Regolamento (UE) 2021/1338
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti di rendicontazione e i canali di rendicontazione tra le organizzazioni, e i requisiti per i servizi meteorologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per allinearlo al regolamento (UE) 2018/1139, al regolamento (UE) n. 376/2014 e alle più recenti norme ICAO in materia di scambio di informazioni meteorologiche. Introduce o rafforza gli obblighi di segnalazione degli eventi per i fornitori ATM/ANS e disciplina in modo più dettagliato contenuti, formati e tempistiche dei messaggi meteorologici aeronautici. Le modifiche riguardano anche METAR, TAF, SIGMET, AIRMET, avvisi per cenere vulcanica, cicloni tropicali, wind-shear e SNOWTAM, con nuovi modelli e appendici sostitutive.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 adeguando i requisiti per la segnalazione degli eventi e i requisiti dei servizi meteorologici nel settore dell’aviazione civile.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi ATM/ANS e ai fornitori di servizi meteorologici operanti nel contesto dell’aviazione civile disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1139, nonché alle autorità competenti nazionali incaricate della certificazione, sorveglianza e controllo. Interviene sui requisiti comuni e tecnici relativi alla gestione del traffico aereo e della navigazione aerea, sui canali di rendicontazione tra organizzazioni e sulle informazioni meteorologiche diffuse per le operazioni di volo. È direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini SEE. Alcune disposizioni si applicano specificamente dal 12 agosto 2021, in particolare il punto 32 dell’allegato IV e l’allegato V.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338: modifica del regolamento (UE) 2017/373 in materia di reporting e servizi meteorologici aeronautici
Il regolamento interviene sul quadro tecnico comune applicabile ai fornitori di ATM/ANS e ai fornitori di servizi meteorologici nell’aviazione civile, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. La finalità dichiarata è duplice: da un lato, allineare la disciplina europea agli obblighi essenziali di segnalazione degli eventi previsti dal regolamento (UE) 2018/1139 e al regolamento (UE) n. 376/2014; dall’altro, recepire gli emendamenti ICAO all’annesso 3 e armonizzare i formati e i contenuti delle informazioni meteorologiche usate nelle operazioni di volo.
Ambito di applicazione e contesto normativo
Le modifiche riguardano in primo luogo i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS), le autorità competenti nazionali e i fornitori di servizi meteorologici competenti per il rispettivo territorio. Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2018/1139 come base giuridica generale e si coordina con il regolamento (UE) n. 376/2014 sulla segnalazione, analisi e monitoraggio degli eventi nel settore dell’aviazione civile.
Le considerazioni iniziali chiariscono che:
- il regolamento 2017/373 stabilisce già requisiti comuni per fornitori e sorveglianza;
- i fornitori devono disporre di un sistema di segnalazione degli eventi nel proprio sistema di gestione;
- le norme ICAO aggiornate sui riporti meteorologici e sul formato METAR/SNOWTAM devono essere recepite per garantire armonizzazione internazionale e compatibilità con la gestione delle informazioni aeronautiche su scala di sistema (SWIM).
Segnalazione degli eventi e scambio di informazioni
Una parte centrale dell’intervento riguarda la rendicontazione degli eventi in ambito ATM/ANS. Il nuovo punto ATM/ANS.OR.A.065 impone ai fornitori di ATM/ANS di istituire e mantenere un sistema di segnalazione degli eventi che comprenda:
- segnalazioni obbligatorie;
- segnalazioni volontarie.
Il sistema deve essere conforme al regolamento (UE) n. 376/2014 e al regolamento (UE) 2018/1139, nonché agli atti delegati ed esecutivi adottati su tale base. Devono essere segnalati all’autorità competente, e alle eventuali ulteriori organizzazioni designate dallo Stato membro:
- qualsiasi evento o condizione che metta in pericolo la sicurezza o che, se non corretto, potrebbe mettere in pericolo aeromobile, occupanti o terzi;
- in particolare incidenti e inconvenienti gravi;
- per gli aspetti tecnici dei sistemi ATM/ANS, ogni malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche o altra circostanza irregolare che abbia o possa aver compromesso la sicurezza, purché non abbia causato incidente o inconveniente grave.
