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Ordinanza

Ordinanza n. 4927/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202407744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la sospensione dal servizio, senza assegno alimentare e senza effetti previdenziali o di anzianità, per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti COVID-19

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante ha riproposto due sole censure già respinte in primo grado: l’illegittimità dell’applicazione dell’obbligo vaccinale mentre si trovava in congedo parentale per assistere la figlia e il difetto di motivazione del provvedimento di sospensione in relazione a tale situazione personale. Ha dedotto l’erronea valutazione del materiale istruttorio e l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 4-ter della legge n. 76 del 2021, sostenendo che la sospensione non potesse essere adottata nei confronti di un dipendente temporaneamente assente dal servizio per l’esercizio di un diritto garantito dalla legge. L’Amministrazione ha eccepito la genericità dell’appello e l’introduzione di motivi nuovi, in particolare quanto agli effetti della sospensione su ferie e anzianità di servizio. L’appellante ha inoltre formulato considerazioni sull’efficacia dei vaccini e sulla legittimità generale dell’obbligo vaccinale, ma ha dichiarato di non voler riproporre gli ulteriori motivi già dedotti in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione generale di genericità dell’appello, ritenendo sufficientemente individuati sia la vicenda sia i capi della sentenza contestati, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a. Ha invece dichiarato parzialmente inammissibile l’appello nella parte relativa alla dedotta incidenza della sospensione sulle ferie e sull’anzianità di servizio, trattandosi di un profilo autonomo introdotto per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha dato atto dell’orientamento secondo cui l’assenza temporanea dal servizio, anche per congedo, non esonera dall’obbligo vaccinale previsto dagli artt. 4 e seguenti del d.l. n. 44 del 2021, salvo le limitate eccezioni previste dalla legge. Tuttavia, ha rilevato la pendenza di questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità con il diritto unionale degli obblighi vaccinali italiani, nell’ambito delle quali il Consiglio di Stato ha già disposto la sospensione impropria di una controversia analoga. Ha quindi sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., stabilendo che esso dovrà essere riassunto mediante domanda di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione della CGUE. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021

    La disposizione ha esteso l’obbligo vaccinale al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, compreso il personale del Ministero dell’Interno; secondo l’orientamento richiamato, l’assenza temporanea dal servizio non determina esenzione dall’obbligo, salvo le eccezioni espressamente previste.

  • artt. 4 e seguenti d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021

    La disciplina dell’obbligo vaccinale è stata ritenuta, secondo la giurisprudenza richiamata, onnicomprensiva rispetto ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dalla legge.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’appello è ammissibile quanto alla specifica individuazione dei capi della sentenza contestati e delle relative critiche.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    È inammissibile il motivo che introduce per la prima volta in appello un autonomo profilo di illegittimità non dedotto in primo grado.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del giudizio quando la decisione dipende dalla definizione di una questione pregiudiziale pendente davanti ad altro giudice.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    La prosecuzione del giudizio sospeso deve avvenire mediante domanda di fissazione dell’udienza entro il termine perentorio indicato dal giudice.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del processo in presenza di una questione pregiudiziale.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    La compatibilità dell’obbligo vaccinale con il diritto europeo era stata contestata in primo grado; tale questione non è stata definitivamente decisa nell’ordinanza.

  • Convenzione di Oviedo

    La compatibilità dell’obbligo vaccinale con la Convenzione era stata contestata in primo grado; la questione non è stata definitivamente decisa nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello è ammissibile un motivo articolato quando consente comunque di individuare con sufficiente chiarezza la vicenda amministrativa, il capo della sentenza impugnato e le critiche rivolte alla decisione, in conformità all’art. 101, comma 1, c.p.a.
  • Il divieto di nova in appello preclude l’esame di un autonomo profilo di illegittimità dell’atto impugnato non dedotto in primo grado; tale profilo non diventa ammissibile solo perché collegato o presentato come accessorio rispetto a censure già proposte.
  • L’assenza temporanea dal servizio, anche quando dipenda dal congedo parentale o da altra causa legittima, non esonera il dipendente appartenente a una categoria soggetta all’obbligo vaccinale anti COVID-19, salvo le specifiche eccezioni previste dalla disciplina legislativa.
  • Quando la definizione della controversia amministrativa dipende dall’esito di una questione pregiudiziale di diritto dell’Unione europea pendente davanti alla Corte di giustizia, il giudice amministrativo può sospendere il giudizio e disporne la prosecuzione mediante domanda di fissazione dell’udienza entro il termine perentorio stabilito dall’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEmergenza sanitariaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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