Regolamento (UE) 2021/1355
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione del 12 agosto 2021 relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 integra il quadro dei controlli ufficiali introducendo regole specifiche per i programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari. Gli Stati membri devono predisporre tali programmi nell'ambito dei piani nazionali pluriennali, aggiornarli ogni anno e basarli su un approccio risk-based. Il contenuto minimo del programma è dettagliato dal regolamento, con attenzione alla selezione dei prodotti, dei pesticidi da analizzare, del numero di campioni e dei criteri di programmazione. L'applicazione decorre dal 15 dicembre 2022.
Stabilisce i requisiti specifici che gli Stati membri devono seguire per predisporre i programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari, nell'ambito dei piani nazionali pluriennali di controllo ufficiale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con riferimento alla predisposizione, aggiornamento annuale e attuazione dei programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari. Riguarda i controlli sui residui negli alimenti e nei mangimi, con finalità di valutazione dell'esposizione dei consumatori e di verifica della conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Si inserisce nei piani di controllo nazionali pluriennali previsti dal regolamento (UE) 2017/625 e si applica dal 15 dicembre 2022.
Programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione completa il sistema dei controlli ufficiali in materia di residui di antiparassitari, predisponendo regole specifiche per i programmi nazionali pluriennali che gli Stati membri devono includere nei propri piani di controllo nazionali pluriennali. La disciplina tiene conto del passaggio dal previgente articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005 al nuovo quadro del regolamento (UE) 2017/625, e si applica dal 15 dicembre 2022.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali lungo la filiera alimentare e dei mangimi e prevede norme specifiche per sostanze che possono lasciare residui negli alimenti e nei mangimi. Considerato che l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022, il presente regolamento stabilisce requisiti operativi specifici per la preparazione dei programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari, in modo da garantire continuità e coerenza con l'obiettivo di tutelare i consumatori e verificare il rispetto dei limiti e delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
La disciplina si rivolge agli Stati membri, che devono predisporre i programmi nell'ambito dei rispettivi piani nazionali pluriennali. L'oggetto del controllo sono i residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi, con un'impostazione basata sul rischio. I programmi devono essere aggiornati ogni anno e devono anche inserirsi nel programma pluriennale di controllo dell'Unione previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Struttura e contenuto minimo dei programmi
Il regolamento richiede che i programmi siano costruiti secondo un criterio risk-based e che abbiano una duplice finalità: valutare l'esposizione dei consumatori e controllare l'osservanza del regolamento (CE) n. 396/2005. Il contenuto minimo da indicare comprende:
- i prodotti da sottoporre a campionamento;
- il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;
- gli antiparassitari da analizzare;
- i criteri utilizzati per elaborare il programma.
Tra i criteri di elaborazione devono essere considerate, in particolare:
- le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare;
- il numero di campioni da prelevare per i prodotti della produzione nazionale e per quelli esteri;
- il consumo dei prodotti rispetto alla dieta alimentare nazionale;
- il programma di controllo dell'Unione;
- i risultati dei precedenti programmi nazionali pluriennali di controllo.
Coordinamento con il quadro unionale di controllo
Il regolamento ribadisce che gli Stati membri devono partecipare al programma pluriennale di controllo dell'Unione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 396/2005. Ne deriva un coordinamento tra controlli nazionali e controllo unionale, al fine di garantire una valutazione complessiva dell'esposizione dei consumatori e della conformità della produzione e dei prodotti commercializzati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 15 dicembre 2022, data a partire dalla quale sostituisce operativamente il regime previgente collegato all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Natura giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Obbligo di istituire programmi nazionali pluriennali
Gli Stati membri devono stabilire programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari nell'ambito dei rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali e aggiornarli ogni anno (articolo 1, paragrafo 1).
Finalità e approccio basato sul rischio
I programmi devono essere basati sul rischio e mirare a valutare sia l'esposizione dei consumatori sia l'osservanza del regolamento (CE) n. 396/2005 (articolo 1, paragrafo 2).
Contenuto minimo dei programmi
I programmi devono specificare almeno: i prodotti da campionare; il numero di campioni e di analisi; gli antiparassitari da analizzare; e i criteri di elaborazione, tra cui combinazioni antiparassitario/prodotto, ripartizione dei campioni tra prodotti nazionali ed esteri, consumo dei prodotti rispetto alla dieta nazionale, programma di controllo dell'Unione e risultati dei programmi precedenti (articolo 1, paragrafo 2, lettere a)-c) e punto d), numeri i)-v)).
Partecipazione al programma dell'Unione
Gli Stati membri partecipano al programma pluriennale di controllo dell'Unione conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 396/2005 (articolo 1, paragrafo 3).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 15 dicembre 2022 (articolo 2).
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