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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1373

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1373 della Commissione del 12 agosto 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Jászsági nyári szarvasgomba» (IGP)]

Normativa europea32021R1373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Jászsági nyári szarvasgomba" come indicazione geografica protetta (IGP), a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che la domanda presentata dall’Ungheria è stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione nei termini. L’atto ha efficacia generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Jászsági nyári szarvasgomba" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Jászsági nyári szarvasgomba" presentato dall’Ungheria. Produce effetti per gli operatori che commercializzano il prodotto corrispondente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione dell’IGP "Jászsági nyári szarvasgomba"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1373 della Commissione iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Jászsági nyári szarvasgomba" come indicazione geografica protetta (IGP). Si tratta di un atto adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Contesto procedurale

La Commissione rileva che la domanda di registrazione, presentata dall’Ungheria, è stata regolarmente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro i termini previsti dall’articolo 51 dello stesso regolamento, non residuavano ostacoli procedurali alla registrazione del nome.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Jászsági nyári szarvasgomba" con status di IGP. Il regolamento precisa inoltre che il nome identifica un prodotto appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che detta le modalità applicative del regolamento base sui regimi di qualità.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Jászsági nyári szarvasgomba" è registrato come IGP. La denominazione identifica un prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda presentata dall’Ungheria è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non sono state presentate opposizioni ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento. Su tale base la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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