Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2154

Regolamento delegato (UE) 2021/2154 della Commissione del 13 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri qualitativi e quantitativi per identificare, nelle imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034, il personale le cui attività professionali incidono in modo sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa o delle attività da essa gestite. La disciplina è centrale per l’applicazione delle regole sulla remunerazione variabile e introduce una presunzione rafforzata per alcune fasce retributive, con possibilità di esclusione solo sulla base di criteri oggettivi e, in casi rilevanti, con previa approvazione dell’autorità competente. Sono inoltre definiti i criteri di calcolo della remunerazione complessiva e gli obblighi di conservazione delle valutazioni.

Norme tecniche per individuare le categorie di personale delle imprese di investimento il cui lavoro incide in modo sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa o delle attività gestite, ai fini della disciplina prudenziale sulla remunerazione variabile.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento rientranti nell’ambito della direttiva (UE) 2019/2034, sia su base individuale sia, quando pertinente, su base consolidata ai sensi dell’articolo 25 di tale direttiva. Riguarda l’individuazione del personale "rilevante" per il rischio, ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici sulla remunerazione variabile. Non si applica alle imprese di investimento soggette, in quanto tali, al regolamento (UE) n. 575/2013 e ai titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, che ricadono invece nel regolamento delegato (UE) 2021/923.

Criteri per individuare il personale rilevante ai fini del rischio nelle imprese di investimento

Il regolamento delegato (UE) 2021/2154 completa la direttiva (UE) 2019/2034 fissando le norme tecniche per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività da essa gestite. La logica dell’atto è collegare in modo più preciso la disciplina della remunerazione variabile alla concreta esposizione al rischio, attraverso criteri qualitativi e quantitativi e con presidi di controllo da parte delle autorità competenti.

Ambito di applicazione e coordinamento con altri regimi

Il regolamento si applica alle imprese di investimento rientranti nella direttiva (UE) 2019/2034, sia su base individuale sia su base consolidata, secondo i casi previsti dall’articolo 25 della direttiva. Il considerando iniziale chiarisce il coordinamento con il diverso regime applicabile alle imprese di investimento che ricadono nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE: queste ultime sono soggette al regolamento delegato (UE) 2021/923, non al presente atto.

Definizioni

L’articolo 1 definisce tre concetti essenziali per l’applicazione dei criteri:

  • "responsabilità manageriale", quando un membro del personale guida un’unità operativa o una funzione di controllo e risponde all’organo di gestione o all’alta dirigenza;
  • "funzione di controllo", ossia una funzione indipendente dall’unità operativa controllata, incaricata di valutare, esaminare o riferire sui rischi, incluse gestione dei rischi, conformità e audit interno;
  • "unità operativa", secondo il rinvio al regolamento (UE) n. 575/2013.

Applicazione individuale e consolidata dei criteri

L’articolo 2 distingue tra applicazione individuale e consolidata. Se il regolamento opera su base individuale, la verifica dei criteri si fa sul profilo di rischio della singola impresa; se opera su base consolidata, si considera il profilo di rischio del gruppo consolidato. La norma precisa anche come va considerata la remunerazione ai fini dei criteri quantitativi: su base individuale si guarda alla remunerazione attribuita dalla singola impresa, mentre su base consolidata rileva la remunerazione attribuita da qualunque entità inclusa nel perimetro di consolidamento. Il criterio dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vale solo individualmente; il criterio della lettera c) vale sia individualmente sia consolidatamente.

Criteri qualitativi

L’articolo 3 elenca le categorie di personale che si presumono avere un impatto sostanziale sul rischio. In sintesi, il regolamento include:

  • i membri dell’organo di gestione, sia nella funzione di gestione sia nella funzione di supervisione;
  • l’alta dirigenza;
  • nelle imprese con bilancio totale pari o superiore a 100 milioni di EUR, i responsabili manageriali di unità operative che prestano almeno uno dei servizi di investimento soggetti ad autorizzazione di cui ai punti da 2 a 7 della sezione A dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE;
  • i responsabili manageriali delle funzioni di controllo;
  • i responsabili manageriali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
  • i responsabili della gestione di un rischio sostanziale ex articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034, nonché i membri con diritto di voto dei comitati competenti per la gestione di tali rischi;
  • nelle imprese autorizzate a prestare almeno uno dei servizi di investimento indicati, i responsabili di attività quali analisi economica, tecnologie dell’informazione, sicurezza delle informazioni e accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti;
  • il personale che decide sull’approvazione o il divieto di nuovi prodotti, o che partecipa a tali decisioni in un comitato.

Criteri quantitativi e presunzioni retributive

L’articolo 4 introduce tre criteri quantitativi alternativi. Un membro del personale si considera incidere in modo sostanziale sul rischio quando:

  • ha ricevuto una remunerazione complessiva pari o superiore a 500 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio;
  • nelle imprese con più di 1 000 dipendenti, rientra nello 0,3% del personale con remunerazione complessiva più elevata, arrotondato all’intero superiore più vicino;
  • nell’esercizio precedente o per tale esercizio, percepisce una remunerazione complessiva almeno pari alla più bassa tra quelle corrisposte a un soggetto che soddisfa uno dei criteri qualitativi di cui all’articolo 3, lettere a), c), d), h) o i).

La remunerazione complessiva rileva secondo due possibili metodi, richiamati anche nel considerando: può essere quella attribuita nel precedente anno di prestazione, includendo remunerazione fissa e variabile versate in quell’anno, oppure quella relativa all’anno di prestazione precedente ma versata nell’anno in corso, se il calcolo tempestivo è possibile. Il regolamento segnala inoltre una soglia di 500 000 EUR come presunzione forte di rilevanza, e un controllo di vigilanza rafforzato per le soglie superiori.

