Regolamento (UE) 2021/2155
Regolamento delegato (UE) 2021/2155 della Commissione del 13 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica quali categorie di strumenti soddisfano i requisiti della direttiva (UE) 2019/2034 per essere utilizzate nella remunerazione variabile del personale delle imprese di investimento. Disciplina inoltre le condizioni di emissione, distribuzione, svalutazione, rivalutazione e conversione di tali strumenti, nonché i requisiti dei dispositivi alternativi ammessi in mancanza di strumenti idonei. L’obiettivo è allineare gli incentivi del personale alla sana e prudente gestione del rischio e agli interessi di lungo periodo dell’impresa, dei creditori e dei clienti. Il testo detta anche regole operative su eventi attivatori, tempi di attuazione, revisione indipendente e approvazione delle autorità competenti.
Norme tecniche UE su quali strumenti e dispositivi alternativi possono essere usati per corrispondere la remunerazione variabile nelle imprese di investimento, in coerenza con la qualità del credito e i requisiti di differimento/conservazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034, con riferimento agli strumenti attribuiti al personale come remunerazione variabile ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), e ai dispositivi alternativi di cui alla lettera k) dello stesso articolo. Riguarda, in particolare, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, strumenti di capitale di classe 2 e altri strumenti integralmente convertibili in CET1 o svalutabili, anche emessi tramite soggetti inclusi nel consolidamento o collegati a strumenti di riferimento, nonché i dispositivi alternativi previa approvazione dell’autorità competente. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE; le ipotesi relative a emittenti/autorità di paesi terzi sono disciplinate solo nei casi espressamente previsti.
Regolamento delegato (UE) 2021/2155: strumenti idonei per la remunerazione variabile nelle imprese di investimento
Il regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2019/2034 specificando quali categorie di strumenti possono essere utilizzate per corrispondere la remunerazione variabile al personale delle imprese di investimento. La disciplina è costruita per rafforzare il legame tra remunerazione, qualità del credito dell’impresa in continuità aziendale e gestione prudente del rischio, evitando meccanismi elusivi o pagamenti incompatibili con il differimento e la conservazione previsti dalla direttiva.
Finalità e logica prudenziale
I considerando chiariscono che la remunerazione variabile in strumenti deve orientare il personale verso obiettivi di lungo periodo e non incentivare un’eccessiva assunzione di rischio. Per questo il regolamento richiede che gli strumenti siano accompagnati da eventi attivatori che ne consentano la svalutazione o conversione in caso di peggioramento della qualità creditizia dell’impresa di investimento. Viene inoltre sottolineato che l’uso di tali strumenti ai fini retributivi non impedisce, di per sé, il loro eventuale trattamento come fondi propri, se ne ricorrono i presupposti prudenziali.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034 e, in particolare, gli strumenti che possono essere attribuiti al personale nell’ambito della remunerazione variabile ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii). Rilevano anche i dispositivi alternativi di cui alla lettera k), utilizzabili previa approvazione dell’autorità competente quando l’impresa non emette gli strumenti indicati dalla direttiva. Il regolamento contempla inoltre strumenti emessi tramite soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, strumenti collegati a emissioni di gruppo e, in casi specifici, strumenti riferiti a emittenti di paesi terzi soggetti a vigilanza consolidata equivalente.
Categorie di strumenti ammissibili
L’articolo 1 individua tre macro-categorie di strumenti ammissibili:
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
- strumenti di capitale di classe 2;
- altri strumenti integralmente convertibili in CET1 o svalutabili.
Tutte le categorie devono rispettare condizioni trasversali: assenza di garanzie che migliorino la seniority del possessore, prezzo pari al valore al momento dell’attribuzione, distribuzioni almeno annuali e valutazione contabile corretta in caso di rimborso, riacquisto o conversione. Per gli strumenti emessi esclusivamente ai fini della remunerazione variabile, la valutazione in caso di rimborso, anche anticipato, o conversione deve seguire il principio contabile applicabile ed essere soggetta a revisione indipendente.
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
Per questa categoria l’articolo 2 richiede la previsione di un trigger espresso nelle disposizioni dello strumento. Il trigger scatta, in via generale, quando il CET1 ratio dell’emittente scende sotto il 7% del prodotto di 12,5 per i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; è tuttavia consentita una soglia più elevata, se fissata nelle condizioni dello strumento.
Sul piano delle distribuzioni, il regolamento ammette due assetti alternativi:
- strumenti emessi solo per la remunerazione variabile, con tasso di distribuzione coerente con il mercato di strumenti analoghi e comunque non superiore, al momento dell’attribuzione, di oltre 8 punti percentuali al tasso di variazione annuo medio UE dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo;
- oppure, al momento dell’attribuzione, almeno il 60% degli strumenti in emissione deve essere stato emesso per finalità diverse dalla remunerazione variabile e non deve essere detenuto dall’impresa, dalle sue filiazioni o da soggetti con stretti legami, né dall’impresa madre o da società di partecipazione finanziaria/mista e relative filiazioni.
Per personale impiegato prevalentemente fuori dall’Unione e remunerato in valuta di paese terzo, può essere utilizzato un analogo indice dei prezzi al consumo di tale paese.
Strumenti di capitale di classe 2
L’articolo 3 prevede che, al momento dell’attribuzione, la durata residua dello strumento sia almeno pari alla somma dei periodi di differimento e di conservazione applicabili alla remunerazione variabile. Lo strumento deve inoltre prevedere, al verificarsi del trigger, la svalutazione stabile o temporanea del valore nominale oppure la conversione in CET1.
Anche qui il trigger è legato al superamento di una soglia patrimoniale: il CET1 ratio scende sotto il 7% del prodotto di 12,5 per i requisiti di fondi propri, salvo soglia più alta prevista dallo strumento. Si applica inoltre una delle condizioni sulle distribuzioni già previste per gli strumenti di classe 1.
Altri strumenti e strumenti collegati
L’articolo 4 disciplina gli strumenti diversi dai precedenti, ammissibili in tre scenari:
- strumenti che soddisfano condizioni autonome e sono emessi direttamente o tramite soggetti del consolidamento, purché la qualità creditizia dell’emittente e dell’impresa di investimento si muovano in modo ragionevolmente correlato;
- strumenti collegati a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 emessi tramite soggetti del consolidamento;
- strumenti collegati a strumenti emessi da imprese madri o altri soggetti anche di paesi terzi, se l’autorità competente ha riconosciuto un regime di vigilanza consolidata equivalente.
Tra le condizioni comuni figurano: divieto di accelerazione dei pagamenti salvo insolvenza o liquidazione, durata residua sufficiente, svalutazione o conversione al verificarsi dell’evento attivatore e rispetto del principio per cui il valore o le distribuzioni dello strumento collegato non devono mai superare quelli dello strumento di riferimento. Se lo strumento di riferimento è rimborsato, riacquistato o convertito durante il periodo di differimento o conservazione, lo strumento collegato deve essere riallineato a un nuovo riferimento equivalente, senza incremento del valore complessivo.
Svalutazione, rivalutazione e conversione
L’articolo 5 detta la disciplina operativa delle procedure di svalutazione, rivalutazione e conversione. Una volta che l’organo competente ha accertato il superamento della soglia trigger, l’obbligo di svalutazione o conversione è irrevocabile. L’intervento deve essere effettuato senza indugio e comunque entro un mese.
L’importo da svalutare o convertire deve essere almeno pari al minore tra:
- l’importo necessario a riportare integralmente il CET1 ratio alla soglia di attivazione;
- il valore nominale complessivo dello strumento.
La svalutazione riduce in modo permanente o temporaneo il credito del possessore in insolvenza o liquidazione, l’importo rimborsabile e le distribuzioni future. Le rivalutazioni temporanee sono ammesse solo se basate su utili formalmente accertati, applicate discrezionalmente dall’emittente, in modo proporzionale tra strumenti svalutati e nel rispetto di limiti quantitativi e prudenziali, inclusa la compatibilità con una solida base di capitale e, se del caso, con le regole sugli aiuti di Stato straordinari.
Il regolamento richiede anche revisione indipendente dell’importo da svalutare o convertire e la preventiva disponibilità di capitale autorizzato sufficiente per le conversioni in azioni, oltre all’assenza di ostacoli statutari o contrattuali. Se il trigger è lo stesso per più categorie di strumenti, la svalutazione o conversione deve avvenire proporzionalmente.
Dispositivi alternativi
L’articolo 6 consente, previa approvazione dell’autorità competente, l’utilizzo di dispositivi alternativi per corrispondere la remunerazione variabile quando non si impiegano gli strumenti indicati dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), della direttiva. Tali meccanismi devono comunque perseguire gli stessi obiettivi prudenziali degli strumenti finanziari:
- allineamento con gli interessi di lungo periodo dell’impresa, dei creditori e dei clienti;
- politica di conservazione con durata minima di sei mesi;
- trasparenza documentale delle condizioni economiche;
- impossibilità di accedere, trasferire o riscattare la parte differita durante il periodo di differimento o conservazione;
- divieto di incrementare il valore della remunerazione tramite interessi o meccanismi analoghi, salvo specifiche condizioni.
