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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12980/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva dichiarato il reato di truffa estinto per prescrizione nei confronti di Capone e Giaquinto. Il ricorrente ha sostenuto che la consumazione del reato non fosse anteriore al termine prescrizionale previsto dall'art. 161 c.p., affermando che, nel contesto del sistema truffaldino, la fattispecie si era consumata nel giugno 2016 con il versamento di Euro 10.000,00 da parte delle vittime, e ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che dagli atti risultasse unica data certa, la sottoscrizione del preliminare del 15/02/2014, mentre non risultavano precisati né la stipula del secondo contratto né la data certa del pagamento di Euro 10.000,00 indicata genericamente come giugno 2016. La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nella truffa contrattuale con beni inesistenti, il reato si consuma con la stipula del contratto, per cui la consumazione va riferita al momento della sottoscrizione del preliminare (15/02/2014). Essendo corretta la valutazione della Corte d'appello e non potendosi procedere ad un nuovo accertamento di fatto in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la statuizione di merito è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. pen.

    termine massimo previsto dall'art. 161 cod. pen.

    Rilevato dal ricorrente come parametro per verificare la decorrenza della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle date a verbale, il termine fosse decorso rispetto alla data di consumazione desumibile (sottoscrizione del preliminare del 15/02/2014).

  • Giurisprudenza: Sez.2, n. 33588 del 13/07/2023, Colusso, Rv. 285143

    principio richiamato in tema di truffa contrattuale

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando gli oggetti negoziati sono inesistenti, la truffa si perfeziona con la stipula del contratto, poiché è in quel momento che l'agente consegue l'ingiusto profitto e si realizza il pregiudizio del raggirato.

Massime di principio

  • Nella truffa contrattuale la data di consumazione del reato va valutata in base alla specifica volontà contrattuale e alle modalità del negozio: se l'oggetto è inesistente, la consumazione coincide con la sottoscrizione del contratto preliminare.
  • Il semplice riferimento generico a un pagamento (es. "giugno 2016") nei fatti di causa non è sufficiente in Cassazione per riformare una valutazione di merito: la Corte di legittimità non può procedere ad un nuovo accertamento di fatto.
  • Per contestare una declaratoria di estinzione per prescrizione è necessario che il ricorrente dimostri con chiarezza e sulla base degli atti una diversa data certa di consumazione utile al computo del termine prescrizionale.
  • Le decisioni di merito che indicano una data certa di consumazione (es. data di sottoscrizione del preliminare) vincolano la Cassazione in ordine ai fatti, salvo vizio formale o normativa interpretativa rilevante.
  • In presenza di plurimi versamenti e preliminari distinti, occorre distinguere quale negozio abbia determinato l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto per definire il momento consumativo del reato.

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