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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27061/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario varie cartelle di pagamento e i relativi estratti di ruolo, deducendo l'irritualità delle notifiche. Il giudizio di primo grado era stato sfavorevole al contribuente; in appello la CTR aveva accolto il gravame limitatamente alle cartelle relative a crediti erariali, ritenendo non provata la necessaria attività di ricerca del destinatario da parte del messo notificatore prima di ricorrere alla forma semplificata prevista per gli irreperibili. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse richiesto un onere probatorio eccessivo al notificatore, non considerando che il contribuente era domiciliato in via Palinuro 35 a Pozzuoli ed era ivi risultato irreperibile; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che la CTR non avrebbe valorizzato la circostanza del domicilio fiscale del contribuente in quel luogo tra il 1998 e il 2011 e la produzione delle relate di notifica con deposito all'albo comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, pur essendo corretto il principio secondo cui la notificazione degli atti tributari segue il criterio del domicilio fiscale e l'ufficio può procedere nel domicilio ultimo noto se il contribuente non ha comunicato variazioni, nel caso di notifica semplificata per irreperibilità assoluta il messo deve comunque svolgere e indicare le ricerche effettuate nel comune del domicilio fiscale, al fine di verificare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda in quel comune. La sentenza d'appello aveva fatto buon governo di tali principi perché aveva censurato proprio la carenza di prova sulle ricerche preliminari del notificatore. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il domicilio fiscale del contribuente era stato effettivamente considerato e che il thema decidendum riguardava non la sua esistenza, ma la prova delle ricerche svolte prima dell'affissione all'albo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese; la Corte ha altresì precisato che non si applicava l'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato. Nell'ordinanza successiva di correzione di errore materiale è stata inoltre disposta l'attribuzione delle spese ai difensori che ne avevano fatto richiesta.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge in tema di notificazione degli atti tributari.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché il fatto del domicilio fiscale non era stato omesso, mentre la questione riguardava altro profilo.

  • art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione semplificata per irreperibilità assoluta è legittima solo dopo aver svolto le ricerche necessarie nel comune del domicilio fiscale e averne dato conto nella relata o negli atti di notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha ritenuto che non si applicasse l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla produzione della raccomandata informativa e al perfezionamento della notificazione nelle ipotesi in cui il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti tributari il criterio di riferimento è il domicilio fiscale, ma il contribuente ha l'onere di comunicarne l'originaria indicazione e le successive variazioni all'ufficio tributario.
  • La notificazione semplificata prevista per gli irreperibili assoluti ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 richiede che il messo notificatore svolga ricerche effettive nel comune del domicilio fiscale per verificare se il destinatario abbia ancora abitazione, ufficio o azienda in quel comune.
  • La mancata indicazione delle ricerche compiute dal notificatore rende non controllabile il suo operato e può determinare l'invalidità della notificazione.
  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è infondato se il fatto storico dedotto come omesso risulta in realtà esaminato dal giudice di merito; non basta, quindi, trasformare una censura sulla valutazione delle prove in un vizio di omesso esame.
  • Quando la ratio decidendi della sentenza impugnata consiste nella carenza di prova delle ricerche preliminari alla notifica semplificata, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale profilo, altrimenti le censure risultano infondate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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