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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13109/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 2 maggio 2023 della Corte d'appello di Firenze che ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena di anni otto di reclusione (applicata con sentenza della Corte d'appello del 10 giugno 2019, divenuta definitiva il 10 febbraio 2021) in relazione, tra gli altri, al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (che ha ridotto il minimo edittale da 8 a 6 anni), la pena dovesse essere ridotta ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40/2019, avesse già modificato i parametri edittali e che la sentenza di condanna di secondo grado fosse stata emessa dopo tale declaratoria; la Corte d'appello ha applicato la nuova cornice edittale e ha motivato che gli aumenti di pena per i reati collegati erano minimi (es. sei mesi o tre mesi) e proporzionati ai singoli fatti, così da non richiedere una riduzione automatica della pena. Si è richiamata la giurisprudenza della Cassazione (tra cui sentenza n. 7942/2021) che conferma che la rivalutazione è obbligatoria ma non impone sempre la riduzione della pena, purché la pena sia contenuta nella nuova forbice edittale e adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 (Testo unico stupefacenti)

    norma dichiarata incostituzionale nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto anziché in anni sei

    La Corte costituzionale ha ridotto il minimo edittale del reato da 8 a 6 anni; ciò modifica la "forbice" edittale applicabile nel giudizio successivo alla pubblicazione della sentenza costituzionale

  • Costituzione, art. 136

    quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, tale norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

    La declaratoria di incostituzionalità produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, rendendo applicabile da quel momento la nuova cornice edittale

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Norme richiamate dal ricorrente per sostenere la necessità di rideterminare la pena (132 sui criteri di determinazione, 133 sulla riduzione in caso di norma più favorevole), ma la loro applicazione non determina automaticamente riduzione se la pena risulta congrua nella nuova forbice

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Base normativa per la condanna alle spese e per l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile

  • Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019

    Declaratoria di illegittimità dell'art. 73, comma 1, che ha portato alla riduzione del minimo edittale da 8 a 6 anni; è assunta come fattore che modifica il quadro edittale di riferimento

  • Corte di cassazione, sentenza n. 7942/2021

    Giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che, dopo una pronuncia costituzionale che modifica la forbice edittale, il giudice deve rivalutare le pene ma non è obbligato a ridurle automaticamente se la pena individuata è conforme alla nuova forbice e adeguatamente motivata

  • Corte costituzionale, sentenze n. 179/2017 e n. 34/2014 (richiamate nella motivazione)

    Precedenti pronunce che hanno condotto a considerazioni sull'anomalia sanzionatoria e sulla necessità di adeguare i parametri edittali

  • Sez. 3, n. 5569 del 22/12/2021 (Dal Pan, Rv. 282889)

    Precisazione di Cassazione secondo cui il giudice che decide dopo la declaratoria costituzionale non è tenuto a indicare espressamente di avere applicato la "nuova" forbice edittale

  • Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio relativo alla responsabilità nella proposizione del ricorso e alla valutazione della colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità modifica i parametri edittali dalla data di efficacia indicata (art. 136 Cost.) e impone al giudice di rivalutare le pene già comminate o determinate successivamente.
  • La rivalutazione della pena alla luce della nuova cornice edittale non comporta automaticamente una riduzione: la pena può essere confermata se risulta contenuta nella nuova forbice edittale e adeguatamente motivata quanto a congruità e proporzione.
  • Il giudice dell'esecuzione o del merito deve riesaminare gli aumenti per reati 'satellite' (continuazione, concorso, ecc.) alla luce della nuova cornice e motivare la quantificazione; aumenti minimi e proporzionati possono essere mantenuti.
  • Quando la sentenza di condanna è stata pronunciata dopo la pubblicazione della pronuncia costituzionale, il giudice non è necessariamente obbligato a dichiarare esplicitamente di aver applicato la "nuova" forbice edittale, purché risulti dall'atto che la valutazione è stata compiuta correttamente.
  • La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) ammette la rivalutazione ma evita riduzioni automatiche: fondamentale è la motivazione sul rapporto tra entità della pena e gravità concreta del fatto.
  • Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per evitare sanzioni è rilevante che il ricorrente non abbia agito con colpa nella proposizione del ricorso.

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