Sentenza n. 1503/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 283/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1159/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro che ordinava l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 283/2025 del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale complessivo di euro 1.000,00, riferito agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha comunicato che l'Amministrazione aveva integralmente adempiuto al giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha adempiuto alla sentenza posta in esecuzione. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. La liquidazione è stata effettuata in euro 400,00, oltre accessori di legge, tenendo conto dei parametri applicabili alle controversie di valore inferiore a euro 1.100,01, della dimidiazione prevista dal D.M. n. 55/2014, della serialità della controversia e delle difficoltà operative rappresentate dall'Amministrazione nell'esecuzione di tali titoli giudiziali. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il TAR ha inoltre ordinato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza, senza ulteriore interpretazione esplicita nel testo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto dell'adempimento dell'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Utilizzata per la liquidazione del compenso professionale nelle cause di valore inferiore a euro 1.100,01.
art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione dei compensi.
Massime di principio
- L'adempimento dell'Amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando viene integralmente soddisfatto il comando contenuto nel giudicato.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale di ottemperanza il giudice può considerare, oltre ai parametri ministeriali e alla loro eventuale dimidiazione, la serialità della controversia e le difficoltà operative dell'Amministrazione nell'esecuzione dei titoli giudiziali.
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