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Sentenza

Sentenza del 28/06/2021 n. 3283 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale- Tarsu-Tia-Tari-Tares - Ta.Ri. - Esenzione - Divieto di assimilazione - Magazzini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento della Ta.Ri per le aree adibite esclusivamente a magazzini, ritenendo che la loro permanente destinazione allo stoccaggio le rende inidonee alla produzione di rifiuti assimilabili a quelli urbani e che non è possibile assoggettarle per assimilazione alle categorie tassabili.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l'imposizione della Ta.Ri su aree adibite esclusivamente a magazzini sostenendo che, essendo destinate in via permanente allo stoccaggio delle merci e senza che in esse si svolgano attività produttive, tali aree sono inidonee a produrre rifiuti assimilabili a quelli urbani e pertanto esenti.

Norme richiamate

  • legge 11 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

    La norma è stata interpretata in senso esentativo per le aree destinate esclusivamente a magazzini, confermando che tali aree non rientrano nella base imponibile della Ta.Ri in quanto non idonee a generare rifiuti assimilabili a quelli urbani.

  • Cassazione

    La giurisprudenza di legittimità ha confermato il principio secondo cui l'uso esclusivo e permanente come magazzino esclude l'assimilazione e quindi l'imposizione TARI/Ta.Ri.

  • Cassazione

    Pronuncia conforme che rafforza il criterio dell'inidoneità alla produzione di rifiuti urbani per le aree destinate esclusivamente a stoccaggio, impedendo l'assimilazione a fini impositivi.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione va dimostrata la destinazione esclusiva e permanente all'attività di magazzino, senza alcuna attività produttiva o commerciale che possa generare rifiuti assimilabili a quelli urbani.
  • Se l'immobile è ad uso misto (es. stoccaggio + attività di confezionamento, vendita o lavorazione), l'esenzione potrebbe non spettare: la presenza anche occasionale di attività produttive può comportare l'assoggettamento alla Ta.Ri.
  • L'onere della prova circa la natura esclusiva di magazzino grava sul contribuente; documentazione contrattuale, planimetrie, dichiarazioni sull'uso e ispezioni tecniche sono elementi rilevanti.
  • Il Comune non può legittimamente assimilare per regolamento o prassi le aree di esclusivo stoccaggio alle categorie produttive generatrici di rifiuti urbani se mancano elementi oggettivi che dimostrino la produzione di rifiuti assimilabili.
  • Nei casi dubbi è opportuno richiedere accertamenti o pronunciamenti preventivi (es. istanza di interpello o contenzioso amministrativo) e conservare evidenze dell'effettivo utilizzo come magazzino.

Testo integrale

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