Cassazione Civile, Ordinanza n. 09537/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012 promossa dallo stesso ricorrente. Contro un provvedimento del giudice delegato adottato nella procedura, il ricorrente aveva proposto reclamo al tribunale; il tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo per asserita tardività ex art. 26 l.fall. Il successivo reclamo alla corte d’appello è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto non esperibile avverso un decreto del tribunale già pronunciato su reclamo contro un provvedimento endoprocedimentale del giudice delegato. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla nullità di un "manoscritto" utilizzato dal liquidatore per intimare alla Cassa Forense il versamento mensile di parte della pensione; 2) omessa pronuncia officiosa sulla nullità dell’azione esecutiva del liquidatore per violazione dell’art. 14 decies; 3) e 4) violazione degli artt. 2907, 99, 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento di atti e per l’affermazione che il tribunale si fosse già pronunciato sulla questione; 5) omessa pronuncia sulla tempestività del ricorso di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto che nessuna censura colpisse la ratio decidendi del decreto impugnato, imperniata esclusivamente sull’inammissibilità del reclamo alla corte d’appello e sulla consumazione del potere impugnatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il decreto impugnato si fondava su un’unica ratio processuale, ossia l’inammissibilità del reclamo alla corte d’appello avverso il decreto del tribunale che aveva già deciso su reclamo contro un provvedimento del giudice delegato; i cinque motivi non si confrontavano con tale fondamento decisorio. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché la procedura intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 26 l.fall.
individua in modo tassativo i giudici competenti per i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale; non consente un ulteriore reclamo alla corte d’appello contro il decreto del tribunale che abbia già deciso su reclamo avverso un provvedimento endoprocedimentale.
art. 14 ter l. n. 3/2012
richiamato solo per individuare il procedimento di liquidazione del patrimonio in cui è sorta la controversia.
art. 14 decies l. n. 3/2012
richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla contestata attività del liquidatore, ma non esaminato nel merito perché i motivi sono stati ritenuti inammissibili.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedotta omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 1418 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità di un atto; il tema non è stato scrutinato nel merito.
art. 1421 c.c.
invocato per pretendere il rilievo officioso della nullità; la censura è stata reputata inconferente rispetto alla ragione decisoria.
art. 2907 c.c.
richiamato nei motivi sulla pretesa erronea valutazione degli atti; non decisivo nel giudizio di legittimità per difetto di attacco alla ratio.
art. 99 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare l’erronea valutazione probatoria.
art. 115 c.p.c.
richiamato per lamentare il travisamento del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
richiamato per lamentare l’erronea valutazione del materiale probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per dedotta omissione motivazionale; la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decisoria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro per prospettare nullità processuali e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
utilizzato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
- Quando il giudice a monte dichiara inammissibile un’impugnazione per ragioni di rito legate alla struttura del sistema delle impugnazioni, non sono scrutinabili censure che attaccano profili diversi e non decisivi rispetto a quel fondamento processuale.
- In tema di reclami avverso provvedimenti del giudice delegato, il sistema delle impugnazioni non può essere ampliato oltre i passaggi tassativamente previsti dalla legge; la proposizione di un ulteriore reclamo contro il decreto del tribunale può risultare preclusa per consumazione del potere impugnatorio.
- Le doglianze di omessa pronuncia, nullità dell’atto e travisamento della prova non possono superare il vaglio di ammissibilità se non incidono sul concreto fondamento della decisione impugnata.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di errori di motivazione o di valutazione degli atti processuali è inutilizzabile se non è funzionale a demolire la specifica ragione giuridica su cui la sentenza o il decreto si regge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09451/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09454/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09456/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09458/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →