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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1972

Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione dell'11 agosto 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

Normativa europea32021R1972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce la metodologia comune per quantificare i costi aggiuntivi che gravano sugli operatori della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. La disciplina mira a garantire un trattamento omogeneo tra le regioni interessate e, al contempo, a prevenire sovracompensazioni nell’ambito del FEAMPA. Gli Stati membri mantengono un margine di determinazione su prodotti ammissibili, quantitativi massimi e importi dell’indennizzo, entro la dotazione complessiva loro assegnata. Il calcolo deve basarsi su criteri di confronto con i costi sostenuti nella parte continentale dello Stato membro o, in mancanza, dell’Unione, ed essere espresso in euro per tonnellata di peso vivo.

Stabilisce i criteri uniformi per il calcolo dei costi aggiuntivi indennizzabili sostenuti dagli operatori della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica, nel periodo di ammissibilità di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, ai costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, TFUE. Riguarda i soli prodotti o categorie di prodotti individuati dallo Stato membro come ammissibili all’indennizzo, con calcolo distinto per attività e voce di spesa. Sono esclusi, in termini di metodo di calcolo, i costi che non derivino dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche e occorre tener conto di altri interventi pubblici, inclusi gli aiuti di Stato notificati.

Criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche

Il regolamento delegato (UE) 2021/1972 integra il regolamento (UE) 2021/1139, che istituisce il FEAMPA, e disciplina il metodo di calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: garantire un trattamento armonizzato e uniforme tra le regioni interessate e prevenire sovracompensazioni.

Contesto normativo e ratio

Il regolamento si fonda sull’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1139, che consente al FEAMPA di sostenere l’indennizzo dei costi aggiuntivi, e sull’articolo 35 del medesimo regolamento, che impone agli Stati membri di descrivere la metodologia di calcolo nel piano d’azione per ciascuna regione ultraperiferica. La Commissione esercita la delega conferita dall’articolo 36, paragrafo 6, per fissare i criteri comuni di calcolo. Nei considerando si evidenzia inoltre che i costi di riferimento devono essere stimati con particolare precisione per evitare sovracompensazioni e che, quando mancano parametri di confronto nella parte continentale dello Stato membro, occorre fare riferimento a prodotti o categorie equivalenti nell’Unione.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 circoscrive l’ambito ai costi aggiuntivi sostenuti nel periodo di ammissibilità di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Le attività considerate sono quattro:

  • pesca;
  • allevamento;
  • trasformazione;
  • commercializzazione.

Il regolamento riguarda prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, TFUE. Rimane affidata agli Stati membri la selezione dei prodotti o delle categorie di prodotti indennizzabili, la definizione dei quantitativi massimi e la determinazione degli importi dell’indennizzo entro la dotazione globale assegnata.

Metodo di calcolo dei costi aggiuntivi

L’articolo 2 prevede che il calcolo avvenga separatamente per ciascuna attività e per ciascuna voce di spesa relativa ai prodotti o alle categorie di prodotti ammissibili. Il costo aggiuntivo è dato dalla differenza tra:

  • i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, al netto di ogni altro intervento pubblico che incida sull’importo;
  • i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato.

Se non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale dello Stato membro, il confronto va effettuato rispetto ai costi comparabili di prodotti o categorie equivalenti sostenuti nella parte continentale dell’Unione. Il calcolo deve inoltre tenere conto degli interventi pubblici, inclusi gli aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.

Principi di uniformità e unità di misura

L’articolo 3 stabilisce tre principi chiave:

  • il calcolo deve basarsi unicamente sui costi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche;
  • deve essere utilizzata una media annua dei prezzi registrati;
  • i costi aggiuntivi devono essere espressi in euro per tonnellata di peso vivo.

Qualora sia necessario convertire altri elementi di costo, si applicano i coefficienti di conversione contenuti negli allegati XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. La previsione assicura una base omogenea di misurazione per il controllo e la comparazione dei costi.

Entrata in vigore

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nei considerando si sottolinea la necessità di un’applicazione tempestiva, anche perché le spese risultano già ammissibili al FEAMPA dal 1o gennaio 2021 in forza dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori, nel periodo di ammissibilità di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE.

Calcolo separato per attività e per voci di spesa

L’articolo 2 impone che i costi aggiuntivi siano calcolati separatamente per pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione, e per voci di spesa relative a ciascun prodotto o categoria di prodotti individuati dallo Stato membro come indennizzabili.

Metodo di confronto e deduzione degli interventi pubblici

Il costo aggiuntivo è determinato come differenza tra i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, al netto di ogni altro intervento pubblico incidente sull’importo dei costi aggiuntivi, e i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato. Se non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale dello Stato membro, il confronto avviene con costi comparabili di prodotti o categorie equivalenti sostenuti nella parte continentale dell’Unione. Devono essere considerati anche gli aiuti di Stato notificati ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE e articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.

Principi di calcolo e unità di misura

L’articolo 3 dispone che il calcolo si basi unicamente sui costi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche e su una media annua dei prezzi registrati. I costi aggiuntivi devono essere espressi in euro per tonnellata di peso vivo; se necessario, tutti gli elementi di costo sono convertiti in tale unità mediante i coefficienti di conversione degli allegati XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaffari marittimipescaacquacolturaaiuti di statopolitica di coesione

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