportare la nullità dell’avviso di accertamento, senza che sia sufficiente dimostrare soltanto l’esistenza di un’operazione potenzialmente elusiva.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia l’effettivo invio della richiesta di chiarimenti sia il suo contenuto, oltre al rispetto dei termini e delle modalità procedurali stabiliti dalla norma applicabile ratione temporis.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.