Corte di giustizia, Sentenza C-670/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020. — CO contro Comune di Gesturi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di qualsiasi discriminazione in base all’età – Avviso pubblico di manifestazione di interesse – Condizioni di partecipazione – Esclusione dei soggetti collocati in quiescenza dei settori pubblico o privato. — Causa C-670/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un divieto italiano che impedisce alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di studio e consulenza a soggetti già collocati in quiescenza. Ha affermato che la misura rientra nell’ambito della direttiva 2000/78/CE e integra una discriminazione indiretta basata sull’età, ma può essere giustificata se mira a obiettivi legittimi di politica occupazionale ed è proporzionata. La verifica finale sulla concreta idoneità e necessità della misura è rimessa al giudice nazionale.
Compatibilità con la direttiva 2000/78/CE del divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza.
La questione giuridica
Se gli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE ostino a una normativa nazionale che esclude le persone già lavoratori pubblici o privati collocate in quiescenza dalla partecipazione a procedure per il conferimento di incarichi di studio e consulenza presso pubbliche amministrazioni; in particolare, se tale esclusione configuri una discriminazione indiretta fondata sull’età e, in caso affermativo, se possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 6 della direttiva.
Principio di diritto
La direttiva 2000/78/CE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza, purché tale divieto persegua un obiettivo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e i mezzi impiegati siano appropriati e necessari. La normativa in questione rientra nel campo di applicazione della direttiva e costituisce una disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età; spetta però al giudice nazionale verificare in concreto la legittimità dell’obiettivo e la proporzionalità della misura.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 4 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
Divieto di conferire incarichi a persone in quiescenza e direttiva 2000/78/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna in una controversia tra un candidato escluso e il Comune di Gesturi. Il tema è la compatibilità con il diritto UE del divieto, previsto dal diritto italiano, di attribuire alle persone collocate in quiescenza incarichi di studio e consulenza presso pubbliche amministrazioni.
Fatti e procedimento principale
Il Comune di Gesturi aveva pubblicato un avviso per un incarico di studio e consulenza relativo al centro di riciclaggio comunale. L’avviso richiedeva, oltre a determinati requisiti professionali, di non essere già lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza. Il sig. CO, pur possedendo i requisiti tecnici richiesti, è stato escluso per tale motivo e ha impugnato l’avviso davanti al giudice amministrativo, sostenendo che la norma nazionale fosse contraria alla direttiva 2000/78/CE e all’articolo 21 della Carta.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se il principio di non discriminazione di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE osti all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, che vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio e consulenza a soggetti già collocati in quiescenza.
Normativa UE rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE, sulla finalità di lotta alle discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’età;
- l’articolo 2, che definisce la discriminazione diretta e indiretta;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), sul campo di applicazione della direttiva;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sulla giustificazione delle disparità di trattamento in ragione dell’età. Sono stati inoltre menzionati l’articolo 21 e l’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, oltre all’articolo 3, paragrafo 3, TUE.
Ragionamento della Corte: campo di applicazione
La Corte ha anzitutto escluso che la controversia potesse essere ricondotta alla libera prestazione dei servizi, poiché tutti gli elementi erano interni a uno solo Stato membro. Ha poi affermato che la normativa italiana rientra nel campo di applicazione della direttiva 2000/78/CE, perché incide sulle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Il divieto di partecipare alle procedure per tali incarichi esclude infatti i soggetti in quiescenza da un possibile reclutamento o assunzione.
Discriminazione indiretta basata sull’età
Secondo la Corte, la norma non fa riferimento direttamente all’età, ma al collocamento in quiescenza; tuttavia questo criterio è collegato indirettamente all’età, poiché il diritto alla quiescenza dipende normalmente da requisiti di anzianità e di età. Ne deriva una differenza di trattamento rispetto a chi svolge ancora un’attività professionale, configurando una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE.
Giustificazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva
La Corte ha riconosciuto che l’obiettivo di favorire il ringiovanimento del personale e l’accesso dei giovani al mercato del lavoro può costituire una finalità legittima di politica dell’occupazione. Ha invece precisato che il mero risparmio di spesa pubblica non costituisce, di per sé, uno scopo legittimo autonomo, pur potendo incidere sulle modalità di realizzazione della misura.
Quanto alla proporzionalità, la Corte ha sottolineato che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità, ma devono mantenere un giusto equilibrio tra l’interesse al ricambio generazionale e il diritto di lavorare delle persone più anziane. In astratto, il divieto può essere idoneo a favorire l’occupazione giovanile; in concreto, però, occorre verificare se esso sia coerente e sistematico e se non ecceda quanto necessario, anche tenendo conto della natura degli incarichi di studio e consulenza, del ruolo dell’esperienza e della possibilità che la misura persegua in realtà anche finalità di bilancio.
Decisione e principio affermato
La Corte ha concluso che la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 2, paragrafo 2, 3, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, non osta a una normativa nazionale come quella italiana, purché essa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e i mezzi impiegati siano appropriati e necessari. La verifica concreta di tali condizioni spetta al giudice del rinvio.
Rilievi pratici
Per gli operatori, la sentenza conferma che un divieto di accesso a incarichi pubblici basato sullo status di pensionato può integrare una discriminazione indiretta legata all’età, ma può essere difeso se ancorato a obiettivi occupazionali seri e proporzionati. Rimane centrale la valutazione caso per caso della coerenza della disciplina e della sua effettiva necessità rispetto agli scopi dichiarati.
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