Se il dispositivo prevede variazioni predeterminate del valore, queste devono basarsi su indicatori di performance legati alla qualità del credito dell’impresa o ai risultati delle attività gestite, essere calcolate almeno annualmente e alla fine del periodo di conservazione, presentare simmetria tra variazioni positive e negative e rispettare limiti specifici in funzione del parametro utilizzato. Inoltre, il dispositivo non deve ostacolare l’applicazione delle norme della direttiva in materia di malus, clawback e altri meccanismi di correzione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Categorie di strumenti ammissibili
L’articolo 1 individua tre categorie di strumenti idonee ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034: strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, strumenti di capitale di classe 2 e altri strumenti integralmente convertibili in CET1 o svalutabili. Tali strumenti devono, tra l’altro, non essere coperti da garanzie che ne aumentino la seniority, avere prezzo pari al valore al momento dell’attribuzione, prevedere distribuzioni almeno annuali e, se emessi solo per remunerazione variabile, essere valutati secondo il principio contabile applicabile in caso di rimborso, riacquisto o conversione.
Condizioni specifiche per gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
L’articolo 2 richiede la previsione di un evento attivatore collegato al deterioramento del coefficiente di capitale primario di classe 1. L’evento si verifica, di regola, quando il CET1 ratio scende sotto il 7% del prodotto di 12,5 per i requisiti di fondi propri ex regolamento (UE) 2019/2033, salvo soglia più elevata stabilita dallo strumento. Sono inoltre previste condizioni sulle distribuzioni: tasso coerente con i corsi di mercato di strumenti analoghi e comunque, per gli strumenti emessi solo per la remunerazione variabile, limite massimo legato all’inflazione armonizzata UE; in alternativa, almeno il 60% dell’emissione deve essere destinato a finalità diverse dalla remunerazione variabile e non detenuto da soggetti collegati.
Condizioni specifiche per gli strumenti di capitale di classe 2
L’articolo 3 stabilisce che, al momento dell’attribuzione come remunerazione variabile, la durata residua sia almeno pari alla somma dei periodi di differimento e conservazione applicabili. Lo strumento deve prevedere svalutazione stabile o temporanea, oppure conversione in CET1, quando il CET1 ratio scende sotto il 7% del prodotto di 12,5 per i requisiti di fondi propri, salvo soglia superiore. Si applica inoltre una delle condizioni sulle distribuzioni previste dall’articolo 2, lettera c).
Regole per gli altri strumenti e per gli strumenti collegati
L’articolo 4 disciplina gli altri strumenti, ammessi in tre ipotesi: strumenti che soddisfano condizioni autonome, strumenti collegati a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2, oppure strumenti collegati a strumenti emessi da soggetti del gruppo o da emittenti di paesi terzi in vigilanza consolidata equivalente. In ogni caso, l’emittente deve essere tale da far ragionevolmente corrispondere una variazione della propria qualità creditizia con quella dell’impresa di investimento utilizzatrice. Sono richiesti: assenza di accelerazione dei pagamenti salvo insolvenza/liquidazione, durata residua adeguata, svalutazione o conversione al verificarsi dell’evento attivatore e, per gli strumenti collegati, il divieto che il valore o le distribuzioni dello strumento collegato superino quelli dello strumento di riferimento.
Procedure di svalutazione, rivalutazione e conversione
L’articolo 5 detta le regole operative per gli strumenti di capitale di classe 2 e per gli altri strumenti, e richiama alcune regole anche per i CET1 aggiuntivi. La svalutazione o conversione deve essere irrevocabile una volta accertato l’evento attivatore, effettuata senza indugio e comunque entro un mese, su importi soggetti a revisione indipendente. L’importo aggregato da svalutare o convertire deve essere almeno pari a quello necessario a ripristinare pienamente il CET1 ratio alla soglia trigger, oppure al valore nominale residuo, se inferiore. Sono previste regole sulla proporzionalità tra diverse categorie di strumenti, sulle rivalutazioni temporanee basate sugli utili e su limiti stringenti per evitare che le rivalutazioni e le cedole riducano indebitamente il capitale primario di classe 1.
Dispositivi alternativi
L’articolo 6 disciplina i dispositivi alternativi utilizzabili, previa approvazione dell’autorità competente, quando l’impresa di investimento non emette gli strumenti di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j). Tali dispositivi devono allineare la remunerazione variabile agli interessi di lungo termine dell’impresa, dei creditori e dei clienti, prevedere una politica di conservazione di almeno sei mesi, impedire l’accesso alla parte differita durante il differimento e vietare l’aumento del valore tramite interessi o meccanismi analoghi. Se è prevista una variazione predeterminata del valore, questa deve basarsi su indicatori di performance legati alla qualità del credito o ai risultati delle attività gestite, con calcolo almeno annuale e simmetria tra variazioni positive e negative.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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