Sentenza del 20/12/2018 n. 9259 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Elusione - Obbligo del contraddittorio preventivo - Inosservanza - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata osservanza del contraddittorio procedimentale è stata ritenuta lesiva delle garanzie del contribuente. La richiesta di chiarimenti deve contenere l’indicazione dei motivi dell’ipotizzata elusione; in assenza di tale adempimento, l’avviso di accertamento è nullo. L’esito è quindi favorevole al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis. Il contribuente ha contestato la validità dell’accertamento perché l’Amministrazione non avrebbe rispettato l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dai commi 4 e 5 della norma. In particolare, prima di emettere l’avviso, avrebbe dovuto inviare una richiesta di chiarimenti specificamente motivata, indicando le ragioni per cui riteneva applicabili le disposizioni antielusive di cui ai commi 1 e 2.
Norme richiamate
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
L’applicazione della disciplina antielusiva richiede il previo contraddittorio con il contribuente. L’Amministrazione deve formulare una richiesta di chiarimenti indicando in modo puntuale le ragioni per cui ritiene applicabili le disposizioni antielusive; l’omissione o l’insufficienza di tale adempimento determina la nullità dell’avviso di accertamento.
Massime di principio
- Quando una rettifica fiscale si fonda su una specifica disciplina antielusiva che prevede il contraddittorio preventivo, l’Amministrazione deve rispettare rigorosamente la procedura prevista dalla legge prima di emettere l’accertamento.
- La richiesta di chiarimenti non può essere generica: deve rendere comprensibili al contribuente le operazioni contestate e le ragioni giuridiche e fattuali dell’ipotizzata elusione.
- La violazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 37-bis può comportare la nullità dell’avviso di accertamento, senza che sia sufficiente dimostrare soltanto l’esistenza di un’operazione potenzialmente elusiva.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia l’effettivo invio della richiesta di chiarimenti sia il suo contenuto, oltre al rispetto dei termini e delle modalità procedurali stabiliti dalla norma applicabile ratione temporis.
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