Regolamento (UE) 2021/1962
Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato rettifica un errore materiale contenuto nell’allegato VI del regolamento CLP, sostituendo il codice di avvertenza "Dgr" con "Wng" per tre sostanze specificamente individuate. La correzione è giustificata dal fatto che tali sostanze sono classificate, tra l’altro, come tossiche per organi bersaglio per esposizione ripetuta di categoria 2 e devono quindi riportare l’avvertenza "warning"/"attenzione". Il regolamento prevede inoltre una tutela transitoria per i prodotti già immessi sul mercato e consente l’applicazione volontaria anticipata della rettifica.
Rettifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per correggere il codice di avvertenza di alcune sostanze classificate ai fini della classificazione, etichettatura e imballaggio.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze pentapotassio 2,2’,2”’,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato, nonché alle sostanze e miscele che le contengono, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Incide sulla classificazione, etichettatura e imballaggio immessi sul mercato nell’Unione europea; è testo rilevante ai fini SEE. Prevede una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato prima del 15 novembre 2021 e una applicazione generale dal 1o ottobre 2021, con facoltà di applicazione anticipata prima di tale data.
Rettifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008
Il regolamento delegato (UE) 2021/1962 interviene sul sistema europeo di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele (regolamento CLP), limitatamente alla correzione di un errore contenuto nell’allegato VI, parte 3, tabella 3. Il considerando rileva che il regolamento delegato (UE) 2020/217 aveva introdotto erroneamente il codice di avvertenza "Dgr" per tre sostanze che, in ragione della loro classificazione, avrebbero invece dovuto riportare "Wng" (warning/attenzione), corrispondente a un livello di pericolo meno severo rispetto a "danger".
Ambito di applicazione
La rettifica riguarda le voci relative a:
- pentapotassio 2,2’,2”’,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato;
- N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico);
- pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato.
L’intervento incide sulla settima colonna della tabella 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, che disciplina i pittogrammi e i codici di avvertenza. La misura si applica anche alle sostanze e miscele che contengono tali componenti, nell’ambito dell’immissione sul mercato nell’Unione. Il testo è indicato come rilevante ai fini SEE.
Contenuto della rettifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione del codice di avvertenza "Dgr" con "Wng". La modifica recepisce la corretta indicazione coerente con la classificazione delle sostanze, che sono qualificate, tra l’altro, come sostanze che presentano tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2. In tale ipotesi, la corretta avvertenza da utilizzare è "warning"/"attenzione".
Regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 2 esonera i fornitori dall’obbligo di modificare etichette o imballaggi delle sostanze o miscele interessate già immesse sul mercato prima del 15 novembre 2021. La disposizione mira a evitare costi inutili per gli operatori economici e si giustifica anche perché il codice errato corrisponde a una classe di pericolo più severa, sicché il mantenimento dell’avvertenza già riportata non riduce il livello di protezione della salute umana.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o ottobre 2021, in linea con la decorrenza delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/217 che contenevano l’errore. È inoltre prevista una facoltà di applicazione anticipata: prima del 1o ottobre 2021, le sostanze di cui all’articolo 1 e le sostanze e miscele che le contengono possono essere classificate, etichettate e imballate già secondo la rettifica introdotta dal presente regolamento.
Effetti pratici per gli operatori
Per i fornitori, il principale effetto operativo consiste nell’adeguamento della documentazione e dell’etichettatura per le future immissioni sul mercato, fermo restando che i lotti già commercializzati prima del 15 novembre 2021 non devono essere rilabelizzati o reimballati per il solo effetto di questa correzione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rettifica del codice di avvertenza nell’allegato VI del regolamento CLP
Nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, per le voci relative a pentapotassio 2,2’,2”’,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato, il codice di avvertenza "Dgr" è sostituito da "Wng" nella settima colonna "Pittogrammi, codici di avvertenza".
Esenzione dall’obbligo di rietichettatura per prodotti già immessi sul mercato
I fornitori non sono tenuti a modificare etichetta o imballaggio delle sostanze o miscele contenenti tali sostanze che siano state immesse sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima del 15 novembre 2021.
Entrata in vigore, applicazione e applicazione anticipata
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o ottobre 2021. In deroga, le sostanze e le miscele interessate possono essere classificate, etichettate e imballate in conformità alla rettifica anche prima del 1o ottobre 2021, su base volontaria.
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