Esclusione dalle presunzioni e ruolo delle autorità competenti

Le presunzioni quantitative non si applicano se l’impresa dimostra, sulla base di criteri oggettivi, che il soggetto o la categoria non ha in realtà un impatto sostanziale sul rischio. La dimostrazione deve tener conto degli indicatori di rischio e di risultato usati dall’impresa ai sensi dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/2034, nonché dei doveri, dei poteri e dell’impatto comparativo delle attività svolte.

Per i membri del personale rientranti nello 0,3% più remunerato o con remunerazione pari o superiore a 750 000 EUR, l’esclusione è subordinata alla previa approvazione dell’autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale. Per i membri con remunerazione pari o superiore a 1 000 000 EUR, l’approvazione è possibile solo in circostanze eccezionali, che devono essere dimostrate dall’impresa e valutate dall’autorità; l’autorità deve inoltre informare preventivamente l’ABE. Le circostanze eccezionali sono definite in termini restrittivi come situazioni insolite, molto infrequenti o ampiamente fuori dall’ordinario e devono riguardare il singolo membro del personale.

Calcolo della remunerazione complessiva

L’articolo 5 stabilisce che sia la remunerazione fissa sia quella variabile devono essere calcolate al lordo e su base equivalente a tempo pieno. Le politiche di remunerazione devono indicare quale anno di riferimento si utilizza per la componente variabile nel calcolo della remunerazione complessiva: l’anno precedente l’esercizio in cui la variabile è attribuita, oppure l’anno precedente l’esercizio per il quale la variabile è attribuita.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Ai sensi dell’articolo 6, il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 definisce tre nozioni chiave: "responsabilità manageriale", riferita al capo di un’unità operativa o di una funzione di controllo che risponde all’organo di gestione o all’alta dirigenza; "funzione di controllo", intesa come funzione indipendente dall’unità operativa controllata, comprendente gestione dei rischi, conformità e audit interno; "unità operativa", rinviando alla definizione del regolamento (UE) n. 575/2013.

Criteri di applicazione individuale e consolidata

L’articolo 2 stabilisce come leggere i criteri del regolamento a seconda che l’applicazione avvenga su base individuale o consolidata. In ambito individuale, la valutazione si fonda sul profilo di rischio della singola impresa di investimento; in ambito consolidato, sul profilo di rischio del gruppo su base consolidata. Sono inoltre precisate le regole di imputazione della remunerazione nei due casi: per il criterio dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si considera la remunerazione attribuita dall’impresa di investimento o, su base consolidata, da qualsiasi entità inclusa nel consolidamento; il criterio della lettera b) opera solo su base individuale; il criterio della lettera c) opera sia su base individuale sia consolidata.

Criteri qualitativi di individuazione

L’articolo 3 elenca le categorie di personale che si presumono avere un impatto sostanziale sul rischio. Vi rientrano, tra gli altri, i membri dell’organo di gestione nella funzione di gestione e nella funzione di supervisione, l’alta dirigenza, i responsabili manageriali di determinate unità operative nelle imprese con bilancio totale almeno pari a 100 milioni di EUR, i responsabili delle funzioni di controllo e della prevenzione di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, i responsabili della gestione di rischi sostanziali o membri con diritto di voto dei relativi comitati, i responsabili di attività critiche come analisi economica, IT, sicurezza delle informazioni e outsourcing di funzioni essenziali o importanti, nonché chi decide o partecipa alla decisione sull’approvazione o il divieto di nuovi prodotti.

Criteri quantitativi e soglie retributive

L’articolo 4 introduce tre presunzioni quantitative: remunerazione complessiva pari o superiore a 500 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio; appartenenza, nelle imprese con più di 1 000 dipendenti, allo 0,3% del personale con la remunerazione complessiva più elevata; percezione di una remunerazione almeno pari a quella più bassa corrisposta a un soggetto che soddisfa alcuni criteri qualitativi dell’articolo 3. Tali criteri non si applicano se l’impresa dimostra, sulla base di criteri oggettivi, che il soggetto o la categoria non incide sostanzialmente sul rischio. Per membri del personale tra i più remunerati o con almeno 750 000 EUR, l’esclusione richiede l’approvazione preventiva dell’autorità competente; sopra 1 000 000 EUR l’approvazione è possibile solo in circostanze eccezionali e con informazione preventiva all’ABE.

Valutazione oggettiva, circostanze eccezionali e controllo dell’autorità

Sempre l’articolo 4 richiede che la mancata applicazione delle presunzioni quantitative sia basata su criteri oggettivi che tengano conto degli indicatori di rischio e di risultato usati dall’impresa ai sensi dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/2034, nonché di doveri, poteri e impatto comparativo delle funzioni svolte. Le "circostanze eccezionali" sono definite come situazioni insolite, molto infrequenti o ampiamente fuori dall’ordinario, riferite al singolo membro del personale; devono essere dimostrate dall’impresa e valutate dall’autorità competente.

Calcolo della remunerazione complessiva

L’articolo 5 dispone che tutti gli importi di remunerazione fissa e variabile siano calcolati al lordo e su base equivalente a tempo pieno. Le politiche di remunerazione devono inoltre stabilire l’anno di riferimento da utilizzare per la componente variabile nel calcolo della remunerazione complessiva: può essere l’anno precedente l’esercizio in cui la variabile è attribuita oppure l’anno precedente l’esercizio per il quale la variabile è attribuita.

Decorrenza e diretta applicabilità

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza prudenzialeremunerazionegovernance societariamercati finanziari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.