Sentenza del 28/06/2021 n. 3283 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale- Tarsu-Tia-Tari-Tares - Ta.Ri. - Esenzione - Divieto di assimilazione - Magazzini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento della Ta.Ri per le aree adibite esclusivamente a magazzini, ritenendo che la loro permanente destinazione allo stoccaggio le rende inidonee alla produzione di rifiuti assimilabili a quelli urbani e che non è possibile assoggettarle per assimilazione alle categorie tassabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'imposizione della Ta.Ri su aree adibite esclusivamente a magazzini sostenendo che, essendo destinate in via permanente allo stoccaggio delle merci e senza che in esse si svolgano attività produttive, tali aree sono inidonee a produrre rifiuti assimilabili a quelli urbani e pertanto esenti.
Norme richiamate
legge 11 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
La norma è stata interpretata in senso esentativo per le aree destinate esclusivamente a magazzini, confermando che tali aree non rientrano nella base imponibile della Ta.Ri in quanto non idonee a generare rifiuti assimilabili a quelli urbani.
Cassazione
La giurisprudenza di legittimità ha confermato il principio secondo cui l'uso esclusivo e permanente come magazzino esclude l'assimilazione e quindi l'imposizione TARI/Ta.Ri.
Cassazione
Pronuncia conforme che rafforza il criterio dell'inidoneità alla produzione di rifiuti urbani per le aree destinate esclusivamente a stoccaggio, impedendo l'assimilazione a fini impositivi.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione va dimostrata la destinazione esclusiva e permanente all'attività di magazzino, senza alcuna attività produttiva o commerciale che possa generare rifiuti assimilabili a quelli urbani.
- Se l'immobile è ad uso misto (es. stoccaggio + attività di confezionamento, vendita o lavorazione), l'esenzione potrebbe non spettare: la presenza anche occasionale di attività produttive può comportare l'assoggettamento alla Ta.Ri.
- L'onere della prova circa la natura esclusiva di magazzino grava sul contribuente; documentazione contrattuale, planimetrie, dichiarazioni sull'uso e ispezioni tecniche sono elementi rilevanti.
- Il Comune non può legittimamente assimilare per regolamento o prassi le aree di esclusivo stoccaggio alle categorie produttive generatrici di rifiuti urbani se mancano elementi oggettivi che dimostrino la produzione di rifiuti assimilabili.
- Nei casi dubbi è opportuno richiedere accertamenti o pronunciamenti preventivi (es. istanza di interpello o contenzioso amministrativo) e conservare evidenze dell'effettivo utilizzo come magazzino.
Testo integrale
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