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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33640/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi allo stupefacente (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Due i motivi principali: (1) violazione dell'art. 63 c.p.p. e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti sentiti come persone informate sui fatti, laddove la difesa riteneva dovessero essere escussi come indagati; e contestuale doglianza per mancato riconoscimento della "lieve entità" ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; (2) vizio di valutazione circa la ritenuta partecipazione di Martucci all'associazione di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), con la difesa che sosteneva la sua estraneità e l'autonomia dell'attività illecita sulla base di intercettazioni e sequestri.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui l'acquirente di modiche quantità, in assenza di indizi che ne attestino l'acquisto non destinato all'uso personale, può essere sentito come persona informata sui fatti e le sue dichiarazioni sono utilizzabili. Quanto alla richiesta di riconoscimento della lieve entità, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che ha escluso la riconducibilità al quinto comma dell'art. 73 per la frequenza degli scambi, i quantitativi ceduti e l'esistenza di una struttura organizzata. Sul secondo motivo la Corte ha considerato la doglianza come censura di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità dato che la Corte territoriale aveva dato risposte motivate e coerenti con le risultanze processuali (volume dei traffici, diversità delle sostanze, stabilità dei ruoli e contatti). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Il quinto comma disciplina l'ipotesi di lieve entità per i reati connessi agli stupefacenti; la Corte ha applicato i criteri delle Sezioni Unite richiedendo una valutazione complessiva della minima offensività (quantitativa, qualitativa, mezzi, modalità, circostanze) e ha ritenuto che gli elementi concreti del caso (frequenza, quantitativi, organizzazione) escludessero la lieve entità

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del Tribunale e della Corte d'appello sul ruolo stabile del ricorrente e sul volume dei traffici fossero fondate e non sindacabili in sede di legittimità

  • codice di procedura penale, art. 63

    L'art. 63 regola l'assunzione delle sommarie informazioni e le garanzie per soggetti potenzialmente coinvolti; la Corte ha confermato che l'acquirente di modiche quantità, in assenza di indizi contrari, può essere escusso come persona informata sui fatti e le relative dichiarazioni sono utilizzabili

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Disposizione procedurale riepilogata per gli adempimenti conseguenti alla decisione (segnalazione/corrispondenze con procedure interne), la Corte ha disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni degli acquirenti di modiche quantità possono essere acquisite come persone informate sui fatti e utilizzate, salvo la presenza di concreti indizi che facciano ritenere l'acquisto non per uso personale; la difesa deve documentare elementi specifici per sostenere l'escussione quale indagato.
  • Il riconoscimento della lieve entità (quinto comma art. 73) richiede una valutazione complessiva e positiva di tutti gli indici previsti: quantitativo, qualitativo, mezzi, modalità e circostanze. Se uno degli indici indica maggiore offensività (es. continuità, organizzazione, consistenti quantitativi), la lieve entità non può essere riconosciuta.
  • Le contestazioni sulla partecipazione ad associazioni criminali sono essenzialmente valutazioni di merito fondate sulle risultanze probatorie; la Corte di Cassazione non sindaca tali valutazioni salvo vizi logici o di diritto evidenti. Per contrastarle efficacemente è necessario proporre argomentazioni concrete e prove che mettano in discussione la ricostruzione fattuale.
  • In sede di impugnazione è inefficace una censura generica: occorre indicare in modo puntuale i profili di illegittimità o i vizi della motivazione (contraddizioni, illogicità, omessa valutazione di elementi decisivi) per ottenere una pronuncia favorevole in sede di legittimità.
  • Il criterio pratico per la difesa in casi analoghi: documentare la destinazione d'uso personale dei quantitativi, fornire elementi che smentiscano la stabilità dei ruoli o l'inquadramento nell'organizzazione (es. assenza di contatti con i capi, quantitativi sporadici, modalità non professionali), e segnalare specifiche violazioni procedurali quando sussistono.

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