Le segnalazioni devono essere effettuate il prima possibile e comunque entro 72 ore dalla conoscenza dell’evento, salvo circostanze eccezionali. Per i fornitori non stabiliti in uno Stato membro è prevista un’attenzione specifica alla riservatezza dell’identità dell’informatore e delle persone menzionate nella segnalazione.
È inoltre prevista una segnalazione successiva, contenente i dettagli delle azioni che l’organizzazione intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili, da inviare non appena tali azioni siano state individuate.
Obblighi delle autorità competenti verso l’Agenzia e cooperazione tra autorità
Sul versante della sorveglianza amministrativa, il nuovo testo di ATM/ANS.AR.A.020 impone all’autorità competente di informare l’Agenzia entro 30 giorni da quando sia venuta a conoscenza di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione correlati.
La stessa disposizione richiede che l’autorità trasmetta quanto prima all’Agenzia le informazioni rilevanti ai fini della sicurezza ricavate dalle segnalazioni di eventi presenti nella banca dati nazionale, in conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.
Il punto ATM/ANS.AR.B.001 rafforza la dimensione cooperativa imponendo procedure per uno scambio reciproco di informazioni e assistenza tra autorità competenti, anche di Stati membri diversi, con riferimento in particolare a:
- rilievi di sorveglianza e follow-up sui fornitori certificati da altra autorità o dall’Agenzia;
- informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di eventi.
Il punto ATM/ANS.AR.B.010 richiede inoltre un sistema per individuare le modifiche che incidono sulla capacità dell’autorità di svolgere i propri compiti, l’aggiornamento tempestivo del sistema di gestione e la notifica all’Agenzia delle modifiche rilevanti.
Aggiornamenti dei requisiti meteorologici aeronautici
La parte più estesa della riforma riguarda i requisiti meteo per l’aviazione. Gli aggiornamenti toccano bollettini, riporti, previsioni, avvisi e modelli codificati, con l’obiettivo di allineare la disciplina UE alle più recenti procedure ICAO e di migliorare la qualità e la tempestività delle informazioni usate dagli operatori e dagli equipaggi di condotta.
Tra le principali modifiche:
- nuova formulazione dei requisiti per i bollettini meteorologici e per la loro diffusione agli utenti interessati;
- aggiornamento delle regole per la notifica delle discrepanze ai WAFC quando le previsioni WAFS SIGWX non coincidano con fenomeni rilevati o segnalati;
- revisione dei requisiti per METAR, SPECI e TAF, inclusi contenuti, frequenza, tempi di trasmissione e criteri di variazione;
- dettaglio più preciso dei formati di vento, visibilità, RVR, nubi, temperatura e pressione;
- aggiornamento dei criteri per riporti speciali locali e per la formazione di CAVOK;
- disciplina rivista per SIGMET, AIRMET, avvisi di wind-shear, VAAC, TCAC e WAFC.
METAR, SPECI e regole di codifica
Il regolamento sostituisce integralmente l’appendice 1 con il nuovo modello METAR/SPECI e aggiorna le regole tecniche nei punti MET.TR.200, MET.TR.205 e MET.TR.210.
In sintesi, i nuovi criteri stabiliscono che:
- i METAR e gli SPECI seguano il modello dell’appendice 1;
- i METAR siano inviati per la trasmissione entro 5 minuti dall’osservazione;
- la visibilità, la RVR, la base delle nubi, la temperatura e il QNH/QFE siano riportati secondo intervalli specifici;
- il termine CAVOK sostituisca le informazioni su visibilità, RVR, tempo presente e copertura nuvolosa quando ricorrano simultaneamente le condizioni indicate, in particolare visibilità di almeno 10 km, assenza di nubi operativamente significative e assenza di fenomeni meteorologici significativi per l’aviazione.
È inoltre aggiornato il regime dei riporti locali e speciali, con criteri puntuali relativi a:
- variazioni del vento;
- soglie di visibilità e RVR;
- fenomeni meteorologici significativi;
- variazioni della base delle nubi;
- condizioni di abbattimento del rumore e limiti operativi locali.
TAF e previsioni aeroportuali
L’appendice 3 sostituita disciplina il modello TAF e i relativi elementi obbligatori, condizionali e opzionali. Il testo prevede che:
- i TAF siano emessi secondo il modello dell’appendice 3;
- la durata standard di validità sia di 9, 24 o 30 ore, salvo diversa prescrizione dell’autorità competente per aeroporti con minore orario di esercizio;
- il TAF sia trasmesso non più di 1 ora prima dell’inizio del periodo di validità.
Il punto MET.TR.225 disciplina le variazioni attese nel periodo di validità, comprese soglie specifiche per vento, visibilità e fenomeni meteorologici, e precisa che nelle previsioni TREND la visibilità prevista sia quella prevalente.
Avvisi di wind-shear
Il nuovo modello dell’appendice 4 disciplina in modo molto più preciso gli avvisi di wind-shear. Essi devono indicare:
- l’aeroporto e il tipo di messaggio;
- l’ora di emissione e il periodo di validità;
- il fenomeno interessato e la sua posizione (in avvicinamento, in decollo, sulla pista, ecc.);
- i dettagli del fenomeno che ha generato l’avviso;
- l’eventuale cancellazione dell’avviso.
Il punto MET.TR.235 definisce gli allarmi di wind-shear come informazioni sintetiche e aggiornate su fenomeni osservati che producono variazioni del vento frontale o in coda pari o superiori a 15 kt, potenzialmente dannose per l’aeromobile in fasi critiche di volo.
SIGMET, AIRMET e previsioni d’area per voli a bassa quota
L’appendice 5 sostituisce il modello per SIGMET e AIRMET. Il regolamento precisa che:
- i SIGMET seguono il modello dell’appendice 5;
- ciascun SIGMET contiene un solo fenomeno tra quelli elencati, salvo le specifiche eccezioni previste;
- gli AIRMET sono emessi secondo il modello dell’appendice 5 e riguardano fenomeni per il volo a bassa quota al di sotto del FL100 o, nelle zone montuose, al di sotto del FL150 o superiore se necessario.
Il punto MET.TR.260 chiarisce che, quando l’autorità competente lo ritenga giustificato dalla densità del traffico, le previsioni d’area per voli a bassa quota sono emesse per lo strato tra il suolo e il FL100, o fino al FL150 nelle zone montuose, e contengono informazioni sui fenomeni pericolosi in rotta.
Avvisi per cenere vulcanica e cicloni tropicali
Sono sostituiti i modelli delle appendici 6 e 7 e aggiornati i capitoli relativi ai VAAC e ai TCAC.
Per i VAAC, il punto MET.TR.265 prevede che gli avvisi per cenere vulcanica siano emessi secondo il modello dell’appendice 6 e, in mancanza di abbreviazioni, in lingua inglese chiara, semplice ed essenziale.
Per i TCAC, il punto MET.TR.270 stabilisce che gli avvisi per cicloni tropicali siano emessi secondo il modello dell’appendice 7 quando si prevede che il vento massimo medio su 10 minuti al suolo raggiunga o superi 34 kt nel periodo coperto dall’avviso.
Le nuove appendici definiscono in modo molto dettagliato i contenuti obbligatori degli avvisi, compresi:
- ora di emissione;
- nome del vulcano o del ciclone;
- posizione osservata;
- altezza e posizione delle nubi di cenere vulcanica;
- previsioni a +6, +12 e +18 ore;
- vento massimo al suolo, pressione centrale, movimento e variazioni di intensità dei cicloni tropicali;
- note e prossimo avviso.
Previsioni globali WAFC
Il punto MET.TR.275 aggiorna i compiti dei WAFC, imponendo l’uso di dati meteorologici elaborati su punti di griglia per previsioni globali e previsioni SIGWX. Le previsioni devono essere diffuse il prima possibile e comunque entro 5 ore dall’orario normale di osservazione.
Sono elencati in modo puntuale i livelli e i parametri da fornire, tra cui:
- vento in quota;
- temperatura e umidità;
- altitudine geopotenziale;
- tropopausa;
- vento massimo;
- formazione di ghiaccio;
- turbolenza;
- cumulonembi.
Per le previsioni SIGWX, il regolamento richiede elaborazioni quattro volte al giorno con validità fissa di 24 ore e definisce tempi massimi di diffusione anche in modalità di backup.
SNOWTAM e condizioni della pista
L’allegato V sostituisce l’appendice 3 dell’allegato VI, riscrivendo integralmente le istruzioni per la compilazione degli SNOWTAM. Il nuovo testo disciplina:
- l’uso delle unità metriche;
- la validità massima di 8 ore;
- l’emissione di un nuovo SNOWTAM a ogni nuovo rapporto sulle condizioni della pista;
- il carattere sostitutivo dello SNOWTAM rispetto al precedente;
- l’intestazione abbreviata per il trattamento automatico dei messaggi;
- la struttura della sezione di calcolo delle prestazioni del velivolo e della sezione di consapevolezza situazionale.
Sono anche definite le descrizioni dei contaminanti e delle condizioni della pista, nonché i criteri per indicare larghezza pista, cumuli di neve, trattamenti chimici, presenza di sabbia, neve o ghiaccio e condizioni delle vie di rullaggio e dei piazzali.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 32 dell’allegato IV e l’allegato V si applicano già dal 12 agosto 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento 2017/373
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, secondo gli allegati da I a V del nuovo regolamento.
Rendicontazione degli eventi da parte dei fornitori ATM/ANS
L’allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.065, impone ai fornitori di ATM/ANS di istituire e mantenere un sistema di segnalazione degli eventi, comprensivo di segnalazioni obbligatorie e volontarie, conforme al regolamento (UE) n. 376/2014 e al regolamento (UE) 2018/1139. Le segnalazioni vanno effettuate all’autorità competente e, se del caso, ad altre organizzazioni designate, entro 72 ore dalla conoscenza dell’evento, salvo circostanze eccezionali; per i fornitori non stabiliti in uno Stato membro sono previste regole specifiche sulla riservatezza e sulle segnalazioni iniziali. È prevista anche una segnalazione ulteriore sulle azioni correttive/preventive, non appena individuate.
Obblighi di informazione verso l’Agenzia (EASA)
L’allegato II, punto ATM/ANS.AR.A.020, obbliga l’autorità competente a informare l’Agenzia entro 30 giorni dalla conoscenza di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti, nonché a trasmettere quanto prima le informazioni rilevanti per la sicurezza derivanti dalle banche dati nazionali di segnalazione eventi. Il punto ATM/ANS.AR.B.001 richiede procedure di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti, anche su rilievi di sorveglianza e segnalazioni obbligatorie e volontarie.
Gestione delle modifiche del sistema di gestione dell’autorità competente
Il punto ATM/ANS.AR.B.010 richiede un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla capacità dell’autorità di svolgere i propri compiti e di adempiere agli obblighi del regolamento (UE) 2018/1139, l’aggiornamento tempestivo del sistema di gestione e la notifica all’Agenzia delle modifiche rilevanti.
Aggiornamento dei requisiti meteorologici aeronautici
L’allegato IV modifica in profondità i requisiti MET.OR e MET.TR relativi a bollettini meteorologici, METAR, SPECI, TAF, TREND, SIGMET, AIRMET, avvisi di wind-shear, avvisi per cenere vulcanica, cicloni tropicali e previsioni globali WAFC. Sono aggiornati contenuti, soglie, formati codificati, periodicità, canali di diffusione e requisiti strumentali/organizzativi per le stazioni meteorologiche e gli uffici meteorologici.
Nuove definizioni e aggiornamento terminologico
L’allegato I aggiorna o introduce definizioni chiave, tra cui nube operativamente significativa, centro avvisi cenere vulcanica (VAAC), D-VOLMET, osservatorio vulcanologico, GML e centro meteorologico spaziale (SWXC), per allineare la normativa alle pratiche ICAO e ai nuovi flussi informativi SWIM.
Modelli obbligatori per i messaggi meteorologici
Sono sostituite le appendici 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’allegato VI con nuovi modelli per METAR/SPECI, TAF, avvisi di wind-shear, SIGMET/AIRMET, avvisi per cenere vulcanica, avvisi per cicloni tropicali e tabelle di intervalli/risoluzioni. È anche aggiornato il formato SNOWTAM con istruzioni dettagliate di compilazione e validità massima di 8 ore.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 32 dell’allegato IV e l’allegato V si applicano dal 12 agosto